Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34981 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34981 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 04/02/2025 del TRIB. DELLA LIBERTA’ di Napoli; Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che si riporta alla memoria scritta e conclude per l’inammissibilità del ricorso.
uditi i difensori dell’imputato, avvocato COGNOME NOME e COGNOME NOME quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Napoli confermava la misura degli arresti domiciliari applicata nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXX in relazione alle ipotesi di reati di cui agli artt. 81 cpv. cp. 609 bis c.p. 61 n. 9 c.p. perchØ, quale medico dell’ RAGIONE_SOCIALE in servizio presso la RAGIONE_SOCIALE, con piø azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiva atti sessuali nei confronti di un detenuto.
2.Avverso la suindicata ordinanza XXXXXXXXXXXXXXXXX tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.
3.Deduce con il primo il vizio di carenza di motivazione, per la mancata valutazione critica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni, rappresentate come generiche, della persona offesa e il travisamento della prova. Sarebbe stato trascurato il profilo della particolare personalità della persona offesa, dalla storia clinica tortuosa e complessa anche per le difficoltà relazionali e familiari, e si contesta ogni coincidenza tra le affermazioni della ritenuta vittima e quella dei testi de relato, sul nucleo essenziale del racconto, come invece sostenuto dal tribunale. In proposito, si propone una apposita lettura RAGIONE_SOCIALE predette fonti assieme ad aspetti afferenti la descrizione dei luoghi e assieme alla considerazione della implausibilità dei fatti, oltre che alla carenza di minime coordinate spazio – temporali in cui si sarebbero svolti i fatti e alla inattendibilità della persona offesa.
4.Con il secondo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Il tribunale avrebbe dovuto tenere conto anche RAGIONE_SOCIALE modalità esecutive adottate dallo XXXXXXXXnello svolgimento della sua attività e del comportamento tenuto nei confronti degli altri detenuti, considerando in tal modo la circostanza per cui mai
sarebbe emerso da ciò un giudizio di pericolosità e di reiterabilità di analoghi reati. Il ricorrente Ł peraltro incensurato, si osserva, e si sarebbe trascurata una annotazione nella cartella clinica della vittima, inerente una visita effettuata dal ricorrente, con prescrizione di un farmaco durante la quale nulla sarebbe accaduto. Sarebbe inoltre modificato il contesto lavorativo e fattuale ove andrebbe attualmente ad operare il ricorrente. La misura non sarebbe quindi adeguata e proporzionata e il pericolo di reiterazione non sarebbe attuale e concreto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile. Va premesso che allorquando si deduca un vizio di manifesta illogicità della motivazione, come nel caso di specie, occorre: 1)individuare uno specifico passaggio argomentativo della decisione impugnata; 2) evidenziare come quel passaggio sia ‘in sØ’ formulato in maniera del tutto illogica – e tale evenienza, necessaria, deriva dalla peculiarità della natura del ricorso in RAGIONE_SOCIALEzione, che non riguarda i fatti della vicenda e relative valutazioni (come spesso si dimentica di considerare), ma esclusivamente ‘lo scritto’ in cui consiste la sentenza impugnata; 3) rappresentare le ragioni, logico giuridiche, e lo si ripete, non valutative dei fatti ( a meno che non si deduca lo specifico, peculiare, quanto assolutamente ben delimitato ‘travisamento della prova’), che evidenzierebbero la dedotta illogicità; 4) rappresentare le ragioni per cui, oltre alla illogicità emergerebbe anche il carattere ‘manifesto’ della stessa ovvero ‘l’evidenza’ immediata del difetto di logicità, quale conseguenza della mera lettura del passaggio argomentativo criticato;5) rappresentare i motivi per cui il vizio così dimostrato sarebbe altresì ‘decisivo’, nel senso di essere in grado di per sØ solo di alterare l’equilibrio motivazionale della sentenza, senza che essa possa reggere, sul piano logico-giuridico, attraverso ulteriori percorsi motivazionali, compresi nella medesima.
2.Le considerazioni sopra riportate trovano sintesi nell’indirizzo di legittimità per cui il vizio di manifesta illogicità, come quello di mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchØ siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n.24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n.12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n.47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). La valida proponibilità di un vizio di manifesta illogicità della motivazione, dunque, presuppone la sussistenza di una molteplicità di requisiti, specifici e di non semplice individuazione e illustrazione, che giustificano particolare attenzione prima di decidere di proporre ricorso e nel redigerne, poi, i contenuti.
