Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26096 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26096 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.NOME NOMECOGNOME nato a Bari il 14/01/1987
COGNOME NOMECOGNOME nato a Bari il 09/03/1995
NOME nato a Bari il 03/12/1997
COGNOME NOMECOGNOME nato a Bari il 17/10/1992
COGNOME NOMECOGNOME nato a Bari il 04/04/1966
COGNOME NOMECOGNOME nato a Bari il 16/05/1992
COGNOME NOME nato a Bari il 18/04/1984
COGNOME NOMECOGNOME nato a Bari il 23/06/1972
COGNOME NOME nato a Bari il 03/08/1997
COGNOME NicolaCOGNOME nato a Bari il 18/09/1998
COGNOME NOMECOGNOME nato a Bari il 27/12/1998
COGNOME NOMECOGNOME nato a Conversano il 25/08/1995
COGNOME NOMECOGNOME nato a Conversano il 13/03/1989
COGNOME NOMECOGNOME nato a Conversano il 12/05/1995
COGNOME NOMECOGNOME nato a Mola di Bari il 16/01/1991
COGNOME NOME nato in Albania il 15/06/1985
COGNOME NOME nato a Bari il 15/02/1974
COGNOME NOMECOGNOME nato a Bari il 13/05/1982
COGNOME NicolaCOGNOME nato ad Andria il 30/05/1981
COGNOME NOMECOGNOME nato a Bari il 05/02/1980
De Zio NOMECOGNOME nato a Bari i! 10/04/1982
COGNOME NOMECOGNOME nato a Bari 1’11/03/1963
NOME NOMECOGNOME nato a Bari il 14/01/1977
NOME nato Bari il 03/04/1974
NOME NOMECOGNOME nato a Bari il 25/11/1983
NOME COGNOME nato in Albania il 05/11/1990
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 18/12/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della impugnata sentenza per COGNOME NOME limitatamente alla determinazione della pena e procedere alla rideterminazione della stessa ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen.; l’annullamento con rinvio sentenza per COGNOME NOME, limitatamente al trattamento sanzionatorio per il capo 32) e l’inammissibilità del ricorso per il resto; che tutti gli altri ricorsi siano inammissibili;
uditi gli avv.ti NOME COGNOME difensore di fiducia di COGNOME Eugenio; NOME COGNOME nella qualità di sostituto dell’avv. NOME COGNOME difensore d fiducia di COGNOME e quale difensore di fiducia di COGNOME NOME e di COGNOME NOME; NOME COGNOME, difensore di fiducia di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; NOME COGNOME quale difensore di fiducia di NOME e quale sostituto dell’avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOMECOGNOME nonché degli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME difensori di fiducia di COGNOME COGNOME i quali hanno tutti conclus riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per il loro accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
Il processo ha ad oggetto quattro distinti procedimenti, riuniti in appello, che loro volta, costituiscono una derivazione di una indagine più ampia che ha portato alla contestazione, nei confronti di numerosi imputati, di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di vario tipo- al cui vertice ci sarebbe COGNOME NOME – radicata nel quartiere INDIRIZZO di Bari ed estesa anche al territorio del Comune di Mola.
Tre dei quattro procedimenti originari sono stati celebrati con rito abbreviato mentre il quarto con rito ordinario.
Nel corso del giudizio di appello sono intervenute numerose rinunce parziali ai motivi di impugnazione – di cui si dirà in relazione all’esame delle singole posizioni processual – che si sono aggiunte a dichiarazioni confessorie rese in precedenza nel corso del procedimento.
Le dichiarazioni confessorie sono state valorizzate dai Giudici per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti; in ragione della rinuncia parziale ai motivi di impugnazione, la Corte d appello ha ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti generiche, ma ha applicato una riduzione di pena inferiore a un terzo.
Detta riduzione è stata giustificata in ragione della gravità dei fatti e dei p opportunistici sottostanti alle scelte processuali compiute.
La Corte ha anche indicato una serie di criteri generali sulla base dei quali è stat determinata la pena inflitta per la continuazione tra i reati: detti criteri sono stati per le singole posizioni.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME condannato nel procedimento poi riunito- n. 6771/21 R.G.N.R., per i reati per detenzione illecita e trasposto di 5, kg. di marjuana (capo 17), per aver acquistato un quantitativo imprecisato di marjuana (capo 21) e per aver detenuto al fine di spaccio eroina (67 grammi) e marjuana per 685 grammi (capo 33).
È stato articolato un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio d motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOMECOGNOME condannato nel procedimento – poi riunito – n.5097/17 R.G.M.R., per avere ceduto sostanza stupefacente a NOME NOME (capo 58).
È stato articolato un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio d motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. oen.
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME condannato, per avere, in concorso con altri, trasportato più panetti di hashish per un peso imprecisato.
È stato articolato un unico motivo con cui si deduce omessa motivazione quanto alla richiesta avanzata anche con una memoria – che si assume non essere stata presa in considerazione – di sospensione condizionale della pena.
Il reato commesso sarebbe “estemporaneo” e l’attività lavorativa dell’imputato costituirebbe una garanzia della astensione in futuro dalla commissione di nuovi reati.
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME COGNOME condannato per il reato di cui all’ad 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e per più fatti di detenzion cessione di cocaina, hashish e marjuana (capi 1 – 35 – 36 – 37 – 46).
È stato articolato un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio d motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.
Il tema attiene alla mancata riduzione della pena di un terzo per effetto del giudizi di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; la motivazione sul punto sarebbe assertiva e viziata, tenuto conto che la stessa Corte di appello avrebbe dato atto, olt che della rinuncia a tutti i motivi di impugnazione e della portata delle dichiarazi confessorie, anche dell’assenza di condanne per fatti successivi.
Sotto altro profilo la sentenza sarebbe viziata quanto alla rideterminazione della pena inflitta per continuazione, diminuita solo per il capo 37) e per un solo mese di reclusione senza tuttavia specificare in cosa gli altri capi si differenzierebbero da quello indicat
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME condannato per il reato associativo e per più fatti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 190 (capi 1- 6-8-10-12 15-19 bis -23-25-44).
Sono stati articolati due motivi.
6.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto alla entità della pena inflit per continuazione, determinata in complessivi mesi quindici di reclusione.
6.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla mancata riduzione della pena di un terzo per effetto del giudizio di prevalenza delle circostan attenuanti generiche; non si sarebbe tento conto in modo adeguato dello stato di incensuratezza del ricorrente, oltre che della rinuncia ai motivi e della giovane età.
6.3. E’ pervenuta una memoria nell’interesse dell’imputato con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente i motivi di ricorso.
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME condannato nel proc. 12454/2017 R.G.N.R. per i capi 1 (più fatti di detenzione illecita di marjuana e hashish e di 78 grammi di cocaina) – 2- (detenzione di arma da guerra clandestina) 19 – bis (cessione di 35 grammi di marjuana – proc. n. 5097/17 R.G.N.R.).
Sono stati articolati due motivi.
7.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto alla mancata riduzione della pena di un terzo per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuant generiche.
7.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla entità della pena inflitta.
Per i fatti di cui ai capi 1-2, commessi in concorso con COGNOME NOMECOGNOME i ricorrente sarebbe stato condannato ad una pena maggiore rispetto al correo.
La Corte, a cui pure era stata chiesta una pena conforme a quella del correo, sul punto avrebbe omesso di motivare.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME condannato per i reati previsti dagli artt. 74-73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 1- 2 -39), articolando un un motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
Si tratta di un motivo che si sviluppa su due temi.
