Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22652 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22652 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VASTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore genera! NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 27 ottobre 2023, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto NOME responsabile del reato di rapina aggravata e lesioni.
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, eccependo la nullità della sentenza per essere stata raccolta la prova integrativa, dedotta dalla difesa con l’appello e ritenuta necessaria dalla Corte ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. da un giudice incompatibile, come tale ritenuto dalla stessa Corte all’atto della successiva fase della deliberazione, senza tuttavia disporre la rinnovazione indispensabile di quell’istruttoria e senza nemmeno dichiarare espressamente e dopo contraddittorio l’efficacia di quegli atti istruttori.
1.2 Il difensore lamenta la contraddittorietà della motivazione, derivante da travisamento evidente della prova rispetto all’esame dei filmati e della consulenza tecnica di parte in atti; precisa che i carabinieri, dopo aver arrestato e condotto i ricorrente presso i loro uffici, lo avevano fotografato e, come si evinceva dalla fotografia e dalle dichiarazioni rese dal teste COGNOME alla Corte, l’appellante er vestito di scuro e calzava scarpe di colore nero; dagli ingrandimenti dei fotogrammi estrapolati dalle immagini di video sorveglianza risultava invece che il rapinatore individuato come NOME aveva scarpe di colore bianco: dalle dichiarazioni dei testimoni e dalle immagini delle telecamere risultava che NOME non poteva essere né il secondo rapinatore (in quanto indossava scarpe di colore diverso), né il primo rapinatore per inconciliabilità di stazza e statura; la Corte di appello avev travisato la prova, scambiando tra loro i due rapinatori.
Il difensore depositava memoria con motivi aggiunti, con i quali insisteva nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, è stata denunciata la violazione di una disposizione finalizzata ad attestare l’inefficacia degli atti processuali compiuti d un giudice incompatibile in quanto non imparziale nei confronti dell’imputato, che costituisce quindi una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178 lett. c) c proc. pen, riconducibile al cd. regime intermedio di cui all’art. 180 cod. proc. pen. (vedi in motivazione Sez.3, n. 6930 del 09/01/2019, F., Rv. 275003); non avendo il difensore eccepito la nullità né immediatamente dopo c:he la stessa si era verificata, né in sede di conclusioni del giudizio di appello, si è quindi verificata sanatoria prevista dall’art. 183 lett. a) cod. proc. pen.
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1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, si deve precisare la natura sindacato di legittimità e si riporta ai principi che questa Corte ha più volte a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valuta nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interame al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conse inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimen che “…sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ri come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa risp a quelli adottati dal giudice del merito” (cfr.. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/201 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la pro valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gra merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).
La Corte di appello ha ritenuto, con un giudizio di merito non censurab nella presente sede, che la relazione del consulente tecnico di parte sul color scarpe del rapinatore individuato come “soggetto B” si esprime in termini probabilità, e che comunque dalle visione del filmato, tanto il soggetto A soggetto B appaiono calzare scarpe di colore scuro, con la precisazione che NOME, come si evince dalla fotografia scattata all’interno della case carabinieri, calzava scarpe scure con una suola in gomma bianca, il che pot giustificare le conclusioni cui era giunto il consulente; trattasi di valut merito, sulle quale non è ammesso sindacato, in questa sede, fermo restando non vi è stato il travisamento eccepito dalla difesa.
Inoltre, si ricorda come secondo l’orientamento di questa Corte allorché il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza dell’e eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resiste essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonos l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); l’applicazione d suddetto principio al caso in esame comporta proprio l’inammissibilità del pr motivo di ricorso posto che la prova di cui il ricorrente lamenta l’inutilizzabi ha avuto incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza afferma concordemente dai giudici di merito sulla base del ritrovamento dello scooter
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ricorrente sul luogo della rapina, sulla inverosimiglianza della versione secondo la quale lo scooter sarebbe stato utilizzato da altro soggetto, e sulle risultanze dei tabulati telefonici e del sistema GPD sulla Fiat Panda in uso al ricorrente, tutt elementi su cui il ricorso non si confronta.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato; ai sensi dell’art. 616 cod. pro pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna g ricorrente ai pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29/05/2024