Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2816 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2816 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME impugna la sentenza in data 26/01/2023 della Corte di appello di Mi che ha confermato la sentenza in data 03/12/2021 del Tribunale di Milano, che lo condannato per il reato di cui all’art. 640 cod. pen..
Deduce:
Violazione di legge in relazione all’art. 640 cod. pen..
Vizio di motivazione per omessa valutazione di prove decisive, con rigu all’attendibilità della persona offesa;
2.1. La difesa ha fatto pervenire memorie a difesa dell’ammissibilità del ricorso.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per plurime ragioni.
3.1. Anzitutto, entrambi i motivi sono la pedissequa riproduzione delle identiche q sollevate con l’impugnazione di merito, correttamente risolte dalla Corte di appello (a 5, 6 e 7 della sentenza impugnata) e oggi riproposte con il ricorso davanti al giu legittimità senza un reale confronto con le ragioni argomentate così come espo provvedimento in esame.
A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che “è inammiss ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli gi appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i mot considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, Sentenza n. 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 2551 06/03/2019, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).
3.2. In conseguenza di quanto appena esposto, i motivi di ricorso si riso un’inammissibile proposta di un valutazione delle emergenze processuali alternativa dei giudici della doppia sentenza conforme, senza che sia esposte censure scrutinabil di legittimità.
Vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono ded censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio igno esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa con del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la per l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei sig probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessor probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Car Rv. 280747 – 01).
3.3. Sempre nel novero delle deduzioni di merito si inscrive anche la doglian mancata valutazione di tutte le argomentazioni esposte con il ricorso, nel caso
manifestamente infondata. Una doglianza siffatta, invero, si risolve in una valut merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto in prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non h di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente co
A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabi sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva argomentativa della sentenza», (Sez. 4 – , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. 20 3, Lakrafy, Rv. 284096 – 01; Sez. 5 – , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02 Currà, Rv. 275500 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2023
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