Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8745 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 8745 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Cefalù
avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia emessa il 15/07/2025 udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 15/07/2025 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 04/12/2024 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia aveva condannato NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia per i reati a lui ascritti.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il suo difensore, denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione sull’affermazione della penale responsabilità, sul riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. e sul diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano ai sensi dell’art. 610 comma 5bis , ultima parte, cod. proc. pen., in quanto tardivo. Invero, il giudizio di appello si è svolto nelle forme previste dall’art. 598bis,
comma 1, cod. proc. pen. La sentenza è stata pronunciato all’udienza del 15/07/2025 e la motivazione è stata tempestivamente depositata in data 08/10/2025 entro il termine di 90 giorni indicato nel dispositivo. Il termine per l’impugnazione era di giorni 45 giusto il disposto dell’art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e decorreva, ai sensi del comma 2, lett. c), dalla scadenza del termine indicato in sentenza per il deposito della motivazione, dunque nel caso in esame dal 13/10/2025. Il termine per il ricorso è quindi scaduto il 27/11/2025. Il ricorso per cassazione è stato invece depositato l’11/12/2025 e dunque oltre il suddetto termine. Non può, peraltro, trovare applicazione nel caso in esame l’aumento del termine per l’impugnazione di giorni 15 previsto dall’art. 585, comma 1bis , cod. proc. pen. nel caso di imputato giudicato in assenza; ciò in quanto in primo grado si è proceduto con rito abbreviato il ché esclude, per il disposto dell’art. 420, comma 2ter cod. proc. pen., che l’imputato possa essere considerato assente in questo procedimento.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 17/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME