Ricorso per Cassazione: i limiti dell’impugnazione personale
Il Ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel sistema penale italiano, ma il suo accesso è regolato da norme rigorose che non ammettono deroghe. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’imputato non può sottoscrivere personalmente l’atto di impugnazione, pena l’inammissibilità dello stesso.
Il caso e la violazione procedurale
La vicenda trae origine da un’impugnazione proposta da un soggetto avverso una sentenza emessa dal GUP a seguito di patteggiamento. L’errore fatale commesso dal ricorrente è stato quello di presentare e sottoscrivere direttamente l’atto, senza il ministero di un difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Questa condotta viola apertamente l’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla riforma del 2017.
Il Ricorso per Cassazione e il patteggiamento
Oltre al vizio di firma, la Corte ha rilevato un ulteriore profilo di criticità. Quando si sceglie il rito del patteggiamento, le possibilità di presentare un Ricorso per Cassazione sono estremamente limitate. L’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. stabilisce infatti che l’impugnazione sia ammessa solo per motivi specifici, come vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato o l’illegalità della pena applicata. Nel caso di specie, i motivi addotti non rientravano in queste categorie tassative.
Conseguenze economiche dell’inammissibilità
L’inammissibilità non è priva di conseguenze. La legge prevede che, in caso di rigetto per vizi formali o manifesta infondatezza, il ricorrente sia condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende. In questa circostanza, la sanzione è stata fissata in tremila euro, a conferma del rigore con cui la Corte sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla necessità di garantire la qualità e la pertinenza dei ricorsi in sede di legittimità. L’obbligo della sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista non è un mero formalismo, ma una garanzia di professionalità volta a filtrare impugnazioni prive di fondamento giuridico. Inoltre, la natura negoziale del patteggiamento limita intrinsecamente il diritto di critica della sentenza, poiché le parti hanno preventivamente concordato l’esito del processo, rendendo il Ricorso per Cassazione uno strumento eccezionale e non un terzo grado di merito.
Le conclusioni
In conclusione, emerge con chiarezza che l’assistenza tecnica specializzata è indispensabile per navigare le complessità della procedura penale. Tentare di agire autonomamente in Cassazione non solo preclude l’esame del caso nel merito, ma espone il cittadino a pesanti sanzioni pecuniarie. La corretta instaurazione del rapporto di impugnazione richiede il rispetto millimetrico delle forme previste dal codice, specialmente quando si tratta di sentenze derivanti da riti speciali.
Posso firmare personalmente un ricorso per Cassazione?
No, la legge prevede che il ricorso debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per motivi limitati e specifici previsti dal codice, come vizi relativi all’espressione della volontà o all’illegalità della pena.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43956 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 43956 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato ad Abano Terme il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 emessa del Gup di Trento;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che il ricorso è direttamente proposto e sottoscritto dall’imputato in violazione di quanto disposto dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23/06/2017, n. 103, il che impedisce in via originaria l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione.
Rilevato che, essendo stato presentato avverso sentenza pronunciata a seguito di c.d. patteggiamento, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile,
in quanto presentato per motivi non consentiti dalla legge (art. 448, comma 2-bi cod. proc. pen.).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura c.d. de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore