Ricorso per evasione: inammissibile se generico e reiterativo
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito importanti principi procedurali in materia di ricorso per evasione, dichiarando inammissibile l’impugnazione presentata da un imputato. La decisione sottolinea la necessità di formulare motivi di ricorso specifici, che si confrontino puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, anziché limitarsi a riproporre le stesse difese già esaminate e respinte nel giudizio d’appello.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato per il reato di evasione. La Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità penale. L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su diversi punti:
1. La presunta irrilevanza dei motivi e della durata dell’allontanamento.
2. L’invocazione di una non meglio specificata ‘causa di necessità’.
3. La contestazione dell’elemento psicologico del reato (il dolo), sostenendo una presunta incapacità di intendere e di volere derivante da un uso ventennale di sostanze stupefacenti.
4. La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Inoltre, per la prima volta in sede di legittimità, la difesa ha sollevato la questione del mancato riconoscimento di una specifica circostanza attenuante.
L’Analisi della Corte e la natura del ricorso per evasione
La Suprema Corte ha respinto tutte le argomentazioni difensive, giudicando il ricorso manifestamente infondato e generico. I giudici hanno chiarito che un ricorso non può limitarsi a ripetere le censure già formulate in appello senza confrontarsi criticamente con le ragioni per cui queste sono state disattese dalla corte territoriale.
Per quanto riguarda la configurabilità del reato di evasione (art. 385 c.p.), la Corte ha ribadito, richiamando la propria giurisprudenza consolidata, che i motivi e la durata dell’allontanamento sono irrilevanti. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, che consiste nella semplice consapevolezza e volontà di violare il divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione. Non è necessario un fine particolare, né lo stato di necessità invocato era stato in alcun modo provato.
La Corte ha inoltre specificato che la contestazione sul dolo si traduceva in una richiesta inammissibile di rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità, soprattutto a fronte di una motivazione della Corte d’Appello logica e coerente.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su principi cardine del processo penale. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato inammissibile per la sua genericità. L’imputato non ha sviluppato critiche specifiche alla sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre le medesime doglianze, ignorando la risposta motivata fornita dai giudici di secondo grado.
In secondo luogo, la Corte ha smontato la tesi difensiva sulla mancanza di dolo. L’asserita incapacità derivante dall’uso di stupefacenti non era emersa da alcun atto processuale e, in ogni caso, per il reato di evasione è sufficiente la consapevole violazione della prescrizione. La Corte di merito aveva correttamente applicato questo principio.
Infine, è stato dichiarato inammissibile anche il motivo relativo al mancato riconoscimento di una specifica circostanza attenuante, poiché sollevato per la prima volta in Cassazione. Le regole processuali impediscono di introdurre nuove questioni nel giudizio di legittimità che non siano state precedentemente sottoposte all’esame dei giudici di merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. Conferma che il ricorso per evasione in Cassazione deve essere tecnicamente impeccabile e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto. Le censure devono essere specifiche, pertinenti e confrontarsi con la sentenza impugnata. La decisione ribadisce la natura del reato di evasione come delitto a dolo generico, per cui la semplice e cosciente violazione dell’obbligo imposto è sufficiente a integrare la fattispecie. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della totale infondatezza della sua impugnazione.
Quando un ricorso in Cassazione per il reato di evasione viene considerato inammissibile?
Un ricorso viene considerato inammissibile quando è generico, manifestamente infondato e si limita a ripetere le censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Per configurare il reato di evasione è sufficiente la consapevolezza di allontanarsi?
Sì, per il reato di evasione è sufficiente il cosiddetto ‘dolo generico’, che consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza autorizzazione. La durata o i motivi dell’allontanamento sono irrilevanti.
È possibile chiedere il riconoscimento di una circostanza attenuante per la prima volta in Cassazione?
No, un motivo di ricorso, come la richiesta di riconoscimento di una specifica circostanza attenuante, è inammissibile se viene dedotto per la prima volta in Cassazione e non è stato precedentemente sottoposto ai giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1653 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1653 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MESSINA il 21/07/1979
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiv con la quale il ricorso non si confronta.
I giudici hanno correttamente ritenuto irrilevanti ai fini della configurabilità del reato di e i motivi e la durata dell’allontanamento (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977) e non sussistente la causa di necessità invocata nei primi due motivi (pag. 3).
Il terzo e quarto motivo ricorso sono inammissibili perché generici e diretti a sollecitare alla di legittimità, in presenza della motivazione non manifesta illogica in punto di dolo, la di valutazione in fatto sulla consapevolezza a volontà dell’imputato di violare le prescriz impostegli. La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, contenuto del dolo in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen., poiché tale elem soggettivo si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, non emergendo da alcun atto l’asserito stato di incapacità di intendere e di volere determinato dal venten uso di sostanze stupefacenti.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorata alla assenza di elementi positivamente apprezzabili a tal fine.
Con motivazione puntuale, la pena di anni uno e mesi sei di reclusione è stata ritenuta congrua Risulta dedotto in cassazione per la prima volta, e quindi non è ammissibile, il motivo sul mancat riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art 62 numero 1 cod. peri.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023