Il primo attiene alla mancata riduzione della pena di un terzo per effetto del giudiz di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; il secondo riguarda invece l’entità della pena inflitta per continuazione, determinata in complessivi sei mesi di reclusion per ciascuno dei due reati: si tratterebbe di un aumento eccessivo e sproporzionato tenuto conto di quello di mesi tre di reclusione riconosciuto ad altri imputati co COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME condannato per i reati previsti dagli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. (capi 1- 48-55-57) articolando unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto alla mancata riduzione della pena di un terzo per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuant generiche.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME condannato per i reati previsti dagli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 1- 2-3 5-7-11-13-14-16-18 20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-31-32-34-35-36-37-38-50-55) articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto alla mancata riduzione della pena di un terzo per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME condannato per i reati previsti dagli artt. 74- 73 d. P.R. n. 309 del 1990 (capi 1- 2- 41) articolando un un motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto all’entità della pena inflitta p continuazione, determinata in complessivi due anni di reclusione.
A fronte di un motivo di appello in cui si chiedeva l’aumento minimo di pena in ragione del ruolo in concreto avuto per i fatti di cui al capo 2) e, quanto al capo 3), per l’e stata la sostanza non sequestrata e, quindi, non analizzata, la Corte sarebbe silente.
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME COGNOME condannato per i reati previsti dagli artt. 74-73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 1- 2 – 40) articolando un un motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto alla entità della pena inflitta pe continuazione, determinata in complessivi due anni di reclusione.
A fronte di un motivo di appello con cui si evidenziava come fosse incerto il quantitativo di sostanza stupefacente e il principio attivo, la Corte sarebbe silente.
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOMECOGNOME condannato per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 54; si tratta di una imputazione co più fatti) articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto alla entità della pena inflitta per continuazione determinati in complessivi anni due e mesi due di reclusione ed euro 15.000 in ragione della gravità degli episodi, – riguardan plurime cessioni di droga “pesante” – e dalla capacità a delinquere desunta dalle precedenti, ancorchè risalenti, condanne.
Si tratterebbe di una motivazione viziata trattandosi, quanto al primo profilo, cessioni al dettaglio di cui non sarebbe mai stata documentata la reale entità, e, quanto al secondo, di una motivazione contraddittoria in ragione della esclusione della recidiva.
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOMECOGNOME condannato per più fatti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 16-17-21-33).
Sono stati articolati tre motivi.
14.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto alla mancata riduzione della pena di un terzo per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuant generiche; il tema è quello di cui si è detto.
14.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla entità della pena inflitta per continuazione, determinata in complessivi anni uno di reclusione e 15.000 uro di multa, senza nessuna giustificazione.
14.3. Con il terzo si deduce violazione di legge quanto alla determinazione della pena.
Si sostiene che la Corte non avrebbe operato correttamente la riduzione del terzoconseguente alla scelta del giudizio abbreviato – sulla pena di cinque anni di reclusione e di 36.000 euro di multa, atteso che quella corretta avrebbe dovuto essere di tre anni e quattro mesi di reclusione e 24.000 euro di multa.
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOMECOGNOME condannato per i reati di cui agli artt. 74-73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi da 1 a 16 nonché 19 bis e 43)
Sono stati articolati quattro motivi.
15.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena.
La Corte avrebbe determinato una pena base superiore di quattro anni rispetto al minimo edittale, in ragione della ampiezza e del contenuto dell’apporto partecipativo; assume il ricorrente che si tratta di una motivazione viziata in ragione della pena di die anni di reclusione inflitta ad altri coimputati la cui posizione sarebbe in re maggiormente gravata, tento conto che la condotta di Bellantuono, a cui sono stati
contestati diciassette reati, sarebbe durata solo trentatre’ giorni, per essere st arrestato il 19.10.2017 e rimasto detenuto per 3 anni.
In tale contesto si fa riferimento alla posizione di NOME COGNOME a cui sarebber stati contestati ventotto reati ed al quale sarebbe stata inflitta la pena base di dieci di reclusione; si aggiunge che COGNOME sarebbe stato considerato in posizione paritaria con COGNOME e COGNOME per i quali pure è stata inflitta una pena base di di di reclusione.
15.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione.
Il tema attiene alla riconosciuta continuazione tra i fatti oggetto del processo esame e quelli di cui ai capi 18 – 19, per i quali l’imputato è stato condannato in separato procedimento (si allegano le sentenze) e al conseguente aumento di pena inflitta di due anni e sei mesi di reclusione, di cui due anni per i fatti di droga, q mesi per il delitto in materia di armi e due mesi per la ricettazione.
Per detti capi, si evidenzia, sarebbe stata invece inflitta a COGNOME NOME, capo dell’associazione, la pena di cinque mesi di reclusione.
15.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
Il tema attiene al mancato assorbimento dei capi 5-6-7-8-9-10-13-14-15 in quelli 23-4.
I reati avrebbero ad oggetto la stessa sostanza stupefacente e le condotte sarebbero state compiute in giorni ravvicinati dagli stessi soggetti.
15.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione.
La sentenza sarebbe viziata quanto alla disposta sospensione della patente di guida per tre anni: l’imputato non avrebbe commesso reati legati con vincolo di strumentalità alla patente di guida e la misura impedirebbe il reinserimento sociale dell’imputato.
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME condannato per i reati contestati ai capi 1-2-3-5-7-11-13-14-16 da 18 a 24, da 26 a 32, da 34 a 38, 44 e 55Sono stati articolati tre motivi.
16.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconosciuto ruolo apicale dell’imputato, di capo e, quindi, di dirigente.
La qualifica, si assume, sarebbe stata fatta discendere da una serie di conversazioni intercettate, che farebbero al più emergere il ruolo di organizzatore – mai contestatoche, in realtà, sarebbero rivelatrici del ruolo di mero partecipe.
Si aggiunge che con l’atto di appello erano state segnalate una serie di conversazioni da cui si evinceva come, invece, l’imputato si consultasse con gli altri associati su droga da vendere e da comprare e come da esse emergesse una organizzazione di tipo orizzontale e non verticale; in particolare, non sarebbe mai stato riscontrato il ruo primario dell’imputato.
Si aggiunge che non sarebbe configurabile nemmeno il ruolo di organizzatore, non avendo avuto l’imputato il compito di assicurare la piena funzionalità del gruppo e di coordinamento degli associati.
Anche la circostanza che COGNOME si occupasse delle spese legali di Bellantuono e del suo mantenimento in carcere non sarebbe rivelatrice del contestato ruolo apicale, trattandosi di un interessamento dovuto alla esistenza di legami familiari tra det soggetti, e neppure avrebbe rilievo la circostanza che l’imputato fosse il gestore di un piazza di spaccio, non avendo, di contro, la Corte indicato elementi da cui desumere che l’imputato avesse condotto le contrattazioni, determinato il prezzo della droga, scelto fornitori e acquirenti; COGNOME avrebbe solo coordinato un gruppo di partecipi in posizione a questi orizzontale.
16.2. Con il secondo motivo violazione di legge; si assume che le condotte contestate ai capi 5-7-13-14 sarebbero assorbite in quelle di cui i reati sub 2 – 3.
Si tratta di un motivo del tutto sovrapponibile al terzo motivo presentat nell’interesse di COGNOME NOME, di cui si è detto.
16.3. Con il terzo motivo si deduce violazione e legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.
Si sostiene che la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui non è stato applicato i minimo edittale per il reato di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e quanto alla pena inflitta per continuazione.
16.4. E’ pervenuta una memoria di replica nell’interesse dell’imputato rispetto all preannunciate conclusioni del Procuratore generale, con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente i motivo di ricorso.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME condannato per i reati contestati ai capi 1-24-26-28-32- 52 (74- 73, d.P.R. n. 309 del 1990).
