Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18815 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18815 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 del TRIBUNALE di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore Generale RAGIONE_SOCIALEa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione AVV_NOTAIOCOGNOME ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputato, in data 4 marzo 2024, ha fatto pervenire conclusioni scritte in rep a quelle del Procuratore generale.
In data 11 marzo 2024 il difensore di parte civile ha inoltrato una memoria di conclusio scritte, con relativa nota RAGIONE_SOCIALEe spese.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Perugia in composizione monocratica, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace del medesimo capoluogo, che lo aveva condanNOME alla pena di 400 euro di multa, oltre alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese e al risarcimento del danno in favore RAGIONE_SOCIALEa costituita parte civile, reato di diffamazione commesso in danno RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO con l’inoltro di un esposto al competente RAGIONE_SOCIALE.
2.L’atto di impugnazione si è affidato a due motivi, qui enunciati nei limiti strett necessari di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1.11 primo motivo ha dedotto il vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pe ordine alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALEa illegittimità del diniego espresso dal Giudice di pr grado sulla richiesta di acquisizione di prova specifica”, in quanto il Tribunale avrebbe ome di motivare in relazione all’istanza di apprensione al fascicolo del processo di una registraz audio di una telefonata intercorsa tra l’imputato e l’AVV_NOTAIO, che avrebbe richiesto pagamento in contanti RAGIONE_SOCIALEe sue prestazioni affinchè non fosse tracciabile.
2.2.11 secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione in relazione alla richiesta applicazione RAGIONE_SOCIALEa scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. e di esclusione RAGIONE_SOCIALE‘elem psicologico del reato. Le espressioni usate nell’esposto garantirebbero i limiti RAGIONE_SOCIALEa continen in ogni caso il ricorrente avrebbe agito, a tutto concedere, nell’erronea convinzione di commettere un fatto antigiuridico.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti.
1.Entrambi i motivi di ricorso – incluso il primo, impropriamente rubricato con riferimen vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. – denunciano presunte carenz motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, dal momento che il vizio di cui all’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale sostanz (ossia, la sua inosservanza), ovvero l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa stessa al caso concreto ( dunque, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto so fattispecie astratta), mentre la deduzione di un’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge in ragione di un’omessa, insufficiente o contraddittoria ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta investe il di motivazione (cfr. sez.5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404).
Si tratta dunque di motivi non consentiti in sede di legittimità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 co bis cod. proc. pen. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 bis del D. Lgs. n. 274 del 2000, poiché il ricor cassazione avverso le sentenze pronunciate in grado d’appello per reati di competenza del giudice di pace è proponibile soltanto per i motivi di cui all’art. 606 comma 1 lett. a), cod. proc. pen..
1.1.E tanto senza considerare l’estrema genericità RAGIONE_SOCIALEe doglianze, di natura puramente contestativa, in quanto la sentenza oggetto del ricorso ha ampiamente e dettagliatamente reso motivazione tanto in relazione all’apprezzamento, insindacabile in sede di legittimità, d superfluità RAGIONE_SOCIALEa acquisizione RAGIONE_SOCIALEa registrazione RAGIONE_SOCIALEa telefonata (pag.5 sentenza Tribunale), quanto a riguardo RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità di invocare la causa di giustificazione all’art. 51 cod. pen., per il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘esposto, falso ed offensivo RAGIONE_SOCIALEa reputazio legale (pag. 6-8 sentenza del Tribunale).
2.Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ri conseguono la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento del somma di euro 3000 a favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe ammende.
3.L’imputato deve essere infine condanNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (la quale ha depositato una tempesti memoria attraverso la quale ha contrastato la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘imputato per la tutela dei pro interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa natura del processo e RAGIONE_SOCIALE‘opera prestata (studio e deposito di una memoria) possono liquidarsi in complessivi eur 3686, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processual e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3000 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute n presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3686, oltre accesso legge.
Così deciso in Roma, il 20/03/2024