Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25830 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25830 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE EPPO, distretto di Palermo, nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a TORTORICI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2023 del TRIBUNALE di ENNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 3, comma 8, del di. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Il difensore dell’indagata, AVV_NOTAIO, con conclusioni (ribadite con memoria) ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Enna, decidendo il riesame proposto contro il decreto di sequestro preventivo dei terreni nella disponibilità di NOME COGNOME, pur confermando la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato in indagine, ovvero la truffa ai danni dell’Unione europea, riteneva che fosse carente l’elemento soggettivo. Il decreto di sequestro veniva pertanto annullato.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore europeo delegato che deduceva:
2.1, vizio di motivazione: la incontestata assenza di titoli idonei a giustificare possesso e dunque ad ottenere i contributi europei sarebbe “in sé” indicativa dell’elemento soggettivo sicché la motivazione del tribunale sarebbe carente e manifestamente illogica.
2.2. Il collegio riafferma che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, COGNOME, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Nel caso in esame, il pubblico ministero ricorrente denunciava non una violazione di legge, ma un vizio di motivazione, ritenendo che la valutazione in ordine all’elemento soggettivo del reato contestato fosse sostenuta da un percorso argomentativo manifestamente illogico.
Invero il provvedimento impugnato con motivazione articolata e diffusa, sicuramente non apparente, riteneva che mancasse l’elemento soggettivo necessario per integrare il fumus del reato, ovvero la mancanza di un valido titolo di conduzione di cinque ettari di terreno, porzione dei circa duecento ettari che interessano l’attività dell’indagata, i relazione ai quali la stessa chiedeva contributi all’Unione europea.
Rilevato che il vizio non è deducibile, né inquadrabile in quello della motivazione “apparente”, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2024
L’estensore