Sono stati articolati quattro motivi.
17.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata affermazione di cessazione della condotta partecipativa al reato associativocontestato da marzo 2017 fino all’attualità – alla data dell’arresto dell’imputat 25.1.2018.
La Corte avrebbe erroneamente ritenuto la richiesta proposta solo sulla base dell’autorizzazione al lavoro durante il periodo detentivo, senza tuttavia considerare che COGNOME, dopo l’arresto, sarebbe stato detenuto per due anni e mesi otto con l’autorizzazione alla attività lavorativa, che nessun elemento partecipativo sarebbe stato rinvenuto a suo carico sul piano investigativo e che lo stesso Procuratore generale aveva chiesto di dichiarare cessata la permanenza alla data del 25.1.2018.
La motivazione sarebbe assertiva e apparente; si aggiunge che con la rinuncia ai motivi sulla responsabilità si era insistito sul tema dell’accertamento della cessazion della permanenza.
17.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche.
17.3. Con il terzo motivo si deduce violazione del bis in idem in relazione al reato d cui al capo 32), per il quale l’imputato sarebbe stato giudicato separatamente (si tratt del fatto per il quale COGNOME era stato arrestato il 25.1.2018).
La Corte avrebbe, da una parte, apportato un aumento di pena di tre mesi di reclusione per continuazione per il reato in questione, erroneamente ritenuto oggetto del presente processo, e, dall’altra, avrebbe riconosciuto la continuazione fra i rea oggetto del processo e quello di cui al capo 32), giudicato separatamente, per il quale ha applicato un aumento di pena di otto mesi di reclusione.
Anche l’entità di pena inflitta per la continuazione esterna, si aggiunge, sarebb eccessiva, atteso che l’aumento avrebbe dovuto essere solo di tre mesi di reclusione, cioè corrispondente alla pena inflitta per errore in continuazione, sul presupposto che il reato contestato al capo 32) fosse oggetto del presente processo.
17.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione quanto al ritiro dell patente.
17.5. Sono pervenute due memorie con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente il primo e il terzo motivo di ricorso e si evidenzia come le due requisito della Procura generale, succedutesi nel tempo, siano tra loro in contrasto perché nella prima era stato chiesto l’accoglimento dei due motivi, mentre, nella seconda, si è concluso per l’inammissibilità del primo motivo perché, attenendo alla responsabilità, sarebbe stato oggetto di rinuncia.
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOMECOGNOME condannato per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 27- acquisto di 100 grammi di marjuana- e 29pag. 50).
Sono stati articolati tre motivi.
18.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riconduzione del fatto alla fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
La Corte non avrebbe considerato né il tipo di droga- leggera-, né il dato quantitativo di sostanza stupefacente, pari a 100 euro, e neppure la scarsa qualità della droga, limitandosi ad ascrivere all’imputato il ruolo di “grossista” e a far derivare da ciò precisati contatti con circuiti criminali.
18.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta circostanza aggravante di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309
del 1990 per il capo 27); la Corte avrebbe escluso la circostanza per il coimputato ma poi l’avrebbe applicata in sede di bilanciamento al ricorrente.
18.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione; la Corte avrebbe ridotto l pena per effetto della circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti, nella misur di un quarto e non di un terzo; l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 73, comma cit. avrebbe dovuto indurre alla riduzione della pena nella misura massima.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME condannato per i reati di cui agli artt. 74-73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 1- 21 -35-37-38- 47- 55 – 57).
È stato articolato un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio d motivazione quanto al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. cit. per i fatti di cui alle imputazioni 21 e 37, nei quali si farebbe rife ad una quantità imprecisata di sostanza stupefacente: si tratterebbe solo di droga parlata.
La Corte avrebbe escluso la fattispecie lieve in ragione delle modalità dell’azione, della pluralità delle condotte, peraltro frazionate in più fasi, che avrebbero coinvolto soggetti con ruoli diversificati, nonché per l’utilizzo di mezzi per trasportare e occul la sostanza
La motivazione sarebbe viziata in ragione del mancato accertamento della quantità e della qualità di sostanza stupefacente.
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOMECOGNOME condannato per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 27).
È stato articolato un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio d motivazione quanto alla mancata riconduzione del fatto alla fattispecie di cui all’art. comma 5, tenuto conto che l’unica contestazione avrebbe ad oggetto la cessione di sostanza stupefacente per un valore di 100 euro.
Da tale circostanza la Corte avrebbe erroneamente fatto discendere il ruolo di “grossista” dell’imputato; si sarebbe trattato in realtà di un fatto occasionale e sarebbe riferibile all’imputato nessun ruolo all’interno del gruppo, essendo stat contattato il ricorrente da un solo soggetto, in pochissime occasioni.
Assumerebbe rilievo inoltre la scarsa quantità di droga.
21. Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME Michele, condannato per i reati di cui agli artt. 74- 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 1- 11-13-21-24- 25 -27-28- 30-3536-37-38- 51).
Viene riportato per otto pagine il motivo di appello e si sostiene cha la Corte no avrebbe fornito risposte adeguate, essendosi limitata a ripercorrere passi della motivazione della sentenza di primo grado.
21.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione; ci s riferisce in particolare al fatto di cui al capo 28), per il quale l’imputato sarebbe già giudicato insieme a COGNOME (si allegano le sentenze).
Si assume inoltre che le diverse condotte di cui all’art. 73 dovrebbero considerarsi in modo unitario in quanto riferite alla stessa sostanza stupefacente e indirizzate verso un unico fine.
Si aggiunge, quanto al capo 36), che la motivazione sarebbe omessa: la Corte, a prescindere dalla rinunzia parziale ai motivi, avrebbe dovuto comunque valutare ed esprimersi sulla “esistenza del reato”.
21.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’aumento di pena per continuazione; in particolare, quanto al capo 36, sarebbe stato inflitto un aumento di pena diverso e superiore rispetto a quello comminato agli altri correi.
Ha proposto ricorso per cassazione NOMECOGNOME condannato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 2 proc. n. 5097/17) per aver venduto sostanza stupefacente di tipo cocaina in quantità non lieve.
Sono stati articolati tre motivi.
22.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, fatto discendere da un ritenuto collegamento dell’imputato ad un contesto associativo, in realtà non sussistente.
22.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità: la figura dell’imputato sarebbe incompatibile co quella del “fornitore di RAGIONE_SOCIALE“, individuato dai Giudici di merito, tenuto conto prova – derivante dai contratti di lavoro prodotti- che il ricorrente sarebbe stato f regione nel periodo prossimo e successivo al 2017, in cui i fatti si sarebbero verifica e di quella dell’uso promiscuo della sim a lui intestata; si aggiunge che l’imputato no sarebbe mai stato ripreso.
22.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità; il tema attiene al riconoscimento da parte del marescial Proietto della voce dell’imputato in relazione alla conversazione intercettata e intercors con COGNOME Giacomo il 17.9.2017.
Si sostiene che i dialoghi intercettati sulla utenza attribuita all’imputato sarebb solo due e molto brevi, sicchè non sarebbe chiaro sulla base di quali elementi sarebbe stata riconosciuta la voce di COGNOME.
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME COGNOME condannato per il reato di cui all’art. 73 d. P.R. n. 309 del 1990 (capi 31 – 34).
È stato articolato un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità.
