Ricorso per Cassazione Reiterativo: Quando l’Impugnazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sul concetto di ricorso per cassazione reiterativo, un tema cruciale nella procedura penale. La Suprema Corte di Cassazione ribadisce un principio consolidato: non è sufficiente riproporre le stesse censure già sollevate in appello per ottenere una revisione della sentenza. È necessario un confronto critico e specifico con le motivazioni della decisione impugnata, altrimenti il ricorso è destinato all’inammissibilità. Questo caso, riguardante una condanna per guida in stato di ebbrezza, diventa un esempio emblematico di come l’impugnazione di legittimità debba essere strutturata per superare il vaglio della Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo, ritenuto responsabile dei reati di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La condanna prevedeva una pena di un anno e due mesi di arresto e 4.000,00 euro di ammenda.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione. In particolare, si contestava alla Corte d’Appello di non aver adeguatamente motivato la circostanza che fosse proprio l’imputato a guidare il motoveicolo coinvolto nell’incidente stradale.
Il Principio del ricorso per cassazione reiterativo
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificandolo come meramente reiterativo. Gli Ermellini hanno osservato che la censura sollevata in sede di legittimità era una semplice riproposizione dello stesso motivo già presentato nell’atto di appello. Il ricorrente, infatti, non si era confrontato in modo critico con le argomentazioni fornite dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata.
La Corte territoriale aveva chiarito, con una motivazione logica e puntuale, che l’imputato era l’unica persona presente sulla scena del sinistro a riportare lesioni compatibili con una caduta da un motorino in corsa. Inoltre, l’imputato stesso non aveva mai fornito una ricostruzione alternativa dei fatti che potesse scagionarlo.
La Giurisprudenza Consolidata
La decisione si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamato dalla stessa Corte. È pacifico che un ricorso per cassazione che si limita a riprodurre le stesse doglianze già respinte nel secondo grado di giudizio, senza attaccare specificamente la ratio decidendi della sentenza d’appello, è inammissibile. Questo approccio si traduce in una generica lamentela sulla presunta carenza o illogicità della motivazione, che non soddisfa i requisiti di specificità richiesti per il giudizio di legittimità.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità. Il suo scopo non è rivalutare i fatti, ma controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti. Un ricorso che ignora le ragioni esposte dal giudice d’appello e si limita a ripetere argomenti già esaminati e respinti elude questa funzione. La Corte sottolinea come la motivazione della Corte d’Appello fosse completa e logica, basata su elementi fattuali chiari: la presenza solitaria dell’imputato sulla scena e la natura delle sue lesioni. Di fronte a tale motivazione, il ricorrente avrebbe dovuto contestarne la coerenza o la correttezza giuridica, non limitarsi a riaffermare la propria tesi difensiva.
Conclusioni
La pronuncia in esame riafferma un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve essere specifico e critico nei confronti della sentenza impugnata. Non è una mera riproposizione dei motivi d’appello, ma un’analisi mirata delle eventuali violazioni di legge o dei vizi logici presenti nella motivazione del giudice di secondo grado. La conseguenza di un ricorso per cassazione reiterativo è l’inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie. Questo serve a scoraggiare impugnazioni dilatorie e a preservare la funzione nomofilattica della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti nel giudizio d’appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ricorso per cassazione reiterativo?
Si intende un ricorso che riproduce e reitera le stesse censure già prospettate nell’atto di appello e motivatamente respinte dal giudice di secondo grado, senza argomentare specificamente contro le ragioni di tale rigetto.
Quali erano gli elementi su cui la Corte d’Appello ha basato la sua decisione?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione sul fatto che l’imputato era l’unica persona presente sulla scena dell’incidente con lesioni compatibili con una caduta da un motorino in corsa e che lo stesso non aveva fornito alcuna ricostruzione alternativa dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21516 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21516 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 21.6.2023 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva ritenuto COGNOME NOME responsabile dei reati di cui all’art. 186 comma 2, lett. b) e commi 2bis e 187, comma 1 e 1 bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandola alla pena di anni uno e mesi due di arresto ed Euro 4000,00 di ammenda.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. Si assume che la Corte di merito non ha offerto alcuna motivazione sulla circostanza che l’imputato fosse stato effettivamente alla guida del motoveicolo.
Il ricorso é inammissibile in quanto la censura é reiterativa di analogo motivo di appello senza confrontarsi con la motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata.
A riguardo non può che ribadirsi quanto già più volte chiarito da parte di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838).
La Corte di merito con motivazione logica e puntuale ha dato conto che l’imputato era l’unico presente sulla scena del sinistro ad avere riportato lesioni compatibili con la caduta in corsa da un motorino, nè peraltro lo stesso ha offerto una diversa ricostruzione dei fatti.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa de ammende
Così deciso in Roma, il 17.4.2024