Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22595 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22595 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena nei confronti di:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 05/12/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Siena
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ;
letta la memoria dell ‘ Avv. NOME COGNOME che, adesivamente alle conclusioni del P.G., ha chiesto dichiararsi l ‘ inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 dicembre 2024, il Tribunale del riesame di Siena, in riforma del provvedimento del GIP del Tribunale di Siena del 17 ottobre 2024, ordinava la restituzione alla RAGIONE_SOCIALE del 99% delle azioni di RAGIONE_SOCIALE sottoposte a sequestro in data 28 agosto 2004 ad opera della polizia giudiziaria.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, articolando un unico motivo, di seguito sommariamente enunciato ex art. 173, disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di contraddittorietà della motivazione e di omessa ed errata valutazione degli elementi di prova.
In sintesi, si censura l’ordinata l’ordinanza impugnata in quanto la restituzione alla Consultrust risulta fondata sulla circostanza della presunta assenza di elementi concretamente indicativi della effettiva disponibilità dei beni da parte dell’indagato COGNOME Il tribunale avrebbe omesso totalmente di considerare gli elementi acquisiti agli atti, in concreto indicativi dell’effettiva disponibilità da parte del COGNOME dei beni oggetto di sequestro solo formalmente intestati a terzi. Il tribunale avrebbe omesso, altresì, di verificare la sussistenza di situazioni idonee ad avvallare concretamente l’ipotesi di una discrasia tra l’intestazione formale e la disponibilità effettiva delle quote della società RAGIONE_SOCIALE come emergente dalla documentazione allegata all’informativa redatta dalla Guardia di finanza di Siena il 4 settembre 2024. Ciò risulterebbe, innanzitutto, da una scrittura privata registrata il 14 febbraio 2023 in cui il COGNOME quale amministratore unico e legale rappresentante della predetta società per azioni cedeva il 99% delle quote alla fiduciaria RAGIONE_SOCIALE , trattenendo la proprietà delle azioni per l’1%. Tale dato sarebbe dimostrativo della falsità dell’intestazione fiduciaria attestata dalla società RAGIONE_SOCIALE avente data antecedente al 10 febbraio 2023, in cui si faceva risultare fittiziamente ed apparentemente come fiduciante della RAGIONE_SOCIALE la coniuge dell’indagato, NOME COGNOME. Con attestazione della società RAGIONE_SOCIALE del 10 giugno 2024 si evidenziava come la società RAGIONE_SOCIALE fosse all’1 % di NOME COGNOME e al 99% della RAGIONE_SOCIALE , leggendosi che la stessa opera su mandato fiduciario per conto di NOME COGNOME quale fiduciante e che il titolare effettivo sarebbe NOME COGNOME attuale rappresentante legale dell’azienda. A conforto del fatto che sia il COGNOME il fiduciante e il titolare effettivo della RAGIONE_SOCIALE vi è la dichiarazione del titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio resa dall’indagato innanzi ad un notaio il 20 giugno 2024 in cui è il COGNOME a dichiarare testualmente che la società da egli rappresentata, ossia la RAGIONE_SOCIALE , è riconducibile ‘ al sottoscritto come persona fisica in quanto soggetto fiduciante della RAGIONE_SOCIALE In ragione di quanto sopra, le azioni societarie oggetto di sequestro, formalmente intestate alla RAGIONE_SOCIALE , risulterebbero nella disponibilità sostanziale dell’indagato, effettivo titolare della RAGIONE_SOCIALE spa e fiduciante della RAGIONE_SOCIALE , giustificando dunque la permanenza dell’acquisizione dei beni da parte dell’autorità giudiziaria.
In data 9 aprile 2025 è pervenuta la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena.
Ritiene il PG che il vizio motivazionale lamentato è inammissibile in questa sede di legittimità atteso che si tratta di ricorso per Cassazione avverso provvedimento del Tribunale del riesame in materia di provvedimenti cautelari reali (art.325 cod. proc. pen.).
In data 14 maggio 2025 è pervenuta memoria difensiva a firma dell’Avv. NOME COGNOME unitamente alla visura camerale della propria assistita, alla nomina fiduciaria ed alla procura speciale, con cui il predetto difensore, adesivamente alle richieste del P.G. , ha concluso per l’inammissibilità del ricorso del P .M.
CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso del Procuratore della Repubblica è inammissibile.
L’impugnazione è stata infatti proposta al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
2.1. Come correttamente rileva il Procuratore Generale presso questa Corte, il vizio di motivazione dedotto non è censurabile in questa sede di legittimità a norma dell’art. 325, cod. proc. pen.
2.2. Il PM deduce, anzitutto, infatti, il vizio di contraddittorietà della motivazione. Pacifico è, in particolare, nella giurisprudenza di questa Corte che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli ” errores in iudicando ” o ” in procedendo “, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (tra le tante: Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01).
2.3. Né, si osserva, rileva la dedotta censura di omessa ed errata valutazione degli elementi di prova.
Il motivo di ricorso è infatti, inammissibile, quando, pur concretandosi formalmente in uno dei vizi indicati nell’art. 606 cod. proc. pen., involge l’apprezzamento dei fatti e delle prove, compiuto insindacabilmente dal giudice di merito. La differenza tra apprezzamento della prova, demandato all’esclusiva competenza del giudice di merito, e il controllo sulla congruità della motivazione, demandato al giudice di legittimità, risiede nella circostanza che il giudice di merito è libero di valutare le prove raccolte, organizzandole e dando a ciascuna di esse ed al loro complesso il peso e il significato più
opportuno, ma la motivazione in cui si estrinseca tale operazione deve rispettare le regole della logica. Conseguentemente il vizio di contraddittorietà della motivazione è configurabile quando le ragioni logico-giuridiche attinenti ad uno stesso fatto o a un complesso di fatti aventi influenza determinante per il thema decidendum siano reciprocamente inammissibili, nel senso che si escludano o si rendano vicendevolmente inconciliabili (Sez. 6, n. 6763 del 30/11/1989, dep. 1990, COGNOME, Rv. 184253 – 01).
2.4. Nel caso di specie, ferma la non deducibilità del vizio di contraddittorietà in questa sede cautelare reale ex art. 325, cod. proc. pen., gli elementi probatori di cui sarebbe stata pretermessa la rilevanza in chiave probatoria al fine di ritenere sussistente, nell’ottica accusatoria, l’effettiva disponibilità da parte dell’indagat a delle azioni societarie oggetto del sequestro preventivo, più che oggetto di un’errata valutazione sarebbe, secondo la prospettazione accusatoria, il frutto di un’omessa valutazione, dunque, in altri termini, oggetto di un travisamento probatorio per omissione, vizio anch’esso non deducibile ex art. 325, cod. proc. pen.
All ‘ inammissibilità del ricorso non seguono le statuizioni previste dall ‘ art. 616, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione proposta dalla parte pubblica.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso, il 20/05/2025