Ricorso per cassazione ricettazione: l’analisi della Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un ricorso per cassazione ricettazione, fornendo chiarimenti cruciali sui limiti dei motivi di appello e sulla natura giuridica dell’ipotesi attenuata del reato. Questa decisione ribadisce principi fondamentali della procedura penale, distinguendo nettamente tra questioni di fatto, non ammissibili in sede di legittimità, e questioni di diritto.
I Fatti di Causa e i Motivi del Ricorso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione, confermata dalla Corte d’Appello. La difesa ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione basandosi su due principali motivi.
Il primo motivo contestava la correttezza della motivazione della sentenza di condanna e l’errata applicazione della legge penale. In sostanza, la difesa mirava a offrire una ricostruzione alternativa dei fatti, criticando la valutazione delle prove operata dai giudici di merito.
Il secondo motivo, invece, si concentrava sull’ipotesi attenuata di ricettazione, prevista dal secondo comma dell’articolo 648 del codice penale, sostenendo che dovesse essere considerata ai fini del calcolo della prescrizione del reato.
La Valutazione del ricorso per cassazione ricettazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, respingendo entrambi i motivi sollevati dalla difesa. Questa decisione si fonda su un’applicazione rigorosa dei principi che regolano il giudizio di legittimità.
L’Inammissibilità dei Motivi di Fatto
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha osservato che le doglianze presentate non erano altro che una pedissequa reiterazione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Inoltre, i giudici hanno sottolineato che tali argomentazioni erano interamente “in fatto”, finalizzate a proporre una diversa interpretazione della vicenda. Questo tipo di censura non è consentito in Cassazione, il cui compito non è quello di riesaminare le prove, ma di verificare la corretta applicazione della legge.
La Natura Giuridica della Ricettazione Attenuata
Sul secondo motivo, la Corte ha ribadito un orientamento consolidato. L’ipotesi di lieve entità prevista per la ricettazione non costituisce una figura autonoma di reato, bensì una circostanza attenuante speciale. Di conseguenza, ai fini del calcolo dei termini di prescrizione, si deve fare riferimento alla pena prevista per la fattispecie base del reato (primo comma dell’art. 648 c.p.) e non a quella ridotta per l’attenuante.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. Il rigetto del primo motivo si fonda sul principio fondamentale della separazione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso per cassazione ricettazione, come per qualsiasi altro reato, non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi inferiori, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica, contraddittoria o carente, cosa che non è stata ravvisata nel caso di specie. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché in contrasto con la giurisprudenza costante, che ha da tempo chiarito la natura di circostanza attenuante dell’ipotesi lieve della ricettazione. Questa qualificazione implica che essa incide solo sulla commisurazione della pena e non sulla struttura del reato né sul termine di prescrizione, che rimane ancorato alla pena edittale massima del reato base.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma due importanti principi. In primo luogo, un ricorso in Cassazione deve concentrarsi su vizi di legittimità e non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni di fatto già discusse e respinte in appello. In secondo luogo, viene consolidato l’orientamento secondo cui l’attenuante speciale della ricettazione di particolare tenuità non modifica il calcolo della prescrizione. Questa decisione serve da monito sulla necessità di formulare i ricorsi per cassazione in termini strettamente giuridici, evitando di invadere la sfera del giudizio di merito, riservata ai primi due gradi di giudizio.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era una semplice ripetizione di argomentazioni fattuali già respinte in appello, mentre il secondo motivo era legalmente infondato secondo la giurisprudenza consolidata.
L’ipotesi di ricettazione di lieve entità è un reato autonomo?
No, la Corte di Cassazione ha confermato che l’ipotesi di particolare tenuità prevista dall’art. 648, comma 2, del codice penale non è un reato autonomo, ma una circostanza attenuante speciale.
Come si calcola la prescrizione in caso di ricettazione attenuata?
Ai fini del calcolo della prescrizione, si deve considerare la pena stabilita per il reato di ricettazione nella sua forma base (art. 648, comma 1, c.p.), poiché l’attenuante speciale non incide sul termine di estinzione del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3862 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3862 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la correttezza dell motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e l’erronea applicazione della legge penale, è formulato in termini non consentiti in quanto fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla cor di merito con motivazione congrua ed esaustiva (cfr., pag. 4) oltre che, per altro verso interamente “in fatto” e funzionali a prospettare una ricostruzione alternativa della vicen inidonea, in ogni caso, ad incidere sulla configurabilità del delitto di ricettazione ritenu entrambi i giudici di merito;
rilevato che il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato ponendosi in contrasto con l’univoco e consolidato orientamento di questa Corte secondo cui è assolutamente pacifico che l’ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell’art. 648 cod. pen. non integra una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell’applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal p comma del predetto articolo (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 – 01).
considerato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Roma 5/12/2023
Il Consigliere est.
NOME COGNOME