Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13682 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13682 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PORTO SAN GIORGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la qual la Corte di appello di Ancona lo ha condanNOME per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d 309/1990. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità e, con il secondo, lamenta v della motivazione in ordine alla commisurazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo, vizio della motivazione e violazione del 132 cod. pen. Con il quarto, vizio della motivazione e violazione di legge i ordine determinazione del trattamento sanzioNOMErio.
Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha ulteriormente illustrato di ricorso. Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insin in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei f precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzi difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si d dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 5 della sentenza gravata, laddo ha inferito la destinazione allo spaccio dello stupefacente dalla diversità delle tipologie di di sostanza stupefacente, del tipo hashish e cocaina, dalle modalità dell’occultamento, po che lo stupefacente è stato rinvenuto all’interno del locale ove l’imputato esercitava l’att parrucchiere, dai quantitativi e dalle modalità di conservazione, elementi che appaio incompatibili con una destinazione meramente personale, considerato anche che è stato rinvenuto uno strumento utile alla pesatura della sostanza. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamen sanzioNOMErio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da viz logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nel concedere le circo attenuanti generiche, di cui il ricorrente nel ricorso per cassazione chiede la concessione pure non nella massima estensione, alla eterogeneità delle sostanze stupefacenti detenute, elemento che evidenzia una pluralità di contatti con l’ambiente della criminalità dedit spaccio di stupefacenti nonché la capacità di soddisfare le richieste di un’ampia platea di ut In ordine alla doglianza concernente il vizio di motivazione nella determinazione del trattame sanzioNOMErio, si osserva che il giudice ha inoltre fatto richiamo alla personalità del reo, g da un precedente penale specifico, all’abilità organizzativa mostrata nella gestione dell’at
di spaccio, detenuto all’interno di un esercizio commerciale ove gli acquirenti potevano b confondersi con la clientela abituale, ritenendo così congrua la pena della reclusione di anni e mesi due e di euro 1.400 C di multa.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia pro il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente