Ricorso per Evasione: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata dove non si riesaminano i fatti, ma si valuta la corretta applicazione della legge. Un ricorso per evasione deve quindi essere fondato su motivi solidi e specifici. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la mancanza di prove portino inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità, con condanna alle spese e al pagamento di un’ammenda.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda una persona condannata dalla Corte d’Appello di Caltanissetta per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputata, già con un precedente per lo stesso reato, si era resa responsabile di due nuove condotte di evasione. Contro la sentenza di secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, adducendo una serie di motivi volti a scardinare la condanna o, in subordine, a ottenere un trattamento sanzionatorio più mite.
Le Tesi Difensive Respinte dalla Corte
La difesa ha basato il ricorso su quattro argomenti principali:
1. Stato di necessità: Si sosteneva che l’evasione fosse avvenuta in una situazione di necessità, ma senza fornire prove concrete a supporto di tale affermazione.
2. Incapacità dell’imputata: Veniva asserita una presunta incapacità, basandosi su una perizia svolta in un altro procedimento giudiziario.
3. Applicazione della non punibilità per tenuità del fatto: Si richiedeva l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., sostenendo la scarsa gravità del fatto.
4. Eccessività della pena e attenuanti generiche: Si contestava l’entità della pena e si lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sul Ricorso per Evasione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, smontando punto per punto le argomentazioni difensive. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale.
### Genericità e Manifesta Infondatezza
Il motivo principale della decisione risiede nella natura del ricorso. I giudici hanno ritenuto le argomentazioni difensive meramente assertive e generiche, incapaci di confrontarsi efficacemente con la motivazione, definita “logicamente ineccepibile”, della sentenza d’appello. In particolare, le contestazioni sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove non sono ammissibili in sede di legittimità.
### Lo Stato di Necessità deve essere Provato
La Corte ha ribadito un principio fondamentale: chi invoca una causa di giustificazione, come lo stato di necessità, ha l’onere di provare le circostanze di fatto che la sostengono. Nel caso di specie, l’affermazione è rimasta priva di riscontri, rendendo la doglianza manifestamente infondata.
### La Reiterazione del Reato Esclude la Tenuità del Fatto
L’applicazione dell’art. 131-bis c.p. è stata esclusa in radice. La Corte ha sottolineato che l’imputata non solo era stata condannata in passato per evasione, ma nel procedimento in esame le venivano contestate due distinte condotte. Tale reiterazione del comportamento illecito è incompatibile con il presupposto della “non abitualità” richiesto dalla norma per poter considerare il fatto di “particolare tenuità”.
### La Corretta Determinazione della Pena
Infine, anche le censure sulla pena sono state respinte. La Corte ha osservato che la sanzione era stata determinata nel minimo edittale, rendendo infondata la doglianza sull’eccessività. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto correttamente motivato dalla Corte d’Appello sulla base dei precedenti penali e delle modalità dei fatti, in particolare la fuga dell’imputata in occasione di un controllo.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
L’ordinanza in esame è un monito importante: un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi o una contestazione generica della valutazione dei giudici di merito. È necessario che i motivi siano specifici, pertinenti e fondati su vizi di legittimità, come la violazione di legge o il vizio di motivazione. In assenza di tali requisiti, come nel caso di un ricorso per evasione basato su affermazioni non provate e su una condotta recidivante, l’esito non può che essere la dichiarazione di inammissibilità, con un aggravio di spese per il ricorrente.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è generico, manifestamente infondato o si limita a proporre una rivalutazione dei fatti già esaminati nei gradi di merito, senza individuare specifici vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti di motivazione) nella sentenza impugnata.
È possibile ottenere l’assoluzione per evasione invocando lo “stato di necessità” senza prove?
No. La sentenza chiarisce che le circostanze di fatto che costituiscono il fondamento dello stato di necessità devono essere concretamente provate dalla difesa. In assenza di prove, la tesi difensiva è considerata infondata.
La causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto” si applica a chi ha commesso più volte lo stesso reato?
No. La Corte ha stabilito che la presenza di più condotte dello stesso reato (in questo caso, due evasioni) e di un precedente specifico impedisce di qualificare il comportamento come occasionale e, di conseguenza, esclude l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5547 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5547 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi che si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con la motivazione della sentenza di appello, logicamente ineccepibile, che ha diffusamente esaminato le risultanze probatorie che deponevano per la responsabilità dell’imputata in relazione al delitto di evasione (art. 385 cod. pen.) escludendo la ricorrenza dello stato di necessità dedotto dall’imputata sul rilievo che le circostanze di fatto che ne costituivano il fondamento non erano state comprovate. Si tratta, pertanto, di valutazioni in fatto, relative alla ricostruzio della condotta materiale, non suscettibili di rivalutazione in questa sede, perché logicamente valutate. Generico il motivo sull’asserita incapacità dell’imputata, proposto solo con l’odierno ricorso, e fondato sulle risultanze di perizia svolta in altro procedimento.
Anche il motivo di ricorso sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato tenuto conto che nel presente procedimento sono contestate due condotte di evasione, che si sommano a precedente condanna per lo stesso reato.
La pena è stata determinata nel minimo – ed è pertanto manifestamente infondato il motivo che ne denuncia la eccessività- e non sono suscettibili di censura le argomentazioni alla stregua delle quali si è denegata l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche (i precedenti penali e le modalità dei fatti perché, in occasione del primo controllo, l’imputato si dava alla fuga);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024
Il Consigliere COGNOME latore
Il PresfLlente