Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 487 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 487 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata in ALBANIA il 19/07/1993
avverso l’ordinanza del 04/07/2024 del TRIBUNALE di RIMINI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Rimini ha igettato l’istanza di riesame presentata da NOME COGNOME indagata per il reato di ricettazione, avverso il decreto di convalida di perquisizione e sequestro probatorio della somma di € 240.000,00 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini in data 22 maggio 2024.
La difesa dell’indagata ha presentato ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris e della pertinenzialità tra il denaro sequestrato ed il reato contestato.
Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché formulato in relazione ad un motivo non consentito.
Infatti, l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., pure indicato dalla stessa ricorrente nell’intestazione del ricorso, prevede espressamente che avverso le ordinanze del Tribunale emesse a norma degli articoli 322 bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione sia esperibile per violazione di legge ma non per vizio di motivazione, l’unico dedotto (oltretutto, in maniera del tutto genenca) dalla ricorrente.
Questa stessa Sezione, a conferma di un orientamento consolidato, ha recentemente ribadito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01). Nel caso concreto, l’impugnato provvedimento non corre certamente il rischio di rientrare nel novero delle citate categorie concettuali, avendo il Tribunale adeguatamente illustrato le ragioni di sussistenza tanto del fumus (pg. 3) che del rapporto di pertinenza tra reato ipotizzato e res sequestrata nonché delle esigenze probatorie in concreto individuate (pg. 5).
Per le suddette ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024