Quanto al capo 31), la valutazione delle conversazioni intercettate all’interno dell autovettura di NOME COGNOME, poste a fondamento del giudizio di colpevolezza, dovrebbe essere di tipo oggettivo e non frutto di interpretazione; il tema attiene numerosi “incomprensibile” attestati nelle trascrizioni, alla effettività dell’acquisto al capo in esame, alla presenza all’interno dell’autovettura anche di COGNOME NOME: in particolare, sarebbe pacifico che il riferimento contenuto nei dialoghi a tale “NOME dovrebbe essere riferito ad Abbaticchio, essendo stato identificato il COGNOME con semplice cognome.
Considerazioni analoghe sono compiute quanto al reato sub 34; il riferimento alla trasferta a San Velletri sarebbe errato in quanto smentito dalle risultanze delle cel agganciate e dimostrative che si sarebbe trattato di un viaggio verso Taranto e non verso Brindisi.
24. Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, condannato per il delitto di cui all’art 73 cit. (capo 53- più fatti di cessione di sostanza stupefacente di diverso a diversi soggetti con condotte tenute dal 2017 al 2018).
Sono stati articolati tre motivi.
24.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, fondato sulle dichiarazioni degli acquirenti.
A differenza di quanto ritenuto dalla Corte, secondo cui tale COGNOME avrebbe riferito di avere comprato “da loro” (tra cui il “COGNOME“) 1-2 volte alla settimana d nell’ultimo anno, questi avrebbe invece riferito di averla comprata “circa 2-3 anni f da Caizzi, dunque in un periodo fuori dalla contestazione.
Si aggiunge che, con riguardo alla ipotizzata cessione in favore di COGNOME NOMECOGNOME per la quale era stata chiesta l’assoluzione, la Corte sarebbe silente; si era sottolinea con l’appello come la COGNOME non avesse riconosciuto l’imputato come il soggetto cedente.
Non diversamente, quanto alla contestata cessione a Sicoli, che aveva riferito di avere acquistato droga “in passato” dall’imputato, il sintagma “in passato” non consentirebbe di collocare con certezza il fatto nel perimetro temporale della imputazione
24.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla mancata riconduzione dei fatti alla fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1
A fronte di quantitativi imprecisati oggetto delle singole cessioni, la Corte ha riten rilevanti una serie di circostanze, quali la pluralità di cessioni poste in essere in m sistematico e ravvicinato in un prolungato lasso temporale nel tempo, l’esistenza di un consolidato modo di contatto con la clientela – anche attraverso l’uso di una utenza
telefonica nota alla stessa-, l’elevato volume complessivo delle cessioni, la presenza di complici e una contiguità con circuiti criminali organizzati.
Assume invece l’imputato che la pluralità di cessioni non sarebbe di per sé ostativa al riconoscimento della fattispecie di lieve entità e comunque non sarebbe stato accertato il dato ponderale.
24.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla pena inflitta pe continuazione; alla richiesta di aumento minimo, la Corte avrebbe fornito una motivazione apparente e di stile.
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME COGNOME condannato per più fatti di cui all’ad 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 42- due cessioni di cocaina di quantità non precisata).
Sono stati articolati due motivi.
25.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla mancata riconduzione dei fatti alla fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, in ra dell’inserimento dell’imputato in circuiti criminali più ampi.
Si tratterebbe di una motivazione viziata, atteso che l’imputato, estraneo a fat associativi, risponde solo di un reato e non sarebbero stati accertati i quantitativi droga.
25.2. Con il secondo motivo si deduce omessa motivazione quanto alla pena inflitta a titolo di continuazione.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME condannato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 52- due cessioni di cocaina e una di marjuana).
26.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità.
La Corte avrebbe confermato la sentenza di primo grado senza valutare le censure contenute nell’atto di appello, che riguardavano la prova del concorso nel reato e, in particolare: a) la presenza dell’imputato nell’autovettura il giorno 25.1.2018 presso piazzale di un dato centro commerciale al momento in cui il coimputato COGNOME si allontanò e ritornò con la droga; b) la mancanza di contatti telefonici tra l’imputato correi sia prima che dopo l’arresto di COGNOME.
Quanto al primo punto, si assume che il riconoscimento da parte del maresciallo COGNOME dell’imputato sulla base della corrispondenza tra i vestiti indossati da Pe all’interno dell’autovettura – verificati sulla base delle video riprese – con indossati dallo stesso al momento del fermo, sarebbe smentito dalle foto acquisite, da cui emerge come in nessun momento sia possibile vedere il volto o i vestiti del soggetto posizionato all’interno dell’autovettura; si aggiunge che di detto riconoscimento non v
è traccia nella comunicazione della notizia di reato.
Sotto altro profilo, la sentenza sarebbe viziata quanto alla prova dell “collaborazione” tra COGNOME con COGNOME e gli altri coimputati.
Anche in questo caso si fa riferimento alle dichiarazioni del teste di polizia giudizia COGNOME secondo cui COGNOME sarebbe stato un “ragazzo” di NOME COGNOME con riguardo ad un altro fatto; si tratterebbe di un’ affermazione errata atteso che d contenuto delle captazioni, emergerebbe il “ragazzo” sarebbe stato tale NOMECOGNOME soggetto diverso dal ricorrente.
Rispetto a tali specifiche deduzioni la Corte si sarebbe limitata a recepire confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado.
Si aggiunge che, ove pure fosse stata provata la presenza dell’imputato all’interno dell’autovettura, ciò non sarebbe comunque sufficiente a provare la compartecipazione criminosa, avendo potuto essere NOME un mero spettatore; né sarebbe decisiva la circostanza che poi lo stesso NOME abbia raccontato l’accaduto ad altri (si fa riferiment ad alcune captazioni successive ai fatti).
26.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
26.3. Sono sopraggiunti atti, costituiti da verbali di trascrizioni di conversazi annotazioni di polizia giudiziaria, qualificati dal difensore come memoria.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME condannato per il reato di cui al capo 22 (73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 – acquisto in concorso di un non precisato quantitativo di cocaina).
Sono stati articolati due motivi.
27.1. Con il primo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità, fatto discendere solo dal contenuto di alcune captazioni, interpretate erroneamente.
Si tratta della conversazione ambientale del 2.11.2017 tra i correi COGNOME NOME e COGNOME NOME, captata quando questi raggiunsero la ditta di NOME COGNOME fratello del ricorrente (viene in tal senso riportato un breve passo del motivazione della sentenza impugnata).
Assume l’imputato che il contenuto di detta conversazione non sarebbe dimostrativo del concorso dell’imputato che, peraltro, non sarebbe stato presente all’interno dell’autovettura.
Si aggiunge che anche le altre conversazioni intercettate non proverebbero la compartecipazione criminosa del ricorrente.
27.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancanza di prova in ordine al tipo di sostanza stupefacente e alla quantità di questa; dunque, la sentenza sarebbe viziata per la mancata riconduzione del fatto al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
In particolare, la motivazione sarebbe viziata avendo la Corte fatto riferimento: a alla intensa attività di spaccio, senza tuttavia considerare che all’imputato è contesta un solo episodio; b) al prezzo pattuito, senza riferire quale sarebbe la somma di denaro e la fonte di detto elemento di prova; c) alla collocazione del fatto all’interno di scenario criminoso di tipo associativo, senza considerare l’estraneità dell’imputato a detto contesto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e COGNOME NOME, che possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili, non solo perché il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione), ma anche perché nulla di specifico è stato dedotto.
Non diversamente, sono inammissibili i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME attesa la genericità dei rispettivi motivi, non essendo sta in nessun modo spiegato perché nei confronti degli imputati la riduzione di pena, conseguente al riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, avrebbe dovuto essere di un terzo e non, come invece fatto dalla Corte di appello, di un quarto.
Anche il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME Alessandro, relativo al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, è inammissibile.
