Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28928 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 28928 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
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sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Cesena il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bologna del 12/12/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concludo chiedendo la declaratoria di inammissibilità; la difesa, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire, a mezzo p.e.c. del 3 aprile 2024, memoria di replica con la quale, ulteriormente argomentando il ricorso principale, ha concluso
chiedendone l’accoglimento.
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, proposta nell’interesse di NOME COGNOME, di dichiarare l’ineseguibilità della confisca per equivalente, nonché di adottare l’opportuno provvedimento per impedire l’esecuzione della pronunciata confisca, sul territorio nazionale, ordinata con la sentenza di riconoscimento della sentenza straniera n. 10125 del 2018, resa dalla sezione Seconda penale della Corte di appello di Bologna, per contrasto con il divieto di irretroattività dell’ar 25, comma 2, Cost. e 7 CEDU,
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione, il condannato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, affidandosi a tre motivi, di seguito riassunti, a sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 670 cod. proc. pen. e degli artt. 25 Cost. e 7 CEDU in riferimento ai limiti dei poteri del giudice dell’esecuzione rispetto al giudicato.
Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale la confisca per equivalente è da reputarsi sanzione penale che, in quanto tale, è soggetta al principio di legalità di cui al secondo comma dell’art 25 Cost. e all’art. 7 CEDU.
Si tratta di sanzione applicata, nel caso di specie, secondo il ricorso, in violazione del principio di legalità perché il reato consumato è del 4 ottobre 2007 mentre l’art 648 -quater cod. pen. è entrato in vigore il 29 dicembre 2007.
L’applicazione si deve all’errore del giudice della cognizione che legittima l’esercizio di azioni risarcitorie nei confronti dello Stato, ex legge 117 del 1988.
Si sostiene, però, che l’istanza, avanzata ex art. 666 cod. proc. pen., faceva riferimento al fatto che il giudice della cognizione aveva ritenuto il principio d legalità derogabile, a beneficio degli accordi internazionali di ali alla Convenzione di Strasburgo del 1990, il cui art. 18 prevede, espressamente, la possibilità per gli Stati firmatari di rifiutare l’applicazione della misura nel caso in cui essa no fosse prevista dall’ordinamento esterno.
Si sostiene che, nel caso il di specie, ricorre un’ipotesi di pena illegale ab origine in quanto irrogata in assenza di un legittimo potere punitivo del giudice.
Il provvedimento impugnato è errato nella parte in cui sostiene che il giudice dell’esecuzione non ha la possibilità di incidere sul giudicato se non nei casi di illegalità sopravvenuta, per le ipotesi di cui all’art. 673 cod. proc. pen.
Si deduce, al contrario, che la Corte di appello di Bologna avrebbe dovuto ritenersi legittimata ad intervenire sul giudicato, anche nel caso di pena illegale ab origine.
· GLYPH Si richiama la pronuncia Sez. U, n. 6240 del 2015 secondo la quale l’orientamento tradizionale, relativo alla cessazione degli effetti penali di una sentenza di condanna, riguarda soltanto le ipotesi di cui all’art. 673 cod. proc. pen. e, cioè, il caso di abrogazione di dichiarazione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice.
Si è, invece, affermato l’orientamento che riconosce la prevalenza del valore della legalità della pena sull’intangibilità del giudicato e, quindi, la possibilità rideterminare la sanzione in sede esecutiva.
Sicché, si è ritenuto che una pena irrogata extra o contra legem debba essere rimossa, non solo attraverso i rimedi previsti in sede di cognizione, ma anche dopo il passaggio in giudicato da parte del giudice dell’esecuzione.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 670 cod. proc. pen., artt. 25, comma 2, Cost., 7 CEDU in relazione al rapporto con le valutazioni del giudice di cognizione cristallizzate nel giudicato.
Secondo il Giudice dell’esecuzione, l’intervento richieste sarebbe precluso perché, diversamente, si finirebbe per rivalutare una decisione sulla quale si è formato il giudicato. Tuttavia, si deduce che, nel caso al vaglio, si tratta di pena illegale ab origine e non mera pena illegittima.
L’errore in cui è incorso il giudice della cognizione è stato quello di applicare la confisca quale sanzione penale non prevista dalla legge al momento della consumazione del reato, errore che, senz’altro, deve essere considerato emendabile anche se frutto della valutazione del Giudice della cognizione, trattandosi di sanzione abnorme (Sez. U, n. 47766 del 2015).
Si tratta di pena illegale, in violazione del canone costituzionale di legalità della pena da assicurare, in quanto assoluto e inderogabile, anche in sede esecutiva senza che possa operare il dato formale della cd. situazione esaurita.
Di recente, le Sezioni Unite della Corte di legittimità hanno ritenuto rilevabile di ufficio l’illegalità della pena anche a fronte di preclusione processuale di inammissibilità (Sez. U, n. 38809 del 2022). Si richiamano, altresì, Sez. 1 n. 46923 del 2022 e Sez. 6, n. 315 del 28 gennaio 1998 Caresana, Rv. 210374.
Ancora si sottolinea che Sez. U, n. 37107 del 2015, ricorrente COGNOME, ha sostanzialmente ravvisato una duplice dimensione del giudicato penale: una prima, relativa all’accertamento del fatto che resta intangibile non essendo consentita, al di fuori delle speciali ipotesi rescissorie, alcuna rivalutazione, intangibilità che, in sostanza, è posta a garanzia del reo; una seconda, invece, relativa alla determinazione della pena che, sprovvista di reale copertura costituzionale, appare maggiormente permeabile alle sollecitazioni provenienti dall’esterno rispetto alla res iudicata.
Si richiama l’ordinanza della Sez. 6, n. 21767 del 2019 che ha ribadito tale dicotomia e ha ritenuto che sia permeabile in bonam partem la determinazione relativa alla pena anche se esecutiva.
Sicché, il Giudice dell’esecuzione, in questo caso, a fronte di una pena ab origine illegale, tale dovendosi ritenere la confisca per equivalente, non esistente nell’ordinamento interno al momento della commissione del fatto, avrebbe dovuto disapplicare detta sanzione illegale.
2.3. Con il terzo motivo si eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 67 cod. proc. pen., con riferimento all’art. 117 Cost. nella parte in cui non consente al Giudice dell’esecuzione di estendere gli effetti di una sentenza CEDU a caso analogo.
Nel caso di specie, le norme incostituzionali sono l’art. 670 ovvero l’art. 673 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono che il Giudice dell’esecuzione possa disapplicare la pena illegale, anche se irrogata dal giudice della cognizione, a seguito di valutazione di merito.
La sentenza europea di cui estendere gli effetti è quella resa nel caso 307A/1995, Welch c. Regno Unito, specifica sulla confisca per equivalente, oltre a quella resa, il 14 aprile 2015, nel caso RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente aveva chiesto l’estensione della sentenza europea nell’istanza ex art 666 cod. proc. pen., riservandosi di approfondire l’ec:cezione in sede di discussione, nel caso al vaglio però mai avvenuta perché la Corte di appello ha deciso con ordinanza de plano.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La difesa ha fatto pervenire, a mezzo p.e.c. del 3 aprile 2024, memoria di replica con la quale, ulteriormente argomentando il ricorso principale, ha concluso chiedendone l’accoglimento.
Il ricorso deve essere qualificato opposizione contro il provvedimento impugnato.
4.1. Nella giurisprudenza di legittimità si registrano due orientamenti.
Secondo un primo indirizzo, non è ricorribile per cassazione il provvedimento emesso de plano dal giudice, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., atteso che avverso tale provvedimento è consentito unicamente proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice che lo ha emesso.
Ne consegue che, qualora il ricorso sia stato proposto, esso va dichiarato inammissibile in quanto non può trovare applicazione il principio della conversione dell’impugnazione indicato nell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.,
non avendo natura di impugnazione l’opposizione in sede di esecuzione (tra le altre, Sez. 2, n. 39625 del 11/05/2004, COGNOME, Rv. 230368; Sez. 2, n. 47699 del 14/11/2003, COGNOME, Rv. 227590).
Il richiamato orientamento fonda sul presupposto che il principio enunciato nell’art. 568 cod. proc. pen. si riferisce all’errore del mezzo di impugnazione contro un provvedimento impugnabile e non all’errore nella scelta del rimedio contro il provvedimento che la legge considera non impugnabile ma solo, ad istanza di parte, revocabile o annullabile dallo stesso giudice che lo ha emesso.
Altro, prevalente, indirizzo, pur riconoscendo che l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, emessa ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., non è suscettibile di ricorso per cassazione ma solo di opposizione innanzi allo stesso giudice, afferma che l’eventuale ricorso in cassazione, presentato dalla parte, anziché essere dichiarato inammissibile, va qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (tra le altre, Sez. 1, ord. n. n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720 – 01; Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, COGNOME, Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, COGNOME, Rv. 228605).
Come riportato nella relazione del Massimario della Corte che ha segnalato, a suo tempo, il contrasto, le Sezioni Unite penali non sono state investite direttamente della questione, pur avendo affermato, quanto all’applicabilità per analogia della disciplina generale delle impugnazioni al procedimento d’esecuzione, che l’opposizione ai provvedimenti del giudice dell’esecuzione, prevista dagli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen. non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretta al medesimo giudice, allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio (Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001, dep. 2002, COGNOME, Rv. 220577).
Secondo le Sezioni Unite di questa Corte ove si ritenga che possa trovare applicazione l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., tale interpretazione non determina un richiamo all’intero sistema delle impugnazioni, poiché essa deriva, invece, dal più generale principio (in tal senso, anche Sez. U, n. 45371 del 20/12/2001, COGNOME, Rv. 220221) di conservazione dei valori giuridici, da cui sorgono come corollari quello della “conservazione dell’atto giuridico”, quando lo stesso presenti i caratteri essenziali per la sua collocazione nella categoria correttamente individuata, e dell’altro utile per inutile non vitiatur, di cui v’è larga applicazione nel codice di rito (cfr. anche Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, cit., nel senso che il principio di conservazione degli atti ha una portata di carattere generale, che va anche al di là dell’applicazione civilistica di cui agli artt. 1376 e 1424 cod. civ. e che la disposizione di cui all’art. 568
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comma 5, cod. proc. pen. altro non è che un’attuazione particolare di quel principio).
Da ciò deriva, in tema di confisca e restituzione di cose sequestrate, che, qualora sia stato proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione emesso de plano, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione deve qualificarsi opposizione, in quanto unico rimedio, consentito ai sensi della seconda parte del citato quarto comma dell’art. 667 cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione.
4.2.Tale impostazione interpretativa (tra le altre Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 271460 – 01, di cui si ripercorrono, parzialmente, le condivisibili argomentazioni), senz’altro da reputare preferibile, va estesa anche al caso, come quello di specie, in cui risulta instaurato il contraddittorio, ex art. 666 cod. proc. pen. all’esito del quale è stato adottato i provvedimento oggetto del ricorso per cessazione.
Invero, si deve riscontrare che, in sostanza, l’oggetto del procedimento di esecuzione avviato da COGNOME (cfr. “istanza di incidente di esecuzione ex art. 666 e ss. c.p.p.” depositata alla Corte di appello di Bologna, in veste di giudice dell’esecuzione) era la richiesta di dichiarare “non eseguibile” la sanzione della confisca per equivalente, secondo l’istante illegittimamente ordinata, con sentenza n. 10125/2018 della Corte di appello di Bologna, per violazione dell’art. 25 Cost.
Si tratta, secondo la stessa prospettazione dell’odierno ricorrente, di contestazione attenente alla confisca per equivalente relativa alla somma di euro 4.361.364,10, disposta con sentenza n. 91/2010, di condanna di COGNOME per il delitto di riciclaggio, riconosciuta con pronuncia della Corte di appello di Bologna con sentenza n. 10125/2018 e posta in esecuzione con notifica della cartella di pagamento del 19 luglio 2019.
Ciò posto, si osserva che la questione inerente alla restituzione delle cose sequestrate e anche quelle in tema di confisca, devolute al giudice dell’esecuzione, vanno trattate ai sensi dell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen. e, quindi, con il provvedimento de plano seguito dall’opposizione, ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., specificamente richiamato.
Inoltre, ritiene il Collegio che, si tenga o meno il contraddittorio anticipato fattore considerato, in giurisprudenza, non rilevante (cfr. Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 – 01; Sez. 2, Ord. n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Rv. 284403 – 01), è sancita ex art. 667 comma 4 cit. la necessità, dopo l’adozione del primo provvedimento, della proposizione dell’opposizione, in quanto ulteriore sede di merito che non va sottratta al contradditorio delle parti.
Tale soluzione appare senz’altro preferibile, ancor più in un caso come quello in esame, in cui le censure mosse dal ricorrente attengono anche al merito, chiedendo COGNOME che sia dichiarata non eseguibile la confisca per equivalente disposta, secondo l’istante, illegittimamente con la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 10125/2018.
Sicché non può essere pregiudicata a detta parte la possibilità, assicurata dall’ordinamento, di avere una seconda pronuncia di merito anche sulle sue doglianze.
La Corte territoriale, nella specie, ha deciso de plano ritenendo l’istanza, rivolta al Giudice dell’esecuzione, mera riproposizione di questioni già devolute in sede di cognizione e decise con pronuncia di questa Corte di legittimità, Sez. 6, n. 2189 – 19.
Ne deriva che, qualificato il ricorso come opposizione, va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’espletamento della relativa fase.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna.
Così deciso, il 12 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente