Ricorso per Droga Inammissibile: Quando l’Appello Ignora i Fatti
L’ordinanza in esame offre uno spunto fondamentale sul rigore necessario nella presentazione di un’impugnazione. La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso per droga inammissibile perché le argomentazioni della difesa erano totalmente scollegate dalle prove emerse durante il processo. Questo caso evidenzia come un approccio difensivo generico e non ancorato ai fatti sia destinato a fallire, con conseguenze economiche per l’imputato.
I Fatti del Caso
Un giovane veniva condannato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, sebbene qualificato come fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione.
Nello specifico, la difesa sosteneva due punti principali:
1. Non vi era prova certa che le fotografie estrapolate dal cellulare dell’imputato raffigurassero effettivamente sostanza stupefacente.
2. Non erano state adeguatamente valutate le dichiarazioni di alcuni testimoni che riferivano di un mero consumo di gruppo, escludendo quindi l’attività di spaccio.
L’Analisi della Corte e il Ricorso per Droga Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato le argomentazioni difensive, giudicando il ricorso per droga inammissibile. Il motivo principale di tale decisione risiede nel fatto che l’imputato non si è minimamente confrontato con la sentenza impugnata. Il ricorso, infatti, ignorava completamente gli elementi probatori che avevano portato alla condanna in Corte d’Appello.
La sentenza di secondo grado aveva chiaramente accertato che l’imputato non si limitava a possedere la sostanza, ma la pubblicizzava attivamente per la vendita tramite il suo profilo social. Questa circostanza, di per sé grave, era stata inoltre confermata dalle testimonianze dirette degli acquirenti, che avevano ammesso di aver comprato da lui diverse tipologie di sostanze.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha sottolineato come la difesa abbia tentato di presentare una realtà alternativa (il consumo di gruppo) che era stata smentita in modo inequivocabile durante il processo. I giudici hanno evidenziato che i soggetti indicati dall’imputato come facenti parte del suo gruppo di consumatori erano persone diverse dai cessionari identificati nell’atto di imputazione. Questi ultimi avevano fornito dichiarazioni chiare e concordanti riguardo all’acquisto di droga.
L’inammissibilità del ricorso deriva, quindi, dalla sua manifesta infondatezza e dalla sua natura pretestuosa. Invece di contestare specifici passaggi logici o giuridici della sentenza d’appello, la difesa si è limitata a riproporre argomenti già vagliati e respinti, senza aggiungere alcun elemento critico pertinente. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, a tale declaratoria consegue non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, fissata in questo caso in tremila euro.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per questo motivo, un ricorso deve essere specifico, puntuale e deve confrontarsi criticamente con la decisione che intende impugnare. Ignorare le prove e le argomentazioni del giudice di merito equivale a presentare un ricorso vuoto, destinato a essere dichiarato inammissibile, con un inevitabile aggravio di spese per il condannato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non si confrontavano con le specifiche argomentazioni e prove della sentenza impugnata, come la pubblicizzazione dello stupefacente su un profilo social e le conferme degli acquirenti.
Quali prove decisive aveva la Corte d’Appello contro l’imputato?
La Corte d’Appello aveva accertato che l’imputato pubblicizzava la sostanza stupefacente in vendita sul suo profilo e che tale circostanza era stata confermata dagli acquirenti, i quali avevano testimoniato di aver comprato da lui varie sostanze.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11545 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11545 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PONTE SAN PIETRO il 06/12/1999
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RG 37517/24
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per il reato dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990;
Rilevato che con un unico motivo di ricorso l’imputato lamenta la violazione di legge e il vizio motivazione in ordine all’accertamento di responsabilità: non vi era prova che le foto estrapolate dal cellulare raffiguravano la sostanza stupefacente e non erano state valutate le dichiarazioni dei testi che avevano riferito del consumo di gruppo;
Rilevato che il ricorrente non si confronta affatto con la sentenza impugnata ove invece è stato accertato che l’imputato pubblicizzava lo stupefacente in vendita sul suo profilo e che ta circostanza è stata anche confermata dagli acquirenti;
I Rilevato che la sentenza dà a tresì / conto del fatto che i cessionari indicati nell’imputazione erano soggetti diversi da quelli menzionati dall’imputato e avevano chiaramente riferito di acquisti varie sostanze;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere dell spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente