Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33112 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33112 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Benevento il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Benevento del 14/09/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Dr. NOME
COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14/09/2023, il Tribunale del riesame di Benevento rigettava l’istanza di riesame avanzata da NOME COGNOME avverso il provvedimento del GIP di Benevento con cui aveva disposto la convalida e l’emissione di nuovo sequestro preventivo di una buca nel terreno di cm. 50×500 operato d’urgenza in data 18/08/2023 dai Carabinieri in Telese Terme, oggetto di abbruciamento di rifiuti.
Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione l’indagato, lamentando violazione di legge in riferimento l’assenza di motivazione in ordine al periculum in mora e alla esistenza del nesso di pertinenzialità tra la res sequestrata e il reato ipotizzato.
In data 28 dicembre 2023, l’AVV_NOTAIO, per l’imputato, depositava memoria in cui contestava le conclusioni del P.G. e insisteva per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il Collegio evidenzia come, a norma dell’art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materi di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere – quanto alla motivazione della relativa ordinanza – soltanto l’inesistenza o la mer apparenza (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710 – 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, COGNOME, Rv. 283916). Ciò determina l’automatica inammissibilità dell’odierno profilo di censura, in cui, sott l’ombrello della violazione di legge (sub specie carenza di motivazione, che astrattamente consentirebbero il ricorso per cassazione), in realtà si lamenta una «insufficienza» d motivazione.
Ed infatti il Tribunale del riesame motiva in modo preciso sia in riferimento al nesso d pertinenzialità, evidenziando come i rifiuti combusti (non una sola volta, ma in numerose occasioni, tanto da rendere necessario il reiterato intervento delle FF.00.) fossero costitu prevalentemente da bombolette di vernice spray e solventi, beni compatibili con l’attività di autolavaggio a gettoni svolta dall’indagato, sia in ordine al periculum, identificato nel pericolo di reiterazione del reato, in quanto la materiale disponibilità del bene in prossimità del luogo in c il COGNOME esercita l’attività di autolavaggio potrebbe favorirne la prosecuzione, tenuto anch conto degli interventi volti a “sedare” le fiamme dei giorni precedenti al sequestro.
Il ricorso, pur censurando formalmente una violazione di legge, di fatto attacca la motivazione del provvedimento (laddove, ad esempio, contesta l’utilità del sequestro di una piccola porzione di terreno a fronte della Vastità dell’immobile di proprietà della moglie d ricorrente), risultando, di tal guisa, inammissibile.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi pe ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/04/2024.