Dunque, appare chiaro che con il ricorso in cassazione non si instaura un ulteriore grado di merito rispetto alla fase di cognizione o cautelare, nØ si focalizza l’attenzione sul processo o sul procedimento, quanto sulla sentenza o ordinanza. E’ questo il fuoco dell’impugnazione, di cui si devono cogliere o eventuali vizi di violazione di legge, che tendenzialmente presuppongono dati inequivoci e indiscutibili nella loro realtà, per i quali investigare la veste giuridica, o vizi di motivazione, che devono emergere dalla sentenza in sØ, quasi astraendone dall’oggetto ossia dai dati di merito, a menodi volere dedurre, secondo regole invero rigorose, il vizio di travisamento della prova.
Quanto al travisamento della prova, pure citato in ricorso, si evidenzia che in virtø della previsione di cui all’art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall’art. 8
della L. n. 46 del 2006, costituisce vizio denunciabile in cassazione anche l’errore cosiddetto revocatorio che cadendo sul significante e non sul significato della prova si traduce nell’utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio (cosiddetto travisamento della prova) (cfr. Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011 Ud.(dep. 11/05/2011 ) Rv. 250168 – 01). In altri termini, il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed Ł configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013 Ud.(dep. 26/11/2013 ) Rv. 257499 – 01 Giugliano). Ciò significa che l’esame del vizio in parola in sede di legittimità deve avere riguardo a specifici atti del giudizio e non al fatto nella sua interezza (cfr. Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018 Rv. 273911 – 01 Ndoja).
Sotto il profilo della dimostrazione del vizio in esame, la Suprema Corte ha altresì precisato che il ricorrente deve, a pena di inammissibilità, non solo indicare le ragioni per cui il dato travisato inficia e compromette la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione ma anche individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali su cui fa leva il motivo (cfr. Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 (dep. 14/03/2012) Rv. 252349)..
Va aggiunto che ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa Ł necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 (dep. 20/02/2018 ) Rv. 272406 01).
Il giudice di legittimità può rilevare il dedotto travisamento solo qualora la difformità emergente sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non Ł sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio (cfr. in motivazione, Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015 Rv. 262575 – 01 Cammarota).
5. Riguardo infine alla carenza o apparenza di motivazione, la prima e quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, COGNOME; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME) o che e graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, COGNOME); motivazione apparente, invece, e solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicita del discorso argomentativo su cui si e fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» ,(Sez. 11, n. 4787 del 10/11/1993, COGNOME), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, COGNOME; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, COGNOME; Sez. 1, n. 43433 dell’8/11/2005, COGNOME; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, COGNOME) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, COGNOME; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, COGNOME) e, piu in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME; nello stesso senso anche Sez. 4, n.
43480 del 30/09/2014, COGNOME, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell’ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio e meramente apparente – quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge – quando le argomentazioni in ordine al “fumus” del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarita del caso concreto).
Tutti i principi suesposti appaiono trascurati dal ricorrente nel dedurre i vizi in esame, atteso che non ha individuato rispetto a specifici passaggi motivazionali l’emergere di oggettive informazioni insussistenti e decisive, oppure trascurate completamente e, piuttosto, ha preferito dilungarsi in una complessiva ricostruzione del significato dei dati probatori citati; così da tracimare in una proposta di rivalutazione RAGIONE_SOCIALE circostanze processuali, come tale inammissibile in sede di legittimità. Infatti, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 Rv. 265482 – 01 Musso).