Dalla sentenza impugnata emerge che con l’atto di appello non fosse stato chiesto in modo specifico la sospensione condizionale della pena; con una successiva memoria l’imputato si è limitato a chiedere il beneficio indicato, facendo un generico riferime all’attività lavorativa e al carattere “estemporaneo” del reato commesso.
La Corte di cassazione ha in più occasioni spiegato che il giudice d’appello non è tenuto a concedere d’ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare specificamente sul punto, quando l’interessato sia generico e non indichi, come nel caso di specie, alcune elemento di fatto astrattamente idoneo a fondare l’accoglimento della richiesta (cfr., Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, T., Rv. 285413; Sez. 4, n. 1513 del 03/12/2013, Rv. 258487).
È inammissibile anche il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME essendosi limitato l’imputato a formulazioni generiche che non solo non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 34), ma, soprattutto, non
indicano nessuna ragione per cui i segmenti di pena inflitta per continuazione dovrebbero essere di entità inferiore.
Per le ragioni appena indicate è inammissibile anche il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME COGNOME avendo la Corte, nel ridurre la pena per i reat posti in continuazione, spiegato (pag. 38) icon motivazione congrua, la ragione per cui si è inflitta a titolo al continuazione la pena di un anno di reclusione per il capo 2 e qu di mesi sei per quella di cui al capo 40); nulla di specifico è stato dedotto, non avend indicato il ricorrente la ragione per cui la pena dovrebbe essere ulteriormente ridotta.
Per le ragioni appena indicate è inammissibile il ricorso proposto nell’interesse d COGNOME NOMECOGNOME
Anche in questo caso, a fronte di una puntuale motivazione con cui la Corte ha spiegato (pagg. 56- 57) le ragioni per cui, in ragione dei plurimi e gravi fatti contes – aventi ad oggetto droghe pesanti – e della capacità a delinquere dell’imputato, attint da numerose, ancorchè risalenti, condanne per fatti omogenei, l’aumento di pena inflitto dal primo Giudice a titolo di continuazione sia stato ridotto, nonostant esclusione della recidiva, solo in misura minima.
Nulla di specifico è stato dedotto sulle ragioni per cui gli aumenti di pena avrebbero dovuto essere ulteriormente ridotti.
Non diversamente, per le ragioni appena indicate, è inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME COGNOME i cui motivi (riduzione di pen per effetto del giudizio di prevalenza della circostanze attenuanti generiche e riduzion di pena inflitta per continuazione) possono essere valutati congiuntamente; si tratta di motivi generici perché, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica e priva di contraddizioni evidenti (pag. 60), nulla di specifico viene dedotto né sul perché riduzione di pena per le generiche avrebbe dovuto essere maggiore e neppure sulla ragione per cui anche per gli altri capi di imputazione ~avrebbe dovuto essere r GLYPH / ulteriormente ridotta la pena inflitta per continuazione.
è inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di NOMECOGNOME
La Corte di appello ha spiegato puntualmente come le concrete modalità dell’azione – caratterizzata da un piano criminoso capillare, che prevedeva più fasi, più soggetti con ruoli distinti, l’uso di mezzi di trasporto per trasportare e spostare la sosta stupefacente – rivelino la rilevanza obiettiva sul piano qualitativo e quantitativo d sostanza stupefacente oggetto della imputazione e l’elevato livello criminale dei fatt per cui si procede, che, dunque, correttamente non sono stati ricondotti alla fattispeci meno grave di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Nulla di specifico anche in questo caso è stato dedotto dall’imputato che i rpn si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, essendosi limitato a reiterare censure già correttamente valutate.
(*)
Non diversamente, è inammissibile il ricorso proposto da COGNOME NOME, relativo alla mancata riconduzione del fatto di cui al capo 27) alla fattispecie di cui all’art comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
La Corte ha spiegato come a COGNOME sia stato contestato di avere ceduto sostanza stupefacente per un valore di 100 euro ad un gruppo criminale proveniente da Bari come “provino” per le successive cessioni.
Da tale dato fattuale la Corte ha tratto correttamente l’inferenza per cui l’imputat fosse, da una parte, inserito in un contesto criminale ampio, capace di avere contatti con altri circuiti criminali, e, dall’altra, dedito alla catena di distribuzione della d
Dunque, si è correttamente osservato, non un fatto di piccolo cabotaggio ovvero di lieve entità, non un fatto di piccolo spaccio; rispetto a tale ragionamento, il motivo sua strutturale inammissibilità i perché sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione della prova e, in definitiva, una diversa ricostruzione fattuale.
Anche il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile.
La Corte di appello ha spiegato puntualmente non solo perché COGNOME, ancora nel 2019, risultasse avere la disponibilità della sim su cui sono intercorse le conversazioni poste a fondamento della responsabilità, ma, soprattutto, perché l’utilizzo di quella sim debba essere ricondotti all’imputato (cfr. sentenza impugnata pag. 67 e, soprattutto, sentenza di primo grado, pag. 17 e 18, in ordine alla identificazione del “Massimo” di cui alle conversazioni nell’odierno imputato) e, per quali ragioni, il ricorrente s fornitore di sostanza stupefacente.
Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a riproporre le ste censure già in precedenza devolute ed adeguatamente valutate dai Giudici di merito.
È inammissibile anche il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME.
La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richies Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondan dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente “attaccato”, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
A fronte della puntuale motivazione della Corte di appello, che ha indicato i molteplici elementi posti a fondamento della prova del coinvolgimento diretto dell’imputato nei fatti per cui si procede (il ricorrente risulta ripreso quanto al capo 31 e, quanto al c 34), i Giudici di merito hanno fatto riferimento a riscontri fotografici, alle celle aggan dai telefoni cellulari, all’attività di geolocalizzazione, etc.), nulla è stato dedotto.
È inammissibile anche il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME COGNOME condannato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per il capo 42 (d cessioni di cocaina di quantità non precisata).
12.1. In particolare, è inammissibile, perché del tutto aspecifico, il primo motivo ricorso, relativo alla mancata riconduzione del fatto alla fattispecie di cui all’art comma 5, d. P.R. cit.
L’imputato, ha chiarito la Corte, pur non rispondendo del reato associativo, è un ventenne – già arrestato tre volte nel 2018 nella flagranza di fatti di droga – che alternava nella consegna della sostanza stupefacente ad altri soggetti pienamente coinvolti nel circuito criminale organizzato per cui si procede, in tal modo manifestando una capacità obiettiva di diffusione della droga in modo non occasionale.
Una motivazione rispetto alla quale il ricorso è obiettivamente silente.
12.2. Non diversamente, è inammissibile il secondo motivo di ricorso, relativo all’aumento di pena inflitto per continuazione.
La Corte, richiamato l’art. 133 cod. pen, ha ritenuto congruo l’aumento di pena di sei mesi di reclusione inflitto all’esito del giudizio di primo grado, anche tenuto conto tipo di sostanza ceduta.
Dunque, un aumento limitato, giustificato dalla complessiva valutazione già compiuta nei riguardi dell’imputato e della sua capacità criminale; non è chiaro perché la sola mancata identificazione della quantità di sostanza stupefacente dovrebbe, a dire del ricorrente, ritenere viziato il procedimento di determinazione della pena.
E’ inammissibile anche il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME i cui due motivi possono essere valutati congiuntamente.
Con una puntualissima motivazione la Corte ha ricostruito i fatti e spiegato le ragioni – molteplici e obiettivamente chiare – poste a fondamento del giudizio di responsabilità, il contesto criminale in cui i fatti si collocano, i motivi per cui la sostanza stupefa era cocaina e quelli per cui i fatti non possono essere ricondotti alla fattispecie di l
entità, non solo in ragione del contesto di criminalità organizzata di cui si è detto, anche del dato ponderale che, pur non essendo stato obiettivamente accertato, è stato correttamente ritenuto- sulla base di una serie di evidenze – “importante”.
