Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3772 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 3772  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME, nato a San Giorgio a Cremano il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ORDINANZA del 11/09/2023 del TRIBUNALE DI NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con memoria depositata in data 08/12/2023. 
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di NOME, NOME NOME, NOME, conseguentemente confermando l’ordinanza applicativa della misura cautelare della
custodia in carcere del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 27/07/2023 in relazione alle imputazioni provvisorie di cui agli artt. 110, 56, 629, comma secondo, in relazione all’art. 628, comma terzo, n. 1) e 3) cod. pen., nonché art. 416-bis.1 cod. pen.
NOME, NOME e NOME hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di norme processuali in relazione all’art. 309, comma 9 e 10 cod. proc. pen., nonché art. 172 comma 3, cod. proc. pen. per essere stata l’udienza celebrata oltre i termini previsti per legge, con conseguente perdita di efficacia della misura; ricorre la nullità dell’udienza, atteso che il termine di c all’art. 172, comma 3, cod. proc. pen. attiene esclusivamente al deposito della decisione e non anche alla celebrazione dell’udienza che precede tale deposito.
2.2. Vizio della motivazione perché contraddittoria o manifestamente illogica, oltre che basata su travisamento della prova. I ricorrenti hanno dedotto la carenza di gravi indizi a proprio carico in ordine ai delitti oggetto di imputazione provvisoria In particolare la censura si è soffermata sulla impossibilità di ritenere credibile i racconto della persona offesa, con particolare riferimento agli elementi riportati e destinati a rendere specifica e individualizzante la dichiarazione relativa alla presenza effettiva dei ricorrenti il giorno in cui veniva asseritamente posta in essere la richiesta estorsiva.
 Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
 Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, oltre che non consentiti.
In via preliminare deve essere esaminato il motivo processuale proposto.
La censura articolata è manifestamente infondata. Il Tribunale ha correttamente affrontato la questione devoluta dalla difesa, richiamando la costante giurisprudenza di questa Corte in considerazione della natura del termine di dieci giorni, che certamente non si può definire, anche quanto alla fissazione dell’udienza, un termine libero, con conseguente applicazione del disposto di cui all’art. 172, comma 3, cod. proc. pen. In tal senso, si deve ribadire che la scadenza in giorno festivo del termine di dieci giorni previsto per la richiesta di riesame dell misure cautelari ne comporta la proroga di diritto al giorno successivo non festivo (Sez. 3, n. 46392 del 17/02/2017, Sestito, Rv. 271793-01), principio certamente applicabile anche al caso in esame e pienamente rispettato anche nella fissazione della udienza di trattazione e definizione della richiesta di riesame, adempimenti collegati nella sequenza procedimentale e tempestivamente posti in essere nel caso in esame (Sez. 2, n. 3445 del 13/11/2020, COGNOME, Rv., 280610-01; Sez. 2, n.
2  GLYPH
11112 del 04702/2020, COGNOME, Rv. 278525-01; Sez. 3, n. 46392 del 17/02/2017, Sestito, Rv. 271793-01).
Quanto al secondo motivo di ricorso giova ribadire il costante principio di diritto secondo il quale in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976-01, Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012-01, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698-01).
Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, non potendosi risolvere il vaglio della Corte di cassazione in una non ammissibile analisi di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione ritenuta assente e in violazione di legge, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, 276976-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01). Ed è esattamente questo il caso in esame, anche considerato che i ricorrenti in concreto neanche deducono una violazione di legge, articolando nella sostanza un motivo di merito sostenendo una versione alternativa quanto alle dichiarazioni rese dalla persona offesa ed al chiaro riconoscimento dei soggetti agenti che provvedevano ad inoltrare la richiesta estorsiva. Dichiarazioni dalle quali è stata desunta in modo logico ed argomentato la presenza del ricorrenti in occasione della formulazione delle richiesta estorsiva, con azioni coordinate e poste in essere anche congiuntamente, con vaglio analitico anche delle giustificazioni fornite (irrilevanza della documentazione prodotta in copia, non solo perché mera copia, ma soprattutto perché semplicemente indicativa dell’acquisito di un biglietto, ma non della assenza dal territorio dello Stato per tutto il periodo di riferimento).
Il Tribunale ha puntualmente motivato sul tema oggetto di motivo di ricorso, evidenziando specificamente il contesto e le modalità della condotta imputata, il ruolo dei singoli ricorrenti, le numerose evidenze sul punto. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta limitandosi a proporre una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (pag. 4 e 5 dell’ordinanza
impugnata, con particolare riferimento all’assenza di qualsiasi intento calunniatorio, considerate le modalità di emersione della notizia di reato e la provenienza sociale dei ricorrenti, anche a sostegno della particolare pregnanza delle indicazioni fornite dal padre del denunciante, persona nota nell’ambiente criminale che cercava prima di farsi valere da solo per evitare le richieste estorsive poste nei confronti del figlio nonché quanto alla portata ed univocità delle dichiarazioni rese in assenza di qualsiasi travisamento, oltre che in relazione alla ricostruzione dei complessi rapporti intercorrenti tra diverse consorterie criminali per manifestare la propria ingerenza sulle attività commerciali e sul controllo del territorio).
I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 21 dicembre 2023.