Ricorso per Cassazione: Quando Viene Convertito in Appello
Il sistema delle impugnazioni nel processo penale è complesso e governato da regole precise. Scegliere il mezzo di ricorso sbagliato può avere conseguenze significative, come dimostra una recente sentenza della Corte di Cassazione. In questo articolo, analizzeremo un caso in cui un ricorso per cassazione è stato riqualificato in appello, illustrando un importante principio di diritto processuale.
La vicenda trae origine da una decisione del Tribunale di Salerno, che aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di alcuni imputati per reati edilizi e di falso. La decisione del giudice di primo grado si basava sull’applicazione del principio del ne bis in idem, ritenendo che gli stessi fatti fossero già oggetto di un altro procedimento penale.
I Fatti del Caso
Il pubblico ministero presso il tribunale di Salerno, non condividendo la valutazione del giudice, ha proposto un ricorso per cassazione contro la sentenza di proscioglimento. Secondo la pubblica accusa, il giudice aveva errato nel ritenere sussistente il divieto di un secondo giudizio, poiché i fatti contestati nei due procedimenti erano, a suo avviso, diversi.
Il ricorso si fondava su una presunta violazione della legge processuale e sulla manifesta illogicità della motivazione, argomentando che un’analisi più attenta avrebbe rivelato la diversità delle accuse, rendendo legittimo il proseguimento del processo.
La Decisione della Corte: la conversione del ricorso per cassazione
Giunto il caso dinanzi alla Corte di Cassazione, i giudici supremi non sono entrati nel merito della questione sollevata dal pubblico ministero (ovvero, se il principio del ne bis in idem fosse stato applicato correttamente). La loro attenzione si è invece concentrata su un aspetto preliminare di natura puramente processuale: la correttezza del mezzo di impugnazione utilizzato.
La Corte ha stabilito che il ricorso proposto doveva essere convertito in appello. La decisione finale è stata, quindi, quella di riqualificare l’impugnazione e di trasmettere tutti gli atti alla Corte di Appello di Salerno, l’organo giudiziario competente a decidere.
Le Motivazioni della Conversione
La motivazione della Corte di Cassazione si basa su una rigorosa applicazione delle norme del codice di procedura penale. La sentenza impugnata era una decisione di proscioglimento emessa in un’udienza di comparizione predibattimentale. La legge stabilisce che, per determinate categorie di reati, questo tipo di sentenza non è direttamente ricorribile in Cassazione, ma deve essere impugnata tramite appello.
Nel caso specifico, uno dei reati contestati (articolo 44, lettera b, del DPR 380/01 in materia edilizia) è punito con una ‘pena congiunta’ (arresto e ammenda). La giurisprudenza costante chiarisce che le sentenze di non luogo a procedere per reati puniti con pena congiunta sono sempre appellabili.
Inoltre, la Corte ha escluso la possibilità di considerare il ricorso come un cosiddetto ricorso per saltum, ovvero un ricorso che ‘salta’ il grado di appello per rivolgersi direttamente alla Cassazione. Questa opzione non è configurabile per le sentenze di proscioglimento emesse in fase predibattimentale e, in ogni caso, è preclusa quando i motivi del ricorso, come in questa vicenda, includono anche la ‘manifesta illogicità della motivazione’.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: la scelta del mezzo di impugnazione non è discrezionale, ma deve seguire scrupolosamente le indicazioni del codice di procedura penale. Un errore nella scelta, come proporre un ricorso per cassazione al posto di un appello, non determina necessariamente l’inammissibilità dell’impugnazione, ma può portare alla sua conversione, come avvenuto nel caso di specie. Sebbene ciò salvi il diritto della parte a far riesaminare la decisione, comporta un allungamento dei tempi processuali. La questione del ne bis in idem sollevata dal pubblico ministero non è stata risolta, ma semplicemente rinviata al giudice competente, la Corte di Appello, che ora dovrà esaminare il caso nel merito.
In quali casi un ricorso per cassazione può essere convertito in appello?
Un ricorso per cassazione viene convertito in appello quando viene erroneamente proposto contro una sentenza che, per legge, è appellabile. Nel caso di specie, la sentenza di non luogo a procedere emessa in fase predibattimentale per un reato punito con pena congiunta era appellabile e non ricorribile direttamente in Cassazione.
Perché il ricorso ‘per saltum’ non era ammissibile in questo caso?