In tale contesto i motivi rivelano la loro inammissibilità strutturale, essend l’imputato a riproporre le stesse censure già devolute al giudice di appello e da questi compiutamene valutate.
14. E’ inammissibile anche il ricorso proposto da COGNOME Michele.
Il ricorrente ha rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità e quindi il p motivo di ricorso, relativo alla violazione del bis in idem per il capo 28), è precluso.
Non diversamente, è inammissibile il secondo motivo, relativo all’aumento di pena inflitto per continuazione per il capo 36), avendo la Corte spiegato perché, in ragione della specifica posizione processuale del ricorrente, l’aumento di pena nella misura di cinque mesi di reclusione sia congruo.
Nulla di specifico anche in questo caso è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a fare riferimento al trattamento sanzionatorio riservato ad altri imputati.
È inammissibile anche il ricorso proposto nell’interesse di NOMECOGNOME i cui motivi possono essere valutati congiuntamente.
Esclusa la possibilità di fare riferimento alla “memoria” trasmessa dal difensore, non potendo considerarsi tale la mera trasmissione di atti, i motivi di ricorso, che posson essere valutati congiuntamente, sono inammissibili.
La Corte di appello ha ricostruito i fatti, ha fatto riferimento alle evidenze probat acquisite e, in particolare, al contenuto delle conversazioni intercettate – riportate sentenza – e ha spiegato i motivi per cui è stata ritenuta raggiunta, a prescindere dall dichiarazioni del maresciallo COGNOME la prova della presenza affatto occasionale dell’imputato nell’autovettura con COGNOME, e perché vi sia la prova dell compartecipazione criminosa del COGNOME, atteso il contributo da esso fornito, al quale, si è aggiunto, non è possibile riconoscere minima importanza (cfr. pagg. 70 e ss.).
Sul punto il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza e non è obiettivamente chiaro in cosa, secondo l’imputato, sarebbe stata travisata la prova.
Si tratta di censure che si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e son sostanzialmente volte a sovrapporre un’interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizi della motivazione rilevante ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettur orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,
preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché consider maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).
L’odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fat dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrappo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano forni una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
E’ possibile che, nella valutazione sulla “tenuta” del ragionamento probatorio, la r struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07 Argentieri, kw. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell’8/8/2000, COGNOME, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, COGNOME, rv. 209145).
Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, COGNOME, Rv. 221116).
Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento al argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell’impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.
È invece infondato, quasi a lambire la inammissibilità, il ricorso presentato d COGNOME Giovanni.
16.1. Quanto al primo motivo, relativo all’aumento di pena per continuazione, la Corte ha ritenuto adeguato l’aumento di pena inflitto dal primo Giudice il quale, a sua
volta, ha individuato i singoli aumenti di pena per continuazione in ragione dell omogeneità dei fatti.
Una motivazione non articolata, ma, tuttavia, congrua, rispetto alla quale il motivo è obiettivamente generico, non essendo stato indicato nessun argomento o elemento concreto in ragione dei quali si dovrebbe ritenere non “congruo” l’aumento di pena inflitto dai Giudici di merito.
16.2. Il secondo motivo, relativo alla diminuzione di pena conseguente alla “J-tkzet. riconosciuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche Nen ggravanti / è inammissibile per le stesse ragioni già in precedenza indicate e perché del tutto aspecifico.
È infondato, ai limiti della inammissibilità, il ricorso proposto nell’interes COGNOME NOME.
17.1. È inammissibile il primo motivo di ricorso, relativo al riconosciuto ruolo apica di capo – e, quindi, di dirigente – dell’imputato, in relazione al reato associativo,
La Corte, facendo riferimento alla sentenza di primo grado e, soprattutto, al contenuto di numerose conversazioni intercettate, ha evidenziato come i partecipi si m c f riferissero al ricorrente per individuare il soggetto titolare del potere di decisione ” – scelti della clientela all’interno della piazza di spaccio, determinazione della misura de compensi per l’attività di trasporto e di spaccio di ciascun compartecipe, decision relative al pagamento delle spese legali e al sostentamento periodico in favore dei partecipi detenuti” (cfr. pag. 6 e ss. sentenza impugnata).
Si è fatto altresì riferimento alle modalità concrete dei singoli reati fine e posizione di volta in volta assunta dall’imputato nelle singole vicende (molte delle qua specificamente esaminate), al suo essere “capo”, al suo potere di direzione e di impartire direttive.
In tale contesto il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità, essendosi confrontato il ricorrente con la motivazione della sentenza impugnata.
Il motivo, per come strutturato, esula dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confronta, e si risolve in una indistinta critica difetti frammentazione del ragionamento sotteso al motivo, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e d piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso esaminato atomisticamente rispetto all’intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, COGNOME, Rv. 269379).
I giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica, autonoma, non manifestamente illogica sui punti specificamente indicati nell’impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte e non sussiste la prospettata violazione di legge.
17.2. È infondato anche il secondo motivo di ricorso, relativo all’assorbimento dei fatti contestati ai capi 5-7-13-14 in quelli di cui ai capi 2-3.
L’assunto è che la sostanza stupefacente oggetto delle imputazioni 5-7-13-14 sarebbe la stessa acquistata tra il 16 e il 17 settembre 2017 e il 21 settembre 2021 e posta a fondamento dei capi 2-3.
In particolare, le imputazioni 5-7-13- 14 avrebbero ad oggetto l’apprensione, di volta in volta, nell’arco Ord,a -4 2, di tempo limitato, della stessa sostanza acquistata e di cui ai capi 2-3.
Si tratta di un ragionamento non condivisibile f avendo la Corte di appello spiegato con una motivazione puntuale come, nella specie, non vi sia la prova che la sostanza stupefacente oggetto delle diverse imputazioni sia la stessa, deponendo in senso inverso una serie di elementi, tutti indicati puntualmente (cfr. pagg. 10- 11 sentenza impugnata).
Sul punto il motivo di ricorso è generico, essendosi limitato a riproporre le stess argomentazioni già sottoposte alla Corte di appello e puntualmente da questa esaminate.
17.3. È inammissibile il terzo motivo di ricorso relativo alla dosimetria della pena, al mancata riduzione della pena nel massimo per effetto del giudizio di prevalenza delle generiche e alla motivazione degli aumenti di pena inflitti per continuazione.
A fronte di una puntuale motivazione, nulla di specifico è stato dedotto.
E’ infondato anche il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME.
18.1. È infondato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio de sentenza nel procedimento di determinazione della pena; il tema attiene alla comparazione della pena inflitta al ricorrente rispetto a quella comminata ad altr imputati che, si sostiene, avrebbero avuto un ruolo e un coinvolgimento non minore.
Si tratta di un motivo articolato attraverso una comparazione con altre posizioni processuali / ma costruito su valutazioni soggettive che non tengono conto della motivazione della Corte, secondo cui il trattamento sanzionatorio nei confronti del ricorrente si giustifica, oltre che sulla base del numero dei reati fine, anche dall’ampiez e dai contenuti dell’apporto partecipativo, dalla vicinanza dell’imputato con il vert del clan, dal fatto che COGNOME fosse l’esclusivo gestore della “cupa” in cui furon rinvenute le armi e un enorme quantitativo di sostanza stupefacente.
