Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28473 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28473 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Relatore –
Sent. n. sez. 1105/2025 UP – 09/07/2025 R.G.N. 17087/2025
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a COGNOME il 22/09/1955
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udito il difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME in chiesto lÕaccoglimento dei motivi di ricorso e dei motivi nuovi, con ogni
sostituzione dellÕAvv. NOME COGNOME che ha conseguente statuizione.
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 14/11/2024, parzialmente riformando la sentenza del 23/04/2021 del Tribunale di Catania, ha riqualificato il fatto ascritto a COGNOME NOME ai sensi
dellÕart. 648 cod. pen., rideterminando la pena in anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1000,00 di multa, con conferma nel resto.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, COGNOME NOME, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dellÕart. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e di norme processuali, oltre che vizio della motivazione ai sensi dellÕart. 192 cod. proc. pen. in ordine al capo e) della rubrica, atteso che la Corte di appello ha ritenuto la responsabilitˆ del ricorrente solo ed esclusivamente sulla base delle captazioni riportate da pag. 8 a pag. 10; gli elementi in tal senso valutati dalla Corte di appello si caratterizzano per intrinseca debolezza, essendosi la decisione basata solo ed esclusivamente sulle captazioni, strumento probatorio di per sŽ debole e caratterizzato nel caso di specie da linguaggio criptico. Il ricorrente ha in tal senso contestato il riferimento alla dizione alla Òmacchina piccolinaÓ ed alle conseguenze valutative che se ne sono tratte; sono poi mancate captazioni successive che possano ritenersi indicative della responsabilitˆ del ricorrente; manca qualsiasi prova di un qualsiasi accordo tra il ricorrente, COGNOME ed altri quanto alla consegna del mezzo in questione rappresentato da un escavatore con braccio meccanico.
2.2. Vizio della motivazione perchŽ mancante in ordine al terzo motivo di appello, con il quale si era anche chiesta la riqualificazione del fatto ai sensi dellÕart. 624 cod. pen., con conseguente necessitˆ di giungere alla declaratoria di prescrizione del reato ascritto, atteso che il COGNOME poteva al massimo essere ritenuto il soggetto che consegnava i mezzi (con ampio richiamo al motivo di appello ed alle argomentazioni proposte).
2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione ed erronea applicazione del disposto di cui allÕart.99 cod. pen. in ordine alla ritenuta ricorrenza della recidiva, attesa la risalenza nel tempo dei precedenti e la sostanziale apparenza della motivazione sul punto.
2.4. Vizio della motivazione perchŽ manifestamente illogica in relazione allÕart. 62cod. pen.; la Corte di appello ha del tutto omesso di considerare gli altri elementi allegati dalla difesa a tal fine, con particolare riferimento alla estrema distanza tra il fatto contestato
e i precedenti e la mancanza di qualsiasi protagonismo criminale, in assenza di ulteriori canali di contatto diversi da La Rocca Mario; tali circostanze erano da ritenere sintomatiche di una scarsa articolazione illecita, mentre non era stata affatto considerata la vetustˆ del mezzo. La Corte di appello aveva poi considerato fatti eccentrici e successivi alla data di commissione del reato ascritto.
2.5. In data 17/06/2025 il difensore del ricorrente ha depositato due motivi nuovi. Con il primo motivo ha richiamato elementi a sostegno del terzo motivo di ricorso, in ordine alla omessa motivazione quanto alla richiesta di riqualificare il fatto ascritto al Fossari ai sensi dellÕart. 624 cod. pen.; con il secondo motivo di ricorso ha richiamato le argomentazioni giˆ spese quanto alla asserita ricorrenza di violazione di legge per aver riconosciuto in sede di trattamento sanzionatorio la recidiva ex art. 99 per come imputata.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso è inammissibile perchŽ proposto con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati.
Il primo motivo di ricorso non è consentito, in quanto totalmente reiterativo, in assenza di reale confronto con la motivazione, risolvendosi nel tentativo di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01). Deve essere, in tal senso, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con lÕappello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per lÕinsindacabilitˆ delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericitˆ delle doglianze che, cos’ prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimitˆ ha, infatti, chiarito che il ricorso di
cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con lÕappello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicitˆ della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01).
Il ricorrente si è limitato a contestare lÕinterpretazione delle captazioni, cos’ proponendo una lettura del tutto parcellizzata ed aspecifica dellÕesito del giudizio. La Corte di appello, difatti, ha esplicitamente affrontato il tema del portato delle captazioni, con motivazione del tutto immune da illogicitˆ manifesta o aporie, in assenza di violazione di legge (si veda in tal senso pagg. 8 e seg. dove è stato valorizzato il portato delle captazioni, con una ricostruzione di contesto logica e chiara, richiamando le plurime attivitˆ illecite emerse dai dialoghi, assolutamente indicative della condotta ascritta e riqualificata ai sensi dellÕart. 648 cod. pen., le articolate relazioni tra i diversi soggetti coinvolti nelle attivitˆ imputate, il chiaro interesse per tali attivitˆ da parte di soggetti di rilevante spessore criminale oggetto di osservazione e controllo da parte del personale operante, il riscontro, quanto allÕinequivoco portato delle captazioni, rappresentato dalle successive attivitˆ di perquisizione e sequestro) correlando lÕesito captativo con le successive attivitˆ di osservazione e controllo come riferite dal teste COGNOME che avevano condotto al fermo e perquisizione dellÕautoarticolato che trasportava il mezzo oggetto di imputazione (con analisi puntuali delle caratteristiche del mezzo, delle modalitˆ di carico e trasporto in senso del tutto conforme a quanto emerso dalle captazioni). Il ricorrente, dunque, non ha specificamente contestato lÕ motivazionale della Corte di appello, con ci˜ proponendo una censura caratterizzata anche da genericitˆ, essendosi limitato a non condividere la valutazione effettuata dai giudici di merito quanto al contenuto delle captazioni, valutazione che rappresenta, per come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, una questione di fatto.
In tal senso, si deve ribadire che lÕinterpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non pu˜ essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicitˆ e irragionevolezza
della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare unÕinterpretazione del significato di unÕintercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformitˆ risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, DÕAndrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, COGNOME, Rv. 267650-01). EÕ consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato lÕimputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con lÕavvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dallÕart. 192, comma 2, cod. proc. pen., come avvenuto nel caso di specie, anche attesa la particolaritˆ delle circostanze emerse, ovvero il recupero del mezzo asseritamente giˆ venduto, per questioni legate agli equilibri di zona e controllo del territorio, con un chiaro ruolo risolutivo svolto dal ricorrente, compiutamente valorizzato dalla Corte di appello nel ritenere integrata la condotta per come riqualificata (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278611-01; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 278314-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260842-01).
Il secondo motivo di ricorso è generico, oltre che non consentito in quanto totalmente reiterativo. La aspecificitˆ della censura emerge dalla lettura correlata del motivo di appello quanto alla riqualificazione della condotta ascritta e la motivazione sul punto adottata dalla Corte di appello.
Difatti, il ricorrente aveva introdotto il tema della riqualificazione della condotta sia con riferimento allÕart. 648 cod. pen., che con riferimento allÕart. 624 cod. pen. La motivazione resa dalla Corte di appello sul punto rende palese come la riqualificazione del fatto, proprio su stimolo della difesa, ai sensi dellÕart. 648 cod. pen. per le argomentazioni e valutazioni effettuate, escludeva di per sŽ la possibilitˆ di accedere alla ipotesi alternativa di riqualificazione
congiuntamente proposta con il motivo di appello dalla difesa. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta effettivamente.
Il terzo motivo di ricorso è generico in assenza di confronto con la specifica motivazione resa dalla Corte di appello sul punto (pag. 11 in relazione alla presenza di plurimi precedenti specifici, considerati indice di una propensione non occasionale al delinquere) essendosi limitato il ricorrente a lamentare in modo del tutto aspecifico una non corretta considerazione dei precedenti posti a carico del ricorrente, senza neanche indicare puntualmente tali precedenti, omettendo una reale considerazione critica e specifica quanto alla valutazione della Corte di appello. Sul punto, va ribadito che il ricorso per cassazione deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica, non potendosi pertanto limitare a generiche critiche di dissenso sulla risposta fornita dal giudice di appello alle questioni sollevate con il gravame. Ne consegue che lˆ dove sia censurata la valutazione da parte del giudice dell’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame è onere del ricorrente specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisivitˆ del motivo al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimitˆ (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C, Rv. 275853-01).
Il quarto motivo di ricorso non è consentito in assenza di effettivo confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha ritenuto insussistenti elementi valorizzabili in senso positivo a favore del ricorrente, tenendo conto non solo della sua biografia criminale, ma anche delle caratteristiche della condotta imputata. Il giudice di appello ha correttamente applicato i principi sul tema affermati dalla giurisprudenza di questa Corte. In tal senso, si deve ribadire il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche pu˜ essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62, cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato e devono comunque emergere elementi valorizzare in senso positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489-01; Sez. 1,
n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270896-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610-01). Quindi, ai fini del diniego del beneficio, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, COGNOME, Rv. 25617201, che ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonchŽ al suo negativo comportamento processuale). Si deve in conclusione ribadire che Òl’obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, COGNOME, Rv. 245241-01).
I motivi nuovi sono conseguentemente inammissibili. LÕinammissibilitˆ dei motivi originari del ricorso per cassazione non pu˜, difatti, essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per lÕimprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277850-01; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, Montante, Rv. 275158-01).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 09/07/2025.
La Cons. Est.
La Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME Turtur