Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5477 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 3 Num. 5477 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno nel procedimento a carico di
COGNOME NOME, nato in Messico DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Firenze DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Viareggio (Lu) il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Casale Marittimo (Pi) DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Cecina (Li) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/3/2023 del Tribunale di Livorno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dei difensori degli imputati, AVV_NOTAIO, NOME AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno chiesto dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21/3/2023, il Tribunale di Livorno dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine ai reati di cui ai capi 2), lett. d) e 4, lett. c) della contesta in quanto estinti per prescrizione; assolveva gli stessi dalle residue imputazioni, insieme a NOME COGNOME e ad NOME COGNOME, perché il fatto non sussiste.
Propone ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 3, 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 323 e 479 cod. pen., 501 cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe errato la considerazione degli interventi edilizi, che costituirebbero nuova costruzione non rimovibile, come risulterebbe chiaramente dalle modalità di costruzione, ossia dal fatto che le strutture portanti sarebbero costituite da pilastri in acciaio bloccati nel cemento, e che di questo materiale sarebbe pure il solaio. A tale riguardo, peraltro, si lamenta anche la violazione dell’art. 501, comma 1-bis, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale avrebbe acquisito – e poi ampiamente utilizzato – alcune consulenze tecniche della difesa prodotte al dibattimento, senza assegnare al pubblico ministero la possibilità di esaminarne il contenuto; la riserva assunta sulla relativa eccezione del pubblico ministero, inoltre, non sarebbe mai stata sciolta. Si lamenta, ancora, che, con riguardo alle violazioni urbanistiche, gli imputati sarebbero stati assolti perché fatto non sussiste, mentre formula corretta, se del caso, avrebbe dovuto essere “per essere i reati estinti per intervenuta sanatoria”. Con riguardo, poi, alla dedott addizione funzionale R7, l’istruttoria non ne avrebbe confermato tale natura, peraltro esclusa dal consulente della Procura, architetto COGNOME, le cui parole sarebbero state travisate dal Tribunale. Lo stesso Collegio, ancora, non avrebbe applicato correttamente l’art. 3, d.P.R. n. 380 del 2001, in tema di interventi d nuova costruzione, ed in particolare la lettera e5); ne consegue che sia l’ampliamento definito in sentenza come addizionale funzionale, sia quello definito sopraelevazione costituirebbero, in realtà, nuove costruzioni. In ordine, poi, alla rimovibilità delle stesse opere, la sentenza sarebbe palesemente viziata, confondendo tale concetto con quello di demolibilità, invero riferibile a qualunque opera, anche in cemento armato, magari usando esplosivo. Peraltro, l’art. 11, All. 5, della normativa urbanistica del Comune di Rosignano Marittimo, chiederebbe che nella relazione tecnica siano spiegate le modalità di montaggio e smontaggio delle opere, quel che non sarebbe possibile nel caso di specie. Infine, si contesta l’errata interpretazione dell’art. 479 cod. pen., in quanto il Tribunale non avrebbe considerato il falso per omissione, pur oggetto di contestazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’art. 569 cod. proc. pen. stabilisce, al comma 1, che la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione. Al comma 3, poi, si prevede che la disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall’articolo 606 comma 1 lettere d) ed e); in tali casi ricorso eventualmente proposto si converte in appello.
Tanto premesso, il Collegio rileva che il Procuratore della Repubblica di Livorno ha proposto un ricorso immediato per cassazione a fronte di una sentenza appellabile, sebbene il tenore di molte delle censure concerna, invero, proprio l’art. 606, comma 1, lett. e) appena richiamato, ossia il vizio di motivazione.
4.1. In particolare, con riguardo alla tematica della “duratura permanenza” degli interventi, l’impugnazione afferma espressamente che “la motivazione sembra essere conseguenza di rilevanti equivoci”, di seguito ampiamente indicati (pag. 5); fino al punto di sostenere che “le cose stanno esattamente all’opposto da come vengono ricostruite nella motivazione della sentenza.” Anche l’ulteriore argomento di censura, concernente le modalità di costruzione delle opere, pur deducendo in apparenza una violazione di legge, si sviluppa, in realtà, su una contestazione al tessuto motivazionale della decisione: al punto che (pag. 6) il ricorso sostiene che “le valutazioni del Tribunale, su questo punto espresse a pag. 20 della motivazione, risultano (…) eccentriche rispetto al vero tema della decisione”. Ne emerge, pertanto, una doglianza evidentemente mossa ai sensi della lettera e) già richiamata.
4.2. Di seguito, con riguardo a quello che l’impugnazione definisce “il tema centrale della vicenda”, ossia la ritenuta addizione funzionale R7, l’impugnazione si sviluppa ancora lungo una censura alla motivazione, specie nella parte in cui tratta il tema delle nuove costruzioni e della possibile rimozione dell’intervento; questo riguardo il ricorso, richiamata la lettera delle disposizioni ritenute applicab nel caso di specie, contesta il significato che la sentenza avrebbe attribuito al tema della rimovibilità, lamentando di fatto che il Tribunale avrebbe offerto di tal concetto una interpretazione viziata (e manifestamente illogica), confondendo la rimozione con la demolizione (pagg. 16-17).
4.3. Infine, con riferimento al delitto di cui all’art. 479 cod. pen., è esplici censura di omessa motivazione, sul presupposto che il Tribunale di Livorno non avrebbe “in alcun modo affrontato” il tema del falso per omissione.
In forza di queste considerazioni, riconosciuta la volontà del ricorrente di censurare la motivazione del provvedimento impugnato, se ne impone la conversione in appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio.
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Co appello di Firenze per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024
Il Co GLYPH liere estensore
Il Presidente