Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44912 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44912 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME *NOME*CODICE_FISCALE) nato a PAGANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il motivo di ricorso con il quale la difesa dell’imputato eccepisce violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione ai canoni di prova (dichiarazioni della persona offesa, immagini di videosorveglianza, annotazioni di P.G. e rinvenimento del motociclo) sui quali è stata affermata la penale responsabilità del ricorrente in relazione ai contestati reati di rapina, ricettazione e violazione della legge sulle armi non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente ed inoltre, detta motivazione, non è certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 – 7);
che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito;
che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 novembre 2024.