Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28003 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28003 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Napoli il 05/05/1959
avverso la sentenza emessa il 05/03/2025 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 marzo 2023 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, procedendo con rito abbreviato, giudicava NOME COGNOME colpevole dei reati ascrittigli ai capi A (art. 10, comma 2, decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48) e B (art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – cod. strada), commessi a Napoli il 27 ottobre 2020, condannandolo l’imputato alla pena di sei mesi di arresto e 2.100,00 euro di ammenda.
Con sentenza emessa il 5 marzo 2025 la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi sull’impugnazione proposta da NOME COGNOME confermava la decisione appellata e condannava l’imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali.
I fatti di reato ascritti a NOME COGNOME ai capi A e B, nella loro consistenza materiale, appaiono incontroversi e non sono contestati dall’imputato.
Le ipotesi di reato contestate a NOME COGNOME riguardano l’attività di posteggiatore abusivo svolta dall’imputato, nella zona dell’Ospedale “INDIRIZZO” di Napoli, compresa tra la INDIRIZZO e la INDIRIZZO in violazione del provvedimento di inibizione irrogato dal Questore di Napoli il 14 ottobre 2020, che veniva notificato al ricorrente il 21 ottobre 2020, che gli impediva di accedere a tale area urbana per un periodo di nove mesi, che scadevano il 20 luglio 2021.
I fatti contravvenzionali controversi, in particolare, venivano accertati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli il 27 ottobre 2020, alle ore 13.36, nel corso di un controllo eseguito nell’area urbana dove era ubicato l’Ospedale INDIRIZZO” di Napoli, nelle cui adiacenze operava, quale posteggiatore abusivo, il ricorrente.
Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, l’imputato veniva condannato alle pene di cui in premessa.
Avverso la sentenza di appello l’imputato NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica censura · difensiva.
Con questa doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 10 decretolegge n. 14 del 2017, e 6, commi 2-bis, 3 e 4, legge 13 dicembre 1989, n. 401,
conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione dell’ipotesi di reato contestata al ricorrente al capo A della rubrica, che veniva censurata sotto il profilo dell’assenza di prova del rispetto del termine di quarantotto ore relative al provvedimento emesso nei confronti di NOME COGNOME dal Questore di Napoli dal Questore di Napoli il 14 ottobre 2020.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.
Occorre premettere che il ricorso proposto da NOME COGNOME pur denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della decisione impugnata, chiede il riesame della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Napoli, relativamente al reato ascritto al ricorrente al capo A, ex art. 10, comma 2, decreto-legge n. 14 del 2017, nel rispetto delle emergenze probatorie.
Tuttavia, il riesame invocato è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01; Sez. 2, n. 9242 dell’08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 – 01).
Tanto premesso, deve osservarsi che la Corte di appello di Napoli evidenziava che il compendio probatorio acquisito nell’immediatezza dei fatti, tenuto conto degli accertamenti svolti dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli il 27 ottobre 2020, alle ore 13.36, relativamente all’ipotesi contravvenzionale di cui al capo A, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all’imputato. Infatti, tali verifiche consentivano di accertare che, al momento del controllo dei militari, COGNOME svolgeva l’attività di posteggiatore abusivo nelle adiacenze dell’INDIRIZZO” di Napoli, in un’area compresa tra la INDIRIZZO e la INDIRIZZO in violazione del divieto di
accesso a una delle aree di cui all’art. 9, decreto-legge n. 14 del 2017, adottato dal Questore di Napoli il 14 ottobre 2020, notificato al ricorrente il 21 ottobre 2020.
Né rilevano, in senso contrario, le censure difensive riguardanti l’insussistenza della prova del rispetto del termine di quarantotto ore relative al provvedimento emesso dal Questore di Napoli nei confronti dell’imputato Questore di Napoli il 14 ottobre 2020.
Deve, invero, rilevarsi che dall’atto di impugnazione non sono evincibili gli elementi indispensabili per il vaglio giurisdizionale richiesto nell’interesse di NOME COGNOME non risultando specificata la sequenza degli atti in relazione alla quale si sarebbe concretizzata la violazione dedotta, che non veniva menzionata nemmeno per relationem. Ne consegue che la difesa del ricorrente censurava la legittimità della sequenza procedimentale culminata nel provvedimento emesso dal Questore di Napoli il 14 ottobre 2020, senza fornire alcuna indicazione defensionale utile a individuare quale passaggio della procedura amministrativa censurata era inficiata da vizi incidenti sul divieto di accesso adottato ex art. 10, comma 2, decreto-legge n. 14 del 2017.
Ne discende che, relativamente al profilo censorio dedotto, riguardante la legittimità del procedimento di irrogazione del provvedimento