Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9264 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9264 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per aver concorso alla realizzazione di due episodi estorsivi, avvinti dal vincolo della continuazione, è formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede, perché costituito da rilievi in punto di fatto e fondati s argomentazioni che si risolvono nella mera reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale. Quest’ultima, in linea con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha congruamente esposto le ragioni di fatto e di diritto per cui deve ritenersi che l’odierno ricorren con le proprie condotte, abbia integrato un contributo concorsuale rilevante in entrambi gli episodi delittuosi ascrittigli (si vedano le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza);
che, dunque, la medesima doglianza deve considerarsi non specifica ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, limitandosi a proporre un’alternativa lettura del merito e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, estranee dal sindacato di questa Corte (vedi per tutte: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; vedi anche: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all’omessa applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62, primo comma, n. 4, cod. pen., risulta manifestamente infondato, poiché i giudici di appello hanno congruamente assolto l’onere argomentativo sul punto;
che, a tal proposito, con specifico riguardo alla circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., giova sottolineare che, pur essendo vero che, come sostenuto nel ricorso, la concessione della stessa non è ostacolata dall’applicazione della diminuente della lieve entità, ben potendo concorrere entrambe le circostanze (cfr. Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Cizmic, Rv. 287359 – 01), tuttavia, deve considerarsi anche che, qualora, come nel caso di specie, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante speciale della lieve entità, giudice abbia valorizzato l’elemento della esiguità del danno, in essa rimane assorbita quella del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., non potendosi valorizzare due volte il medesimo elemento
favorevole (cfr., eadem ratio: Sez. 6, n. 3774 del 13/11/2018, dep. 2019, Pianese, Rv. 275045 – 01; Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella, Rv. 285693 – 01);
che, inoltre, per quanto attiene al diniego delle circostanze attenuanti generiche, deve evidenziarsi che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, m sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. Sez. 3, n. 22 del 17/06/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282693 – 01). Pertanto, può legittimamente giustificarsi l’omesso riconoscimento delle attenuanti in parola ove iI giudice abbia fatto riferimento alla insussistenza di elementi positivi e al presenza di plurimi precedenti penali a carico dell’odierno ricorrente (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.