Dunque, una posizione processuale peculiare e riferibile al solo Bellantuono, da cui discende la manifesta infondatezza del motivo, tenuto conto del consolidato principio secondo cui il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata com identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali, evenienza, questa, che non ricorre nel caso di specie (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 9450 del 24/02/20 COGNOME, Rv. 282839).
18.2. È infondato anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio d motivazione quanto all’aumento di pena inflitto a titolo di continuazione per i re giudicati separatamente di acquisto e trasporto di 30 chili di hashish (capo 18) e d detenzione di 3,250 kg di marjuana e di 78 grammi di cocaina, occultati in un’area limitrofa al casolare nella disponibilità del ricorrente (capo 19).
Assume l’imputato che l’aumento inflitto per continuazione per i reati in questione sarebbe di due anni e sei mesi di reclusione, sproporzionato rispetto a quello inflitto COGNOME NOME, capo del sodalizio, per gli stessi reati.
18.3. Si tratta di un ragionamento che non può essere condiviso.
Dalla sentenza impugnata emerge innanzitutto che l’aumento di pena per continuazione per i fatti in esame, corrispondenti a quelli contestati al capo a) d separato procedimento, è stato di due anni di reclusione.
Diversamente dagli assunti difensivi, l’aumento di pena riguarda quei due specifici fatti e, dunque, prescinde dal ruolo di capo dell’associazione di Martiradonna: in questo contesto la Corte di appello ha chiarito come l’entità della pena inflitta a tito continuazione per i reati in questione trovi giustificazione nel fatto che COGNOME seppur non capo del gruppo, avesse la esclusiva custodia delle armi e della droga.
Anche in questo caso, in ragione dei principi in precedenza indicati, non si tratta d una motivazione irragionevole o instabile, atteso che, come detto, l’aumento di pena non è legato al ruolo ricoperto nell’ambito del sodalizio, che pure era tutt’altro accessorio, ma allo specifico fatto reato, in relazione atquale la Corte ha fornito un motivazione puntuale e corretta.
18.3. È infondato anche il terzo motivo che è sovrapponibile al secondo motivo r proposto nell’interesse di COGNOME NOME; al riguardo è sufficiente richiamare quanto già esposto.
18.4. È infine infondato anche il quarto motivo di ricorso, relativo al ritiro d patente.
Si rinvia sul punto alle considerazioni che saranno in seguito formulate in relazione al ricorso proposto nell’interesse di Lovergine.
E’ infondato anche il ricorso j(:~proposto nell’interesse di COGNOME NOME.
19.1. I primi due motivi, relativi alla mancata riduzione della pena nella misura di u terzo per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull aggravanti e alla entità dell’aumento di pena inflitto per la continuazione ,On I . inammissibili per le ragioni in precedenza indicate.
A fronte di una adeguata motivazione nulla di specifico è stato dedotto,
19.2. È invece infondato il terzo motivo di ricorso, relativo alla determinazione del pena.
Dalla sentenza impugnata emerge che la Corte sulla pena base di anni sei di reclusione e 30.000 euro di multa relativa al capo 21, ha operato prima una riduzione, sino a quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 21.000 di multa, per effetto de riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, e poi un aumento per la continuazione di complessivi un anno e 15.000 euro di multa.
Dunque, al di là dell’errore materiale in cui la Corte è incorsa nell’indicare, al della riduzione del terzo per il rito, la pena di cinque anni di reclusione e 36.000 e di multa, la pena detentiva, sulla quale procedere alla riduzione di un terzo per il r non era quella di cinque anni di reclusione, ma quella di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 36.000 di multa, correttamente diminuita quindi in quella di tre anni e otto mesi e 24.000 euro di multa,
La riduzione per il rito è f dunque / corretta se riferita a quella determinata nel procedimento di dosimetria della pena.
È fondato, limitatamente al motivo relativo all’aumento di pena inflitta pe continuazione, il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME AngeloCOGNOME
20.1. È inammissibile, per le ragioni già indicate, il primo motivo di ricorso relat alla riduzione di pena inferiore ad un terzo per effetto del riconoscimento dell prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti.
20.2. È invece fondato il secondo motivo.
La Corte ha ritenuto congruo l’aumento di pena di un anno di reclusione per i due reati satelliti (capi 2- 39) “entrambi aventi ad oggetto sostanza stupefacente di ti cocaina” (così a pag. 53).
Ciò che / tuttavia non è stato spiegato è perché nella specie sarebbe giustificato un aumento di sei mesi di reclusione per ciascuno dei due reati satelliti rispetto all’aument inflitto per il capo 2) di due mesi per il correo COGNOME NOME e di tre mesi reclusione per lo stesso reato per COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Sul punto la Corte di appello, a cui la questione era stata devoluta, è silente.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, quanto alla determinazione della pena, limitatamente agli aumenti per continuazione.
È fondato, nei limiti di cui si dirà, anche il ricorso proposto nell’interess COGNOME NOME.
21.1. È inammissibile, per le ragioni già indicate, il primo motivo di ricorso relat alla riduzione di pena inferiore ad un terzo per effetto del riconoscimento dell prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti.
21.2. È invece fondato il secondo motivo di ricorso.
COGNOME è stato condannato con sentenza n. 720 del 28.9.2020 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, nell’ambito di uno dei procedimenti riuni per i reati di cui ai capi 18 – 19 del presente procedimento; nell’ambito d procedimento per il quale è stata emessa la sentenza n. 465 del 12.4.2022 il ricorrente è stato condannato anche per il reato di cui al capo 19 bis.
Riuniti i procedimenti, con l’atto di appello l’imputato, che ha rinunciato a;mot sulla responsabilità, aveva chiesto che fosse applicata, quanto ai reati di cui ai capi 1 19, la stessa pena di tre anni di reclusione ed euro 14.000 di multa inflitta al frat compartecipe, COGNOME NOME, a sua volta giudicato separatamente.
La Corte di appello, ritenuta la continuazione fra tutti i reati contestati, ha in inflitto al ricorrente per i reati di cui ai capi 18- 19 una pena finale di anni qua mesi due di reclusione.
Nonostante la questione fosse stata devoluta, la Corte è obiettivamente silente sul perché all’imputato per i reati indicati non potrebbe essere inflitta la stessa pena di anni di reclusione inflitta al correo COGNOME NOMECOGNOME
Ne consegue che sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
È fondato anche il ricorso proposto da COGNOME NOME, limitatamente al reato di cui al capo 27.
,2t.1. È inammissibile il primo motivo relativo al mancato riconoscimento per i fatt ascritti alle imputazioni sub 27 e 29 della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P n. 309 del 1990; all’imputato è contestato di avere ceduto, in concorso con COGNOME NOME e altri soggetti convolti nel presente procedimento, un panetto di hashish di peso non identificato.
Così come già detto per il coimputato COGNOME quanto al fatto 27), dal dato fattua e dalla dinamica delle condotte, la Corte ha tratto correttamente l’inferenza per cu l’imputato fosse inserito in un contesto criminale ampio, capace di avere contatti con altri circuiti criminali, e che fosse dedito alla catena di distribuzione della droga.
Dunque, si è correttamente osservato, non fatti di piccolo cabotaggio ovvero di lieve entità, non fatti di piccolo spaccio; rispetto a tale ragionamento, il motivo rivela strutturale inammissibilità / perché sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione della prova e, in definitiva, una diversa ricostruzione fattuale.
22.2. Sono invece fondati, il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente.
Quanto al capo 27), la Corte ha escluso, per ragioni oggettive, la circostanza aggravante prevista dall’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 per il coimputato COGNOME che, insieme a COGNOME, avrebbe venduto la sostanza stupefacente a Martiradonna, Carassi ed Abbaticchio; per effetto della esclusione della aggravante e delle circostanze attenuanti generiche, è stato toperatquna riduzione di pena di un terzo (cfr., pag. 36 e ss. sentenza impugnata).
