Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7242 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 3 Num. 7242 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto NOME, n. in Nigeria il DATA_NASCITA
dal AVV_NOTAIO Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia nel procedimento a carico di
avverso la sentenza del 11/01/2023 del G.i.p. del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte rassegnate nell’interesse dell’imputata dall’AVV_NOTAIO, che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso o il suo rigetto.
Depositata in Cancelleria
Oggi, GLYPH 19 FEB, 2024
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza dell’Il gennaio 2023, il G.i.p. del Tribunale di Perugia, procedendo al giudizio abbreviato, ha assolto l’imputata NOME perché il fatto non costituisce reato in relazione ai delitti di cui agli artt. 7 d.l. n. 4/2 truffa alla stessa ascritti, per avere, al fine di ottenere indebitamente il benefic del c.d. reddito di cittadinanza, reso dichiarazioni false per avere omesso di comunicare all’INPS la variazione del proprio reddito, rilevante ai fini della revoca della riduzione del beneficio poi concesso, per aver in tal modo posto in essere artifizi e raggiri inducendo in errore i pubblici ufficiali della sede INPS di Perugi così procurandosi l’ingiusto profitto dato dalla somma di 4.508,00 con pari danno per l’ente previdenziale.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia, chiedendone l’annullamento per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 5 cod. pen. su cui il giudice ha fondato l’assoluzione per difetto di dolo.
Si censurano, in particolare, le ragioni addotte dal RAGIONE_SOCIALE. a sostegno della conclusione per cui la condizione di straniera dell’imputata le avrebbe impedito di comprendere la rilevanza penale del proprio comportamento, essendosi non condivisibilmente ritenuto che l’imputata era incorsa in errore sulla norma extrapenale per aver fatto affidamento sulle indicazioni a suo dire fornite da un non meglio identificato C.A.F., senza aver però il giudice considerato che la addotta mancata conoscenza della lingua italiana non avrebbe impedito all’imputata di riconoscere il valore della falsa dichiarazione di aver risieduto i Italia per almeno un decennio. Si allega, inoltre, che non poteva riconoscersi un errore scusabile per inevitabile ignoranza, a tal fine occorrendo un elemento positivo, nella specie insussistente, che induca ad un legittimo affidamento sulla liceità del comportamento, trattandosi, diversamente da quanto ritenuto dal giudice, di norme extrapenali non particolarmente complesse e di non difficile comprensione.
Reputa il Collegio che il ricorso per cassazione vada qualificato come appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Perugia.
3.1. Va premesso che nella specie, trattandosi di sentenza appellabile dal pubblico ministero, l’impugnazione del procuratore AVV_NOTAIO deve ritenersi proposta a fronte dell’acquiescenza prestata dal procuratore della Repubblica ai sensi dell’art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. In tal caso – come ha di recente chiarito questa Corte nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n.
21716 del 23/02/2023, P., Rv. 284490, in motivazione, §. 6.2) – il ricorso per cassazione proposto dal procuratore AVV_NOTAIO non può essere considerato come presentato ai sensi dell’art. 608, comma 1, cod. proc. pen., che, quanto alle sentenze pronunciate in primo grado, si riferisce soltanto a quelle ordinariamente inappellabili in senso oggettivo. Il presente ricorso deve dunque essere considerato come proposto per saltum, ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., che, com’è noto, non consente di dedurre, tra l’altro, il vizio di motivazione, disponendo che, in tal caso, il ricorso si converte in appello.
3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’applicazione dell’art. 569, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame talché, ove vi sia una formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione ed il contenuto delle censure, che letteralmente deducono anche violazione di legge, le riveli, invece, come dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso andrà convertito in appello (Sez. 2, ord. n. 17297 del 13/03/2019, Sezze, Rv. 276441; Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258193; Sez. 2, n. 5786 del 26/11/2002, dep. 2003, COGNOME, Rv. 223164; Sez. 4, ord. n. 4264 del 05/04/1996, COGNOME, Rv. 204447).
3.3. Nel caso di specie, sia pur formalmente impostato per motivi concernenti la violazione della legge penale, il ricorso contesta, all’evidenza, la carenza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alle ragioni che hanno indotto il giudice a ritenere l’ignoranza scusabile della legge penale e pertanto ad escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati ascritti.
Trattasi, dunque, di doglianze proponibili soltanto con l’appello, con conseguente necessità di riqualificare in tali termini l’impugnazione proposta.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso per cassazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso il 21 dicembre 2023.