Ricorso per Evasione: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sulla corretta formulazione dei motivi di impugnazione. Analizziamo una ordinanza che ha dichiarato inammissibile un ricorso per evasione, sottolineando come la mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti non sia sufficiente per ottenere una revisione della condanna.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale, per essersi allontanato dalla propria abitazione dove si trovava in regime di arresti domiciliari. Per giustificare la sua assenza, l’imputato aveva sostenuto, nel corso del giudizio di appello, di essere stato costretto a uscire di casa a seguito di un litigio con il cugino convivente, che lo avrebbe di fatto allontanato.
Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già respinto questa tesi, evidenziando una palese contraddizione. Al momento del controllo da parte delle forze dell’ordine, l’imputato aveva infatti fornito una versione dei fatti completamente diversa, dichiarando di essersi recato presso l’abitazione di una vicina per porgere le proprie condoglianze. Questa discrepanza ha minato la credibilità della sua linea difensiva.
La Decisione della Corte e il Ricorso per Evasione
Nonostante la sentenza di condanna della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione. La Suprema Corte, però, ha prontamente dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso non può essere una semplice ripetizione dei motivi già avanzati e debitamente confutati nel grado di giudizio precedente.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha osservato che il motivo di ricorso era ‘meramente riproduttivo’ delle argomentazioni già presentate in appello. La Corte territoriale aveva adeguatamente smontato la tesi difensiva, rilevando l’incoerenza tra la giustificazione fornita in sede processuale (l’allontanamento forzato da parte del cugino) e quella resa nell’immediatezza del fatto (la visita di condoglianze).
I giudici di legittimità hanno ribadito che non è loro compito riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, la motivazione della Corte d’Appello era considerata logica, coerente e priva di vizi giuridici. La contraddizione nelle dichiarazioni dell’imputato era un elemento di fatto sufficiente a rigettare la sua difesa. Di conseguenza, il ricorso, non presentando nuovi profili di diritto o critiche pertinenti alla legittimità della decisione, è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un insegnamento fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. È necessario, invece, articolare motivi di ricorso specifici, che evidenzino errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. La semplice riproposizione delle medesime tesi difensive, già vagliate e respinte, conduce quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguenza non solo di vedere confermata la condanna, ma anche di essere onerati del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando, come in questo caso, si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza sollevare nuove questioni di diritto o vizi della sentenza impugnata.
Quale elemento ha reso la giustificazione dell’imputato non credibile?
La giustificazione dell’imputato, che sosteneva di essere stato allontanato da casa, è stata ritenuta non credibile perché lui stesso, al momento del controllo, aveva fornito una versione diversa, affermando di essersi recato da una vicina per porgere le condoglianze.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per l’imputato?
Comporta la conferma definitiva della condanna, l’obbligo di pagare le spese processuali e il versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25209 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25209 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 385 pen. è inammissibile perché meramente riproduttivo dei motivi d’appello adeguatamente confutati dalla Corte di appello che ha rilevato come la tesi a mente della quale gli era imp di rimanere in casa poiché mandato via dal cugino era stata smentita dallo stesso ricorrente c aveva dichiarato, all’atto del controllo, che si fosse recato presso la casa di una vicina per po le condoglianze;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorre al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024