Il ricorso ‘per saltum’, che permette di saltare il grado di appello, non era ammissibile perché la legge non lo prevede per le sentenze di non luogo a procedere emesse in udienza di comparizione predibattimentale. Inoltre, è escluso quando i motivi di ricorso includono la ‘manifesta illogicità della motivazione’, come avvenuto in questa vicenda.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione sul merito della questione del ‘ne bis in idem’?
La Corte di Cassazione non si è pronunciata sul merito della questione, ovvero se il principio del ‘ne bis in idem’ fosse stato applicato correttamente dal primo giudice. La sua decisione è stata puramente processuale: ha riqualificato il ricorso come appello e ha trasmesso gli atti alla Corte di Appello di Salerno, che sarà l’organo competente a decidere nel merito.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38454 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38454 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal pubblico ministero del tribunale di Salerno nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Salerno il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nato a Salerno il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nata a Salerno il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nata a Montecorvino Rovella il DATA_NASCITA; avverso la sentenza 24/06/2025 del tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. ssa NOME COGNOME che ha chiesto la riqualificazione del ricorso in appello con trasmissione degli atti alla corte di appello di Salerno; COGNOME NOME, lette le conclusioni del difensore di COGNOME NOME, avv.to che ha chiesto la riqualificazione del ricorso in appello.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Salerno ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in relazione a reati ex artt. 110 c.p. 481 c.p., 110 c.p. 44 lett. b) DPR 380/01, e 110 c.p. 83, 93, 95 del DPR 380/01 perché l’azione non poteva essere esercitata in ordine ai medesimi, per divieto di un secondo giudizio. La decisione veniva assunta sul rilievo per cui i predetti reati sarebbero stati già contestati in altro procedimento ( 5928/22 RGNR 584/25 RGT) che il tribunale riuniva con quello relativo ai predetti reati prima citati (44/21 RGNR e 932/25 rg dib) disponendo, contestualmente alla sentenza qui impugnata, la prosecuzione del giudizio per i reati di cui al procedimento 5928/22 RGNR 584/25 RGT e per le ipotesi di truffa di cui ai capi 1 e 2 del procedimento 44/21 RGNR e 932/25 rg dib.
Avverso la sentenza sopra indicata propone ricorso per cassazione il Procuratore del tribunale di Salerno deducendo un unico motivo di impugnazione.
Deduce il vizio di violazione di legge processuale e di manifesta illogicità della motivazione sul rilievo della insussistenza del ne bis in idem processuale, invece rilevato dal giudice, in quanto i fatti di cui ai reati sopra indicati sdarebbero diversi da quelli contestati in ordine ai medesimi articoli di cui al procedimento 5928/22 RGNR NUMERO_DOCUMENTO RGT.
Il ricorso deve essere convertito in appello, atteso che la sentenza impugnata, di proscioglimento ed emessa in udienza di comparizione predibattimentale, ex art. 554 ter cod. proc. pen., è nella specie appellabile, in quanto il reato ex art. 110 c.p. 44 lett. b) DPR 380/01 è punito con pena congiunta, diversamente dagli altri due reati, puniti con pena alternativa ( art. 481 c.p.) e con pena pecuniaria, e rispetto ai quali occorre procedere unitariamente in sede di impugnazione (cfr. sez. 3 n. 23480 del 20/02/2014 rv. 259656 – 01), con conseguente valutazione comune dinnanzi al giudice di appello. Per la predetta sentenza, adottata solo su profilo processuale, neppure è configurabile il ricorso per cassazione “per saltum”, atteso che tale impugnazione è esperibile avverso la “sentenza di primo grado” quale è quella che definisce il primo grado di giudizio nel merito ( sez. 2 n. 28063 del 30.5.2024 rv. 286724 01 e egualmente per la sentenza di non luogo a procedere in sede di udienza preliminare, (sez. 5 ord. n. 18305 del 23.1.2019 rv. 275916 – 01). Per
completezza va aggiunto che il ricorso è proposto anche per vizi di manifest illogicità mentre ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen. il ricorso per saltum, ai sensi del comma 3, non trova spazio “nei casi previsti dall’art. 606 comma 1 le d) ed e)” e in tali casi, se proposto, esso si converte in appello.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertan che il ricorso debba essere riqualificato in appello con trasmissione degli atti Corte di appello di Salerno.
P.Q.M.
qualificata l’impugnazione in appello dispone trasmettersi gli atti alla Cort appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 13/11/2025
Il Consigliere estensore