Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6843 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 6843  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Brescia nel procedimento aperto a carico di COGNOME NOME, n. a Lumezzane il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 27/06/2023 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 27 giugno 2023, il Tribunale di Brescia ha respinto l’appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento con cui il g.i.p. aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo dei locali dell’azienda gestita dalla RAGIONE_SOCIALE, richiesto con riferimento al rischio di diffusione d agenti chimici potenzialmente tossici nell’aria in relazione all’ipotizzato reato di cu agli artt. 64, comma 1, lett. a), e 68, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008.
Avverso detta ordinanza, il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha proposto ricorso per cassazione deducendo – così si legge in ricorso – il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., ma sostanzialmente lamentando il vizio di motivazione del provvedimento impugnato sotto plurimi profili: per aver erroneamente affermato che il pubblico ministero avrebbe ritenuto incompleti e parziali i riscontri analitici medio tempore intervenuti; per aver ritenuto rispettosi della normativa tecnica di riferimento gli accertamenti tecnici eseguiti dalla società, mentre gli stessi sarebbero inaffidabili; per aver conferito rilievo ad un ulteriore monitoraggio dalla stessa effettuato anche se ancora non se ne conoscano i risultati. Il Tribunale – rileva il ricorrente – aveva pertant erroneamente escluso il fumus del reato contestato benché l’adeguamento dei luoghi di lavoro fosse stato ritenuto incompleto e non satisfattivo da parte dell’autorità sanitaria deputata alla sorveglianza.
Il ricorso – che, nonostante l’errore materiale compiuto nell’indicazione della disposizione richiamata, intende evidentemente prospettare il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti (ciò che, come pure rilevato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nelle sue conclusioni, dovrebbe comunque affermarsi anche laddove il motivo effettivamente dedotto fosse quello di cui alla lett. d della citata disposizione).
3.1. Com’è noto, infatti, il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito – a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. – soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l’inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua contraddittorietà o illogicità manifesta, ai sensi dell’art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, Rv. 248129).
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Nella nozione di violazione di legge al proposito deducibile rientrano sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, NOME, Rv. 254893).
3.2. Nel caso di specie, con motivazione articolata ed effettiva, l’ordinanza impugnata argomenta adeguatamente le ragioni per cui è stato ritenuto che, a seguito degli adeguamenti e dei rilievi effettuati dall’azienda dopo il primo sopralluogo dell’organo di vigilanza e delle prescrizioni da questo impartite, non sussista all’attualità il fumus di illeceità, né, dunque alcun periculum. Si è infatti rilevato, per un verso, che lo stesso organo di vigilanza aveva attestato l’adeguamento alle prescrizioni con riguardo all’impianto di aspirazione predisposto per le macchine molatrici-spazzolatrici – questione, questa, sulla quale il ricorrente non muove contestazioni – e, per altro verso, che erano stati altresì svolti interventi di manutenzione sull’impianto di aspirazione localizzato a servizio delle isole di lavoro con successivi monitoraggi effettuati dall’azienda, che avevano restituito valori degli agenti potenzialmente inquinanti dispersi nell’aria rispettos dei limiti previsti. Identico risultato si era avuto a seguito dei campionamenti eseguiti dall’azienda in data 3 marzo 2023 (ciò di cui il ricorso non tiene peraltro conto).
Evidenziato che la negativa valutazione dell’attendibilità di tali misurazioni formulata dall’organo di vigilanza non era assistita da alcun accertamento tecnico contrario – da quest’ultimo sollecitato al pubblico ministero segnalandosi l’opportunità di effettuare una consulenza tecnica, tuttavia non eseguita l’ordinanza ha pertanto adeguatamente argomentato, allo stato, l’insussistenza, anche soltanto a livello di fumus, di una situazione di illiceità che possa giustificare il sequestro dei locali dell’azienda.
A fronte di questa effettiva giustificazione, non essendo nella specie consentito un più penetrante sindacato sulla motivazione, le contestazioni mosse in ricorso si rivelano, per quanto detto, inammissibili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 30 novembre 2023.