Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28794 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28794 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CATANIA il 28/11/1993
avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME Salvatore COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, com
5, d.P.R. 309/90
Rilevato che la difesa contesta l’affermazione di penale responsabilit dell’imputato, deducendo, nei motivi di ricorso articolati, violazione di legg
vizio di motivazione in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; erron valutazione degli elementi indiziari e travisamento della prova; violazio
dell’art. 430, comma 2, cod. proc. pen.
Considerato che le doglianze proposte non rientrano nel numerus clausus
delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutaz della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudi
merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione o siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar
conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudic
secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disam
completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità. Ta desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 4 della sentenza, laddove ha posto in rilievo le circostanze conducenti ai fini de ritenuta destinazione alla vendita e cessione della sostanza stupefacente cadu in sequestro (quantitativo detenuto in diverse parti dell’abitazione; suddivisi in 22 involucri; rinvenimento di materiale per il confezionamento dello stupefacente; possesso di una rilevante somma di danaro suddivisa in banconote di vario taglio). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichia inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2025.