Posto dunque che ai fini in esame con il ricorso non deve proporsi una diversa prospettazione dei dati e della loro valutazione, ma deve incentrarsi, la critica, sull’atto ovvero, in questo caso, sulla ordinanza in quanto tale, ossia in quanto portatrice, di per sŁ, dei vizi ritenuti sussistenti e sopra sintetizzati nella loro essenza giuridica, si osserva che con la relativa motivazione i giudici hanno inquadrato il contesto autorizzativo in cui ha operato il ricorrente, per cui, da una parte, gli esami del tipo di quelli in questione andavano svolti fuori della sede penitenziaria, dall’altra, l’eventuale specifica attività di screening in cui si sarebbero tenute, secondo il ricorrente, le visite cui sottopose la persona offesa, riguardavano l’alto addome e non il basso addome. Come invece accaduto. Peraltro, mancherebbe, secondo il collegio della cautela, a conferma della complessiva abusività degli interventi sanitari in cui si inserirebbero le condotte ipotizzate, la necessaria documentazione organizzativo – attuativa di tale screening, sotto specie di previ protocolli organizzativi tra varie figure professionali, ed inoltre, in maniera pure questa significativa, il collegio della cautela evidenzia anche l’assenza di ogni traccia RAGIONE_SOCIALE due ecografie, del resto ammesse dall’indagato ( cfr. pag. 7 della ordinanza ). In tale quadro, di per sØ, lo si ripete, significativo della abusività ovvero arbitrarietà RAGIONE_SOCIALE visite, ben si innesta il racconto della persona offesa, di cui si evidenzia, altresì, da una parte, l’assenza di astio, sia perchØ neppure conosceva il nome del sanitario sia perchØ in origine si era limitata a rivelare i fatti mediante confidenze a personale della struttura, persino inizialmente comunicando al comandante, dr.ssa
XXXXXXX l’intenzione di non sporgere denunzia; dall’altra, la personalità, fragile ma lucida ( pag. 5), incline ad un comportamento sempre congruo rispetto al luogo e rispettoso, quale utile indice per l’elaborazione del giudizio di attendibilità e per spiegare, con il richiamo a tale fragile carattere, la condotta, inerte, tenuta in occasione RAGIONE_SOCIALE visite, così da comprendersi ragionevolmente l’assenza di richieste di aiuto pur contestata dalla difesa. I giudici hanno anche sottolineatola linearità del racconto, la dovizia di particolari, la precisa sequenza della condotta, ed hanno altresì evidenziato e spiegato come il racconto abbia offerto una precisa collocazione spazio temporale degli eventi, anche illustrando come a tale risultato si possa addivenire anche attraverso confronti con altre indicazioni dichiarative di riscontro di persone informate dei fatti e con taluni documenti ( cfr. da pagina 9). Non poco significativamente, sul piano della attendibilità della ritenuta vittima, si Ł anche evidenziata l’emersione, in sostanza, di tentativi di condotte analoghe nei confronti di altri detenuti.
8. Emerge dunque una motivazione organica, che peraltro risponde anche, congruamente, alle doglianze difensive, quali quelle inerenti alla personalità, alla mancata richiesta di aiuto, alla inverosimiglianza degli eventi, e che risulta tutt’altro che carente e tantomeno apparente, non potendo certo essere tale – come sembra proporsi in ricorso quella motivazione che non consideri tutti gli elementi prospettati dalla difesa ovvero non li legga secondo la lente di analisi proposta dalla stessa. Di contro, in assenza della specifica evidenziazione di profili motivazionali sia viziati che decisivi, come tali in grado – di per sØ – di ribaltare il complessivo equilibrio motivazionale, si rinviene una mera rivalutazione degli elementi di merito. In proposito Ł sufficiente aggiungere che, con specifico riferimento ai vizi di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchØ siano spiegate – come nel caso di specie – in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n.24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n.12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n.47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Consegue anche che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma Ł solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 e sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 cit.). Ancora, in tema di ricorso per cassazione, l’emersione di una criticità su una RAGIONE_SOCIALE molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (cfr. Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Ud.(dep. 11/10/2017) Rv. 271227 – 01).
Anche alla luce di tali principi, lo si ribadisce, emerge una motivazione congrua e coerente, priva di vizi rilevabili in questa sede.
9.Quanto infine al secondo motivo, i principi suesposti danno contezza della assenza di vizi anche in ordine alla conferma RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e della scelta della misura di cui alla ordinanza del Gip, siccome essa si fonda su una motivazione che congruamente valorizza ai predetti fini le modalità RAGIONE_SOCIALE condotte – peraltro vicine nel tempo -, sintomatiche di pervicacia, scaltrezza e sfruttamento del ruolo professionale rivestito. Del tutto adeguata e proporzionale alla gravità dei fatti appare quindi la misura domiciliare applicata, di cui i giudici hanno avuto cura di evidenziare, senza possibilità di smentita, la compatibilità con esigenze di studio e formazione prospettate dalla difesa. I dati sul punto prospettati dalla difesa attengono a profili di fatto e valutativi, non esaminabili in questa sede.
10. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così Ł deciso, 23/05/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.