Ricorso per Cassazione: Limiti alla Contestazione della Pena
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo baluardo per la difesa dei propri diritti nel sistema giudiziario italiano, ma i suoi confini sono ben definiti. Non è una sede dove si possono ridiscutere i fatti, ma un luogo dove si controlla la corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 4960/2024) ci offre un chiaro esempio di questi limiti, in particolare quando l’oggetto della contestazione è l’entità della pena inflitta.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito della condanna confermata dalla Corte d’Appello di Palermo, decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte. Le sue doglianze non riguardavano la ricostruzione dei fatti o la sua colpevolezza, ma si concentravano esclusivamente sul trattamento sanzionatorio. In altre parole, l’imputato riteneva che la pena comminata fosse eccessiva e ingiusta, contestando le valutazioni fatte dal giudice di merito sulla graduazione della pena base e sulla gestione delle circostanze attenuanti e aggravanti.
La Decisione della Corte sul ricorso per cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della “giustizia” della pena, ma si fonda su principi procedurali solidi che definiscono il ruolo e i poteri della Corte stessa. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Il Principio della Discrezionalità del Giudice di Merito
Il punto centrale della decisione è il rispetto della discrezionalità del giudice di merito (cioè il giudice di primo grado e d’appello) nella determinazione della pena. La legge affida a questi giudici il compito di valutare tutti gli elementi del caso – la gravità del fatto, la personalità dell’imputato, le circostanze del reato – per stabilire una sanzione equa. La Corte di Cassazione può intervenire solo se questa valutazione è viziata da un errore di diritto o da un ragionamento manifestamente illogico o arbitrario. Non è sufficiente che l’imputato, o persino un altro giudice, avrebbe potuto decidere per una pena diversa.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione di inammissibilità su diversi punti chiave:
1.  Mancanza di Specificità: Il ricorso è stato ritenuto generico. Non basta affermare che la pena è ingiusta; è necessario indicare con precisione dove il giudice di merito avrebbe commesso un errore logico o giuridico nel suo ragionamento.
2.  Sufficiente Motivazione: I giudici di merito avevano motivato la loro scelta usando espressioni come “pena congrua”. Secondo la Cassazione, tale formula è sufficiente, soprattutto quando la pena finale si colloca al di sotto della media prevista dalla legge per quel tipo di reato. Non è richiesta una motivazione analitica e dettagliata per ogni singolo aspetto della quantificazione.
3.  Inconsistenza delle Doglianze: Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), ma la Corte ha rilevato che tali circostanze erano già state concesse fin dal primo grado di giudizio, rendendo la doglianza palesemente infondata.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. Chi intende contestare l’entità della pena in sede di legittimità deve affrontare un onere probatorio molto arduo. È necessario dimostrare non una semplice divergenza di valutazione, ma un vero e proprio vizio logico-giuridico nella sentenza impugnata. La decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e fondati su precise violazioni di legge, evitando contestazioni generiche che si risolvono in una richiesta, inammissibile, di rivalutazione dei fatti.
 
È possibile contestare l’entità di una pena con un ricorso per cassazione?
Sì, ma solo in casi molto specifici. Il ricorso è ammissibile unicamente se si dimostra che la determinazione della pena da parte del giudice di merito è stata frutto di arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Non è sufficiente sostenere che la pena sia semplicemente troppo severa.
Cosa significa che una motivazione è sufficiente se usa espressioni come “pena congrua”?
La Corte di Cassazione ritiene che, soprattutto quando la pena inflitta è inferiore alla media prevista dalla legge per quel reato, formule sintetiche come “pena congrua” o “pena equa” siano adeguate per giustificare la decisione del giudice, senza che sia necessaria una motivazione dettagliata su ogni singolo aspetto del calcolo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4960 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4960  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a APRILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, è privo di specificità consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice de la graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazi agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorrett sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espress tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittal veda, in particolare, pag. 4);
osservato che le ulteriori doglianze, del tutto generiche sul mancato riconoscimento del circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., sono manifestamente infondate in qu smentite dall’avvenuto riconoscimento delle stesse fin dal primo grado di giudizio (si ved particolare, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 ottobre 2023.