Ricorso per Evasione: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
L’esito di un processo penale non è sempre definitivo dopo la sentenza di appello. La parte soccombente può tentare un’ultima via: il ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, per essere esaminato, il ricorso deve soddisfare requisiti precisi. Un’ordinanza recente chiarisce perché un ricorso per evasione può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono generici o manifestamente infondati, offrendo spunti importanti sulla tecnica redazionale degli atti giudiziari.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione ai sensi dell’art. 385 del codice penale, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi del ricorso erano principalmente due:
1. Una critica alla motivazione della sentenza impugnata riguardo all’accertamento della sua responsabilità penale.
2. Una censura sull’eccessività della pena inflitta dai giudici di merito.
La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse valutato correttamente gli elementi a discolpa, chiedendo di fatto una nuova valutazione del merito della vicenda. Sotto il profilo sanzionatorio, riteneva la pena sproporzionata.
L’Analisi della Corte sul ricorso per evasione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una declaratoria di inammissibilità. L’analisi dei giudici si è concentrata sulla struttura e sulla sostanza delle censure mosse dal ricorrente.
Il Primo Motivo: Genericità e Ripetitività
La Corte ha osservato che il primo motivo di ricorso non faceva altro che riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente vagliate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano fornito una motivazione ‘congrua ed esaustiva’ per affermare la colpevolezza dell’imputato, accertando la presenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di evasione. In sede di legittimità, non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, ma solo contestare vizi di legge o di motivazione palesemente illogica. Poiché il motivo era una mera ripetizione di argomenti di fatto, è stato ritenuto inammissibile.
Il Secondo Motivo: Pena al Minimo Edittale
Ancora più netta è stata la valutazione sul secondo motivo. Il ricorrente lamentava una pena eccessiva, ma la Corte ha rilevato che la sanzione era stata determinata ‘in misura pari al minimo edittale’, ovvero la pena più bassa che la legge consente per quel reato. Di conseguenza, la censura è stata giudicata non solo priva di specificità, ma anche ‘manifestamente infondata’. Non si può logicamente sostenere che una pena sia eccessiva quando è già al livello minimo possibile.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito della causa. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e la correttezza del ragionamento giuridico seguito dai giudici precedenti. Per questo motivo, i motivi di ricorso devono essere specifici, indicare con precisione il vizio di legge o di logica, e non possono limitarsi a riproporre le stesse difese già respinte. La contestazione della pena, inoltre, incontra un limite invalicabile quando questa è già fissata al minimo edittale: in tal caso, ogni doglianza sulla sua presunta eccessività è intrinsecamente priva di fondamento.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha dichiarato inammissibile il ricorso, con due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna diventa definitiva e viene imposto il pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere costruito con rigore tecnico e giuridico. Attaccare una sentenza di condanna con argomenti generici o palesemente infondati non solo è inutile, ma comporta anche ulteriori costi economici per chi lo propone.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile se i motivi sono generici, ripetono argomentazioni già valutate dal giudice precedente senza introdurre nuove questioni di diritto, o se sono manifestamente infondati, come contestare una pena già fissata al minimo previsto dalla legge.
È possibile contestare l’entità di una pena se è stata fissata al minimo edittale?
No, secondo questa ordinanza, un motivo di ricorso che censura l’eccessività della pena è manifestamente infondato se il giudice di merito ha già determinato la sanzione nella misura minima prevista dalla legge per quel reato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5061 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5061 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MAZZARINO il 28/03/1978
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 29843/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
esaminati i motivi di ricorso;
ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità per il delitto di evasione, riproduce censura già adeguatamente vagliata con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, con congrua ed esaustiva motivazione, ha ritenuto accertati tutti gli elementi costitutivi del reato, non avendo rilievo le prospettazioni difensive ai fini dell’integrazione dello stesso (cfr. pagg. 5-6-7);
ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura l’eccessività della pena, risulta del tutto privo di specificità, nonché manifestamente infondato, dal momento che non si confronta con la motivazione del giudice di merito, che ha determinato la pena in misura pari al minimo edittale;
rilevato, pertanto, che il ricorso essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025