Ricorso per Evasione: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità del ricorso per evasione. L’ordinanza analizza un caso in cui i motivi presentati dall’imputato sono stati ritenuti generici e meramente ripetitivi delle argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, portando a una declaratoria di inammissibilità. Questo caso sottolinea l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti per poter accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: La Contestazione del Reato di Evasione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un soggetto per il reato di evasione. L’imputato, sottoposto a una misura custodiale che gli imponeva di rimanere nella propria abitazione, era stato trovato al di fuori di essa in violazione degli orari autorizzati per ragioni personali e di salute. La sua responsabilità, sia sotto il profilo oggettivo (la violazione delle prescrizioni) sia soggettivo (la consapevolezza di tale violazione), era stata confermata dalla Corte di Appello. Nonostante la conferma della condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione.
L’Appello in Cassazione e i Motivi del ricorso per evasione
L’imputato ha basato il suo ricorso per evasione su quattro motivi principali. Con i primi due, contestava nuovamente la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, riproponendo di fatto le medesime censure già adeguatamente confutate dalla Corte di Appello. Con il terzo e quarto motivo, lamentava la violazione di norme procedurali e sostanziali (art. 192 c.p.p., artt. 133 e 62-bis c.p.), criticando la valutazione delle prove e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione: Genericità e Ripetitività
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una chiara motivazione per ciascun punto. I giudici hanno osservato che i primi due motivi erano una mera riproduzione di doglianze già esaminate e respinte, senza introdurre nuovi elementi di diritto. Per quanto riguarda il terzo e il quarto motivo, la Corte li ha qualificati come “generici”. In particolare, le censure non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di Appello aveva, infatti, spiegato in modo esauriente le ragioni per cui non erano state concesse le attenuanti generiche, facendo riferimento ai “reiterati e gravi precedenti anche specifici” dell’imputato. Il ricorso, invece di contestare puntualmente tale ragionamento, si limitava a una critica generica e astratta.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso per Cassazione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Per essere ammissibile, un ricorso deve contenere motivi specifici che evidenzino vizi di legittimità della decisione impugnata, come la violazione di legge o il vizio di motivazione. La semplice riproposizione delle argomentazioni difensive già respinte o la formulazione di critiche generiche non sono sufficienti. La decisione di inammissibilità comporta, come in questo caso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a conferma della necessità di un approccio rigoroso e tecnicamente fondato nell’impugnare le sentenze davanti alla Suprema Corte.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se non rispetta i requisiti previsti dalla legge. Nel caso specifico, i motivi erano in parte una semplice ripetizione di argomenti già respinti in appello e in parte erano generici, cioè non criticavano in modo specifico e pertinente le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
È sufficiente ripetere gli stessi motivi dell’appello nel ricorso per Cassazione?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso non deve essere una mera riproduzione delle censure già esaminate e respinte. È necessario formulare critiche specifiche contro la logica giuridica della decisione della Corte d’Appello per poter superare il vaglio di ammissibilità.
La presenza di precedenti penali può impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì. Il provvedimento conferma che i giudici possono legittimamente negare le circostanze attenuanti generiche basandosi sui precedenti penali dell’imputato, specialmente se questi sono reiterati, gravi e specifici, poiché tali elementi indicano una spiccata capacità a delinquere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6201 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6201 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARAFFA DI CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo e secondo motivo con cui si contesta la responsabilità in ordine delitto di evasione quanto al profilo oggettivo e soggettivo risultano riproduttivi di id censure adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato la circostanza che il ricorrente si trovasse comunque al di fuori della propria abitazione inosservante degli ora cui era autorizzato ad uscire per ragioni attinenti alla persona e alla salute e la consape violazione degli obblighi imposti con la misura custodiale;
rilevato che il terzo ed il quarto motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 19 proc. pen. e gli artt. 133 e 62-bis cod. pen. risultano generici in quanto privi di e censura avverso la decisione (terzo motivo), non si confrontano con la parte della stessa ch ha dato conto delle ragioni che hanno portato ad escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche per i reiterati e gravi precedenti anche specifici (quarto motivo);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2024.