Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29151 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29151 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LIVORNO il 07/03/1983
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Considerato che COGNOME NOME propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, indicate in epigrafe, di conferma della sentenza emessa il 29 giugno 2020 dal Tribunale di Livorno, con la quale l’imputata è stata condannata per i reati di cui agli artt. 110, 61 n. 5,56,624 bis, commi 1 e 3,625, comma 1, n. 2 cod. pen. commessi in Livorno il 3 e il 5 febbraio 2019 con recidiva reiterata, specifica infraquinquennale;
considerato che, con il primo motivo, deduce vizio di motivazione rispetto ai motivi di appello con i quali si rappresentava che la COGNOME si fosse attivata per restituire la refurtiva e che non vi fosse alcun riscontro circa il fatto che foss stata l’imputata a procurarsi la chiave dell’abitazione della persona offesa; che, con il secondo motivo, deduce erronea applicazione degli artt. 110,624 bis,625 cod. pen. per difetto di prove circa l’elemento oggettivo e soggettivo dei reati contestati; che, con il terzo motivo, deduce erronea applicazione degli artt. 114, 62, n. 6cod. pen. e vizio di motivazione sul punto, avendo i giudici omesso di considerare che la COGNOME fosse solo la compagna dell’autore materiale del delitto e e che, comunque, avesse avuto un ruolo marginale;
considerato che i motivi di ricorso risultano meramente reiterativi di analoghe doglianze sottoposte al giudice di appello, che ha puntualmente esaminato tutti i motivi di appello fornendo ampia replica alle pagg.5-6 della motivazione della sentenza impugnata;
considerato, con particolare riferimento al ruolo della ricorrente, la palese concausalità della condotta descritta dai giudici di merito, con la quale il ricorso non si confronta;
considerato, con riguardo al trattamento sanzionatorio, che il ricorso omette di confrontarsi con la motivazione fornita a pag.6 della sentenza impugnata;
considerato, dunque, che la ricorrente si è, nella sostanza, limitata a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte di legittimità come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici; la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109 – 01);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
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