Ricorso per evasione: perché è inammissibile se lo stato di necessità non è provato
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia processuale: un ricorso per evasione basato sulla scusante dello stato di necessità deve essere supportato da prove concrete e non può limitarsi a mere asserzioni. In assenza di tali prove, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e la decisione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello, sostenendo di aver agito in uno ‘stato di necessità’. A suo dire, specifiche circostanze di fatto, che avrebbero richiesto un accertamento medico, lo avrebbero costretto a violare gli obblighi imposti dalla misura cautelare. La difesa, quindi, puntava a dimostrare che la condotta non era punibile in quanto giustificata da una situazione di pericolo imminente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della vicenda, ma ha fermato la sua analisi a un livello preliminare, riscontrando vizi che impedivano una valutazione approfondita. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del rigetto del Ricorso per evasione
Le motivazioni alla base della decisione sono chiare e si fondano su principi consolidati del diritto processuale penale. La Corte ha evidenziato due principali ragioni per l’inammissibilità:
1. Genericità e Manifesta Infondatezza: Il ricorso è stato giudicato meramente assertivo. L’imputato si è limitato a enunciare la tesi dello stato di necessità senza fornire elementi probatori concreti a sostegno. La Corte d’Appello, nella sua sentenza, aveva già ampiamente e logicamente spiegato perché tale tesi non potesse essere accolta, sottolineando come le circostanze di fatto invocate non fossero state comprovate dai successivi accertamenti medici.
2. Limiti del Giudizio di Cassazione: Il secondo punto, cruciale, riguarda la natura stessa del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare i fatti e le prove. Il suo compito è verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Nel caso di specie, il ricorrente chiedeva, in sostanza, una nuova valutazione delle prove (in particolare, della rilevanza degli accertamenti medici), un’attività preclusa alla Suprema Corte. Poiché la Corte d’Appello aveva già valutato in modo logico tali elementi, la Cassazione non poteva che confermare l’impianto della sentenza impugnata.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante insegnamento: le difese tecniche, come quella basata sullo stato di necessità, non possono fondarsi su semplici dichiarazioni. Devono essere ancorate a prove solide e verificabili. Chi presenta un ricorso per evasione, o per qualsiasi altro reato, in Cassazione deve essere consapevole dei limiti di tale giudizio: non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti, ma solo un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. La decisione riafferma la necessità di una difesa rigorosa e ben documentata sin dalle prime fasi del processo, poiché le omissioni probatorie non possono essere colmate in sede di legittimità.
Perché il ricorso per evasione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per la sua genericità e manifesta infondatezza. Le argomentazioni erano meramente assertive e non supportate da prove, risolvendosi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Quale prova mancava per sostenere lo stato di necessità?
Secondo la Corte, mancava la prova delle circostanze di fatto che avrebbero dovuto costituire il fondamento dello stato di necessità. In particolare, gli accertamenti medici successivi non avevano comprovato le affermazioni dell’imputato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27873 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27873 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso diNOMENOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi che si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con la motivazione della sentenza di appello, logicamente ineccepibile, che ha diffusamente esaminato le risultanze probatorie che deponevano per la responsabilità dell’imputato in relazione al delitto di evasione (art. 385 cod. pen.), escludendo la ricorrenza dello stato di necessità dedotto dalrmputato sul rilievo che le circostanze di fatto che ne costituivano il fondamento non erano state comprovate dai successivi accertamenti medici. Si tratta, pertanto, di valutazioni in fatto, relative alla ricostruzione della condotta materiale, non suscettibili rivalutazione in questa sede, perché logicamente valutate.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024
Il Consiglier relatore
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Il Presid t