Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5401 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5401 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TREVISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
v
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 189, commi 6 e 7 cod. strada e 367 cod. pen.
Rilevato che il ricorrente lamenta: 1. Erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen.; 2. Manifesta illogicità della motivazione quarto al trattamento sanzionatorio.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello;
rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata’ motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione. Invero, con argomentare logico, la Corte di appello ha evidenziato come il teste COGNOME, dopo avere descritto la dinamica del sinistro stradale nel quale aveva riportato lesioni unitamente ai componenti della sua famiglia suVauto sulla quale viaggiavano, avesse riconosciuto più volte, in fotografia e nel corso del dibattimento, l’imputato quale conducente della vettura che lo aveva colpito sulla fiancata dell’auto sospingendolo contro un palo.
Considerato che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l’erronea applicazione dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. sulla base di argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto.
Ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, Rv. 280601).
Ritenuto, quanto alle doglianze in tema di trattamento sanzionatorio, che le stesse si appalesano del tutto generiche a fronte dell’adeguata motivazione fornita dalla Corte di merito, in cui si è posto in rilievo la gravità del fatto negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precederti.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2024
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Il Consigliere estensore