Per COGNOME che pure ha la stessa veste processuale per il capo in esame, la Corte, senza motivare alcunchè, non ha escluso l’aggravante e, per effetto di tale mancata esclusione, ha operato una riduzione della pena, a seguito della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, inferiore ad un terzo (cfr., pag. 52 sentenza impugnata)
Ne consegue che sul punto la sentenza deve essere annullata; la Corte valuterà, anche alla luce della posizione di COGNOME, se l’esclusione della contestata aggravant nei confronti di questi produca effetti anche per la posizione del ricorrente e, particolare, quanto al giudizio di bilanciamento con le già ritenute prevalenti circostanz aggravanti.
23. E’ fondato, quanto al primo motivo, anche il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, condannato per il reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, pe avere ceduto in più occasioni sostanza stupefacente di diverso tipo a più soggetti, dal 2017 al 21.2.2018 (capo 53).
Il giudizio di responsabilità è stato formulato sostanzialmente sulla base dell dichiarazioni rese dagli acquirenti di sostanza stupefacente.
In particolare, la Corte ha valorizzato le dichiarazioni di: a) Castrignano, c 1’11.5.2018 avrebbe riferito di aver acquistato anche da Caizzi sostanza stupefacente una o due volte “nell’ultimo anno”; b) di COGNOME, che il 13.4.2028 avrebbe a sua volt riferito di avere fatto uso di marjuana nei precedenti tre anni e di essersi rifornito an dall’imputato; c) di Sicoli f che il 10.4.2028 avrebbe dichiarato di essersi rifornita di cocaina “in passato” dall’imputato.
Ha ritenuto la Corte che anche la locuzione della Sicoli non giustificherebbe la “retrodatazione” della condotta” ad epoca anteriore al 2017″.
In tale contesto, il motivo di ricorso, secondo cui non sarebbe possibile far derivar dalle dichiarazioni dei soggetti in questione la prova della cessione di droga da parte dell’imputato nel lasso di tempo indicato nella imputazione, rivela la sua inammissibilità quanto alle dichiarazioni di COGNOME e COGNOME, in relazione alle quali si solle una diversa e non consentita diversa valutazione, mentre, invece, è fondato quanto alle dichiarazioni di COGNOME, atteso che dallo stesso tenore testuale della motivazione dell
sentenza non è possibile far derivare dal sintagma “in passato” la prova certa che la sostanza stupefacente sia stata acquistata dall’imputato nel periodo temporale di cui alla imputazione.
Ne deriva che sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Gli altri due motivi di ricorso sono assorbiti.
È fondato anche il ricorso proposto da COGNOME NOME.
24.1. È fondato il primo motivo ( relativo alla cessazione della permanenza della partecipazione dell’imputato al reato associativo alla data del 25.1.2018, giorno in cu Loverg i ne fu arrestato.
La Corte ha rigettato il motivo assumendo, da una parte, che esso sarebbe di dubbia compatibilità con la rinuncia al motivo di appello sulla responsabilità per il re associativo, %dall’altra, che lo stato detentivo non farebbe cessare la permanenza.
24.2. Si tratta di una motivazione che non può essere condivisa.
Quanto al primo profilo, la Corte sembra non avere considerato come / nella rinuncia al motivo di appello relativo alla responsabilità, l’imputato avesse nondimeno insistit nella richiesta di accertamento della cessazione della partecipazione alla data del 25.1.2018.
Quanto al secondo profilo, la Corte di cassazione ha già chiarito come la regola per la quale, nel caso di contestazione c.d. aperta (cioè senza l’indicazione della data d cessazione della condotta illecita), la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado, abbia valore esclusivamente processuale, e non sostanziale, nel senso che non ricade sull’imputato l’onere di dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell’illecito prima della data della condanna di primo grado.
Ne consegue che, qualora, dalla data di cessazione della permanenza, debba farsi derivare un qualsiasi effetto giuridico, non è sufficiente il riferimento alla data sentenza di primo grado, ma occorre verificare se il giudice di merito abbia, o meno, ritenuto, esplicitamente od implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell’accertamento ed, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza.
In particolare, con specifico riferimento al caso di specie, occorreva verificare le da in cui dovevano ritenersi concluse, se effettivamente cessate, le condotte di partecipazione attribuite all’imputato: spettava, infatti, all’accusa l’onere di forni prova a carico dell’imputato in ordine all’eventuale protrarsi della condotta criminos dopo la data del suo arresto (cfr., fra la altre, Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Ali Rv. 285414; Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267080).
La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati e dunque la sentenza impugnata, in relazione al capo 1), deve essere annullata sul punto con rinvio per nuovo giudizio.
24.3. È fondato anche il terzo motivo di ricorso, relativo al capo 32), che ha ad oggetto il fatto per il quale l’imputato fu arrestato il 25.1.2018.
Non è in contestazione che per detto reato l’imputato sia già stato giudicato separatamente.
In tale quadro di riferimento, la Corte di appello ha, da una parte, inflitto un aumen di pena per la continuazione di tre mesi per il reato in esame – non contestato a Lovergine nel presente procedimento -, e, dall’altra, inflitto un ulteriore aumento di ot mesi di reclusione a titolo di continuazione esterna per lo stesso reato (cfr. sentenze allegate al ricorso).
Ne consegue che , in relazione al capo 32) 1 1a sentenza deve essere annullata con rinvio: la Corte provvederà a rideterminare il trattamento sanzionatorio, evitando duplicazioni di pena sullo stesso fatto.
24.4. Sono invece inammissibili il secondo e il quarto motivo di ricorso.
Quanto al secondo, relativo alla riduzione di pena conseguente al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, è sufficiente richiamare le considerazioni già esposte in relazione alle posizioni degli al imputati,
Non diversamente, è inammissibile il quarto motivo, sia alla luce della coerente spiegazione delle ragioni fondanti le sanzioni accessorie, individuate nella partecipazione del ricorrente ad una operazione di trasporto, sia in considerazione del principio secondo cui, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il ritiro della patente di gu i -non è condizionato al fatto che l’autore di uno o più delitti previsti si sia servito di un o motoveicolo per porre in essere l’attività criminosa ( elemento, questo, che pure nel caso di specie sussiste), ma solo alla valutazione che lo stesso soggetto sarà scoraggiato dal recidivare nel reato con l’adozione della sopra indicata misura sanzionatrice. ( Sez. 3, n. 31917 del 17/05/2022, COGNOME, Rv. 283444; Sez. 6, n. 3114 del 13/10/1989 (dep. 03/03/1990) Rv. 183562).
25. Alla inammissibilità dei ricorsi proposti da NOME COGNOME NOME, COGNOME Alessandro, COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME Michele COGNOME NOME e NOME COGNOME consegueíA condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Al rigetto dei ricorsi proposti da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
COGNOME NOME consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
A) Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME
NOME limitatamente alla pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibili nel resto i predetti ricorsi.
B) Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME Eugenio, limitatamente alla individuazione della permanenza nella condotta oggetto del capo 1) e al reato di cui
al capo 32), rinviando per nuovo giudizio su tali capi ad altra Sezione della Corte d appello di Bari. Dichiara inammissibiltnel resto il ricorso.
C) Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
D) Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME Paolo limitatamente al reato di cui al capo 27) e rinvia per nuovo giudizio sul predetto capo ad altra Sezione
della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e li condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di NOME COGNOME NOME, COGNOME Alessandro, COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2025.