Ricorso per Evasione: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
L’esito di un processo penale non si conclude sempre con il giudizio di appello. Spesso, la difesa tenta un’ultima via presentando un’impugnazione alla Corte di Cassazione. Tuttavia, l’accesso al giudizio di legittimità è soggetto a regole precise. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce perché un ricorso per evasione può essere dichiarato inammissibile, specialmente quando si ripropongono le stesse argomentazioni e si contesta la valutazione del giudice sul trattamento sanzionatorio.
I Fatti del Caso: La Condanna e l’Appello
Il caso analizzato riguarda un soggetto condannato per il reato di evasione. La sentenza di colpevolezza emessa in primo grado era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Torino. Nonostante la doppia pronuncia conforme, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato ha basato il proprio ricorso su due argomenti principali:
1. Censure generiche alla sentenza: Il ricorso riproponeva profili di critica alla sentenza di primo grado che erano già stati esaminati e respinti, con argomentazioni giuridiche corrette, dal giudice d’appello.
2. Contestazione del trattamento sanzionatorio: L’imputato contestava la decisione del giudice di non concedergli le circostanze attenuanti generiche, un beneficio che avrebbe potuto portare a una riduzione della pena.
L’Analisi della Corte sul Ricorso per Evasione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, smontando entrambi i motivi proposti dalla difesa. In primo luogo, i giudici hanno sottolineato che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Non è possibile, quindi, riproporre le stesse questioni fattuali già decise nei gradi precedenti. Un ricorso in Cassazione deve evidenziare vizi di legge o di motivazione, non semplicemente manifestare un dissenso sulla ricostruzione dei fatti.
In secondo luogo, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: la valutazione sul trattamento sanzionatorio, inclusa la concessione o il diniego delle attenuanti generiche, è un apprezzamento esclusivo del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Le Motivazioni: Il Peso dei Precedenti Penali
La Suprema Corte ha constatato che, nel caso di specie, la decisione della Corte d’Appello di negare le attenuanti generiche era tutt’altro che immotivata. Al contrario, era sorretta da una motivazione “esauriente e logica”. Il giudice di secondo grado aveva infatti basato il suo diniego su un elemento concreto e rilevante: i precedenti penali dell’imputato. La valorizzazione di questo dato è stata considerata un esercizio corretto del potere discrezionale del giudice, immune da censure in sede di legittimità.
Le Conclusioni: La Decisione Finale e le Implicazioni Pratiche
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza l’idea che un ricorso in Cassazione deve essere fondato su motivi specifici e pertinenti al giudizio di legittimità. Non è sufficiente riproporre critiche già respinte o contestare valutazioni discrezionali del giudice di merito se queste sono supportate da una motivazione logica e coerente, come quella basata sui precedenti penali dell’imputato.
Perché il ricorso per evasione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, non configurando quindi censure consentite nel giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione sulla pena inflitta?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la decisione sulla pena, che è di esclusiva competenza del giudice dei gradi precedenti. Il suo controllo è limitato a verificare che la motivazione a supporto della decisione sia logica, completa e non viziata da errori di diritto.
Qual è stato il motivo per cui non sono state concesse le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa dei precedenti penali dell’imputato. La Corte ha ritenuto che la valorizzazione di questo elemento da parte del giudice d’appello costituisse una motivazione esauriente e logica per giustificare il diniego del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1108 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1108 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 05/06/1974
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello; i motivi di ricorso involgono un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali dell’imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023