Ricorso per Droga Inammissibile: La Cassazione e le Doglianze di Fatto
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per droga, o per qualsiasi altro reato, non può essere utilizzato per chiedere un nuovo giudizio sui fatti. L’ordinanza in esame chiarisce che, in sede di legittimità, sono ammesse solo censure relative a violazioni di legge e non mere contestazioni sulla valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le importanti conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti. L’imputato, trovato in possesso di una considerevole quantità di cocaina e marijuana, aveva presentato ricorso in Cassazione. La sua difesa sosteneva, tra le altre cose, che la motivazione della sentenza d’appello fosse insufficiente, in particolare riguardo alla destinazione della marijuana, che a suo dire era per un “uso di gruppo” e non per lo spaccio.
Tuttavia, durante le indagini erano emersi elementi che contraddicevano questa versione, come il ritrovamento di un coltello sporco di sostanza e di appunti manoscritti contenenti conteggi, elementi tipicamente associati all’attività di spaccio. La Corte d’Appello aveva considerato queste prove sufficienti a smentire la tesi difensiva e a confermare la condanna, applicando una pena basata sul minimo edittale per la detenzione di 217 dosi di cocaina e negando le attenuanti generiche a causa dei precedenti specifici dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e legale del ricorso presentato. La Corte ha stabilito che i motivi addotti dalla difesa non erano ammissibili in quella sede, condannando di conseguenza il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del rigetto del ricorso per droga
Il cuore del provvedimento risiede nelle motivazioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità. La Suprema Corte ha chiarito che i motivi del ricorso per droga erano semplici “mere doglianze in punto di fatto”.
Cosa significa? Significa che l’imputato non ha contestato una violazione di legge o un’errata applicazione di una norma giuridica da parte della Corte d’Appello. Piuttosto, ha tentato di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, chiedendo alla Cassazione di riconsiderare se la droga fosse destinata all’uso di gruppo anziché allo spaccio. Questo tipo di valutazione è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non rientra nei poteri della Corte di Cassazione, che opera come “giudice di legittimità”.
La Cassazione ha inoltre sottolineato che gli argomenti del ricorso erano:
1. Generici e Ripetitivi: Si limitavano a riproporre questioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello.
2. Carenti di Confronto: Non si confrontavano con gli elementi di prova contrari evidenziati nella sentenza impugnata, come il coltello e gli appunti.
Infine, la Corte ha confermato la correttezza della decisione d’appello anche riguardo alla pena, ritenuta non eccessiva in quanto coincidente con il minimo legale, e al diniego delle attenuanti generiche, giustificato dai precedenti penali specifici dell’imputato.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: un ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise questioni di diritto. Tentare di rimettere in discussione l’interpretazione dei fatti o la valutazione delle prove operata nei primi due gradi di giudizio è una strategia destinata al fallimento, che porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e a ulteriori oneri economici per il ricorrente. La distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità è un pilastro del nostro sistema processuale, e questo provvedimento ne riafferma la centralità e l’inderogabilità.
Perché il ricorso per droga è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano “doglianze in punto di fatto”, ossia contestazioni relative alla valutazione delle prove e alla ricostruzione dei fatti, che non sono ammesse in Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove, come la destinazione della sostanza stupefacente?
No, la Corte di Cassazione opera in “sede di legittimità” e non può riesaminare le prove o i fatti. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge, senza entrare nel merito della ricostruzione fattuale.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sua condanna penale, inoltre, è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46919 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46919 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROMA il 26/11/1980
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME RAGIONE_SOCIALE; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, consistendo nella generica affermazione della insufficienza della motivazione della sentenza impugnata ai fini della destinazione della marijuana detenuta presso l’abitazione all’uso di gruppo, evenienza risultata non solo priva di qualsivoglia elementi di prova a supporto ma smentita dal rinvenimento di un coltello sporco di sostanza e di fogli manoscritti riportanti conteggi, argomenti con il quale il ricorso non si confronta.
Premesso che la pena inflitta, partendo dalla pena base di anni sei di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, in relazione alla detenzione di 217 dosi di cocaina, coincide con il minimo edittale (e non è, pertanto, eccessiva), la Corte di appello ha ribadito la correttezza del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche alla luce dei precedenti (tre, per reati in materia di stupefacenti) che sono valsi l’applicazione della recidiva con un minimo aumento per la continuazione tra reati: le argomentazioni dei giudici del merito sono, pertanto, ineccepibili e non censurabili in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024