Ricorso per evasione: Inammissibile se le Motivazioni Sono Generiche
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità di un ricorso per evasione e sulla valutazione della recidiva. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di un condannato, sottolineando come la genericità dei motivi e la condotta complessiva dell’imputato possano precludere l’analisi di merito. Analizziamo i dettagli di questa ordinanza per comprendere le ragioni giuridiche alla base della decisione.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un soggetto condannato per il reato di evasione. La difesa aveva presentato ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, sollevando due questioni principali: la presunta assenza dell’elemento psicologico del reato (il dolo) e la contestazione dell’applicazione della recidiva. L’imputato sosteneva di trovarsi in uno stato di alterazione psicofisica che avrebbe escluso la sua volontà di evadere e che la recidiva fosse stata applicata in modo ingiustificato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione rigorosa sia dei motivi del ricorso sia della condotta dell’imputato, confermando l’orientamento consolidato in materia di evasione e recidiva.
Le motivazioni sulla genericità del ricorso per evasione
Il primo punto cruciale affrontato dalla Corte riguarda l’elemento psicologico del reato. I giudici hanno osservato che il ricorso si limitava a riproporre in termini generici la questione del dolo, senza addurre elementi concreti e rilevanti. La Corte d’Appello aveva già chiarito che per il reato di evasione è sufficiente un dolo generico, ovvero la semplice coscienza e volontà di allontanarsi dal luogo di restrizione senza autorizzazione.
La difesa aveva menzionato un presunto “stato di alterazione psicofisica”, ma non ha fornito prove sufficienti a dimostrare che tale stato potesse configurarsi come un vero e proprio vizio di mente, unico elemento in grado di escludere l’imputabilità. In assenza di argomentazioni specifiche e circostanziate, la Cassazione ha ritenuto il motivo del tutto generico e quindi inammissibile.
Le motivazioni sulla recidiva
Anche la contestazione relativa all’applicazione della recidiva è stata respinta. La Corte ha precisato che la decisione della Corte d’Appello non si era basata su un mero automatismo legato ai precedenti penali. Al contrario, i giudici di merito avevano valorizzato un dato fattuale decisivo: l’imputato aveva commesso tre condotte di evasione a pochi giorni di distanza l’una dall’altra.
Questo comportamento, secondo la Corte, dimostra una “accentuata capacità a delinquere”, aggravata dal fatto che le evasioni erano avvenute dopo che l’imputato aveva già beneficiato della sospensione condizionale della pena. La ripetizione del reato in un lasso di tempo così breve e in spregio a un beneficio concesso in precedenza è stata considerata un chiaro indice di pericolosità sociale, giustificando pienamente l’applicazione della recidiva.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali. In primo luogo, un ricorso in Cassazione deve essere specifico e non può limitarsi a ripetere genericamente doglianze già esaminate nei gradi di giudizio precedenti. In secondo luogo, la valutazione della recidiva non è un calcolo matematico, ma un giudizio sulla personalità e sulla condotta del reo. La commissione di reati analoghi in rapida successione, specialmente dopo aver ricevuto benefici come la sospensione condizionale, è un fattore che pesa significativamente nella decisione del giudice e che difficilmente può essere superato da argomentazioni generiche in sede di legittimità. L’esito è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso contro una condanna per evasione rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando ripropone questioni in modo generico, senza contestare specificamente e con elementi concreti le motivazioni della sentenza impugnata, specialmente se tali questioni sono già state adeguatamente risolte nel giudizio precedente.
Cosa si intende per ‘dolo generico’ nel reato di evasione?
Significa che per essere colpevoli di evasione è sufficiente avere la coscienza e la volontà di violare la misura restrittiva (ad esempio, allontanarsi dagli arresti domiciliari), senza che sia necessario dimostrare uno scopo o un fine specifico dietro tale azione.
Come viene giustificata l’applicazione della recidiva in casi di evasioni ripetute?
La recidiva è giustificata non solo sulla base dei precedenti penali, ma analizzando la condotta concreta. Commettere più evasioni a breve distanza temporale, soprattutto dopo aver ottenuto un beneficio come la sospensione della pena, è considerato indice di una spiccata capacità a delinquere e di pericolosità sociale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4450 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4450 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI CODICE_FISCALE) nato a SAVIGLIANO il 03/07/2002
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME al quale si è aggiunta una memoria conclusiva, è manifestamente infondato perché ripropone in termini generici la questioni, concernente l’elemento psicologico del reato, alla quale la Corte di appello ha adeguatamente risposto rilevando che il dolo nel reato di evasione è generico e nulla di concretamnte rilevante è stato espresso a sostegno dell’addotto stato di alterazione psicofisica comunque non risolventesi in un vizio di mente, e contesta l’applicazione della recidiva che la Corte di appello ha deciso non limitandosi a registrare i precedenti penali , ma osservando che le tre condotte di evasione a pochi giorni di distanza l’una dall’altre esprimono una accentuata capacità a delinquere perché attuate dopo avere beneficato della sospensione condizionale della pena;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024
Il Consigli e estensore
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