Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31827 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31827 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 14/01/2003 in MAROCCO
avverso l’ordinanza in data 21/03/2025 del TRIBUNALE DI BOLOGNA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
audita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 21/03/2025 del Tribunale di Bologna che, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza in data 28/02/2025 del Gip del Tribunale di Rimini, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di rapina pluriaggravata e di indebito utilizzo di carta di pagamento.
Dedurre:
2.Vizio di motivazione per omessa valutazione delle censure avanzate dalla difesa. Con un unico motivo d’impugnazione il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Bologna per carenza, illogicità e difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cpp, per il mancato esame o per l’esame incongruo dei plurimi profili esposti con l’istanza di riesame.
In particolare, la difesa evidenzia che con l’istanza di riesame aveva sottolineato l’incongruenza del quadro orario degli accadimenti: l’indagato era stato dimesso dal pronto soccorso alle ore 16,23 e, tra le 17,11 e le 17,16, risultava già presente presso la stazione dei Carabinieri di Riccione per formalizzare una denuncia. Tali dati, secondo la difesa, rendevano impossibile che egli avesse potuto commettere la rapina, che la persona offesa aveva collocato ‘intorno alle 17,00’ a Riccione, in luogo distante circa 25 minuti a piedi.
Osserva che il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto l’orario indicato dalla persona offesa meramente ‘indicativo’ e ‘approssimativo’, valorizzando le sue dichiarazioni pur rese in condizioni di stress , e senza confrontarle con i dati oggettivi emergenti dagli atti. La censura difensiva sottolinea come tale motivazione sia illogica, poichØ fonda la valutazione di gravità indiziaria su un orario incerto, senza riscontro concreto, a fronte di risultanze documentali di segno contrario.
Ancora, la difesa precisa che con l’istanza di riesame aveva evidenziato la rilevanza
di un filmato in cui l’indagato, ripreso poco dopo i fatti, non aveva con sØ alcuna borsa, elemento incompatibile con la commissione della rapina denunciata.
Secondo il ricorrente, il Tribunale non ha esaminato adeguatamente tale circostanza, limitandosi a ritenere piø credibile la versione della persona offesa. Il ricorso censura l’omessa valutazione di tale elemento che si considera dirimente.
Infine, la difesa specifica che con l’istanza di riesame aveva contestato la proporzionalità della misura applicata, osservando che il provvedimento cautelare non dava conto della gravità del reato e delle esigenze cautelari concrete.
Secondo il ricorrente il Tribunale ha motivato in maniera scarna e generica, affermando soltanto che ‘la misura disposta Ł del tutto proporzionale alla gravità dei delitti per i quali Ł stata disposta’, senza un’analisi specifica. Il ricorso, sul punto, la violazione dell’art. 111 Cost., per difetto assoluto di motivazione in ordine alla proporzionalità della misura restrittiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ manifestamente infondato e perchØ si risolve in censura di merito, intese a prospettare una ricostruzione dei fatti e una valutazione delle esigenze cautelari alternativa a quella dei giudici del riesame.
1.1. La manifesta infondatezza attiene alla denuncia del vizio di omessa motivazione, smentita dalla lettura dell’ordinanza, che affronta puntualmente e compiutamente tutte le questioni prospettate dalla difesa.
Il tribunale ha spiegato che il GIP ha applicato misura cautelare custodiale nei confronti dell’indagato, ritenuto responsabile di una rapina aggravata commessa in danno di una donna. La ricostruzione dei fatti, fondata sulle denunce delle persone offese, sulle dichiarazioni di testimonianze oculari e sulla visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza, evidenzia che l’indagato, dopo aver aggredito la vittima impossessandosi della borsa, si Ł dato alla fuga, venendo ripreso dalle telecamere in orario immediatamente successivo al fatto e individuato anche per il possesso di una cartellina blu, ossia un oggetto che un testimone oculare aveva visto portare dal rapinatore e che veniva poi nella disponibilità dell’indagato. Altre acquisizioni (ingresso in tabaccheria alle ore 18.11, uso della carta elettronica della vittima alle ore 18.12 e tentativo di prelievo alle ore 18.16) hanno confermato la successione temporale degli eventi e la riferibilità della condotta all’imputato, già condannato per fatti analoghi.
La difesa, con l’istanza di riesame, ha contestato l’identificazione dell’imputato, sostenendo l’assenza di certezza in ordine all’attribuibilità delle immagini, la mancata coincidenza temporale con l’orario indicato dalla persona offesa e l’assenza di capacità fisica dell’indagato di compiere l’azione e la fuga, per le condizioni di salute
Il Tribunale ha ritenuto tali deduzioni infondate. Quanto all’identificazione, ha rilevato che i filmati, i riscontri oggettivi e le osservazioni dei testimoni oculari consentono di riconoscere l’imputato senza margini di dubbio, anche valorizzando il particolare della cartellina blu, riscontrato in piø momenti. Quanto alla questione dell’orario, ha sottolineato che la collocazione approssimativa offerta dalla persona offesa Ł compatibile con la successione documentata dei fatti (dalle 17.38 della registrazione fino alle 18.16 dei tentativi di utilizzo della carta), sicchØ non sussistono contraddizioni idonee a scalfire la gravità indiziaria. In ordine alle condizioni fisiche, ha osservato che l’indagato era perfettamente in grado di muoversi, come dimostrato dalla fuga ripresa in video e dalla successiva attività in tabaccheria e presso lo sportello ATM.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha richiamato la reiterazione e la gravità
delle codotte, la pervicace violazione delle regole ei precedenti penali specifici, evidenziando come le misure meno afflittive non sarebbero idonee ad arginare la concreta ed attuale pericolosità dell’indagato. Ha escluso, pertanto, la praticabilità di soluzioni diverse dalla custodia in carcere, ritenuta proporzionata alla gravità del titolo di reato e dei fatti contestati, oltre che necessaria per prevenire ulteriori condotte delittuose.
Così evidenziata la manifesta infondatezza della censura di omessa motivazione, non può che rilevarsi come le argomentazioni svolte con il ricorso si risolvano nella mera reiterazione delle identiche questioni di merito sollevate con il riesame, il cui scrutinio Ł precluso al giudice di legittimità.
Invero, a fronte di una motivazione adeguata, completa, logica e non contraddittoria, il ricorrente si oppone argomentazioni e valutazioni di merito, senza dedurre argomenti astrattamente riconducibili ad alcuno dei vizi esaminabili in sede di legittimità.
A tal proposito, va ricordato che, in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione Ł ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME Rv. 252178).
Quanto esposto porta alla dichiaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. merluzzo. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 10/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME