Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13764 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13764 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 24/06/1990
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parzial riforma della pronuncia emessa in data 18 marzo 2013 dal Tribunale di Modena, ha rideterminato la pena, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ad anni tr mesi quattro di reclusione ed euro 16.000 di multa nei confronti dell’imputato NOME COGNOME in ordine al solo reato di cui all’art. 73, comma 1 bis, D.P.R. n. 309/19 commesso in Modena il 30 settembre 2012. Ha dichiarato, altresì, estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all’art. 73, comma 4, D.P.R. n. 309/1990. infine, confermato la confisca e la distruzione dello stupefacente e l’espulsione dal Stato dello straniero condannato a pena espiata.
Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia propone ricorso per cassazione, articolato in due distinti motivi.
Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. pro pen., nullità della sentenza per difetto di motivazione, in relazione alla manca assoluzione dell’imputato ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen. sulla base di un solo indizio.
Con il secondo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. violazione di legge, in ordine alla mancata riqualificazione dell’addebito nell’ip di cui al comma 5 dell’art. 73 D.P.R. 309/1990, nonché all’estinzione dello stesso pe intervenuta prescrizione ex art. 157 cod. pen.
Con successiva memoria, il ricorrente insiste nell’annullamento della sentenza impugnata, ribadendo quanto sostenuto nei motivi di ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il primo profilo di doglianza si concreta in censure non consentite dall legge in questa sede di legittimità, posto che si tratta di deduzioni generich aspecifiche, che non si confrontano con la sentenza impugnata che, invece, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie immune da vizi logico-giuridici; in sostanza, il motivo omette di assolvere alla ti funzione dell’impugnazione, mediante una critica argomentata.
La Corte territoriale con esaustiva motivazione ha escluso, considerato i complessivo quadro probatorio, che altri soggetti, e cioè il coinquilino italiano coppia di sublocatori sudamericani, ignari che nella stanza dell’imputato vi fos nascosta la sostanza stupefacente, abbiano potuto riporre nell’armadio posto nella stanza occupata dall’imputato, approfittando della sua assenza. A ciò la sentenza è
giunta vagliando i diversi indizi costituiti dalla valorizzazione dell’effettiva ign per i sublocatori, della presenza dello stupefacente manifestata dalla inizi informazione errata sulla destinazione ai propri figli della stanza dell’imputato quanto al coinquilino, dalla conoscenza solo recente dell’imputato delle sue abitudin con la conseguente inverosimiglianza della scelta di nascondere lo stupefacente nella stanza dello stesso e dentro il suo armadio. Pertanto, il fatto di reato è stato rit che potesse essere addebitato solo ed esclusivamente al Kacani (fogli 4 e 5 della sentenza impugnata) (cfr. Cass., SS. UU., n. 33748/2005, Rv. 231678; Cass., Sez. I, n. 8863/2020, Rv. 280605; Cass., Sez. V, n. 29877/2020, Rv. 279699).
Con riguardo al secondo motivo di ricorso, i giudici del gravame, confermando la penale responsabilità dell’imputato limitatamente al reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina, hanno confermato la decisione di primo grado la quale aveva escluso, senza impugnazione sul punto, la riqualificazione del fatto ascrittog nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 D.P.R. 309/1990, in considerazione del capacità psicotropa dello stupefacente rinvenuto nell’appartamento.
Deve ricordarsi che tra le cause specifiche di inammissibilità contemplate dall’ar 606, co. 3, cod.proc.pen., vi è il caso in cui il ricorso venga proposto per viola di legge non dedotte con i motivi di appello, salvo il ricorso per saltum ai sensi art. 569 e, atteso il richiamo alli art. 609, 2° co., che non si tratti di questioni anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo e di quelle che non sarebbe stat possibile dedurre in grado di appello.
La giurisprudenza ha, da ultimo, specificato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 606, 3° co., per contrasto con gl 24, 111, 7° co. Cost., nella parte in cui dispone che il ricorso per cassazione propos per violazione di legge non dedotte con i motivi di appello è inammissibile, perché disposizione appena richiamata detta una disciplina ragionevole di regolazione del diritto di ricorrere per cassazione per violazione di legge contro le sentenze e con i provvedimenti sulla libertà personale, limitandolo, per ragioni di funziona complessiva del sistema, soltanto per il caso in cui la parte abbia inteso adire tut tre i gradi di giudizio ( C., Sez. II, 22.11.2006, in CED Cassazione, 235504).
All’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., seg per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle amm
Così deciso in Roma il 25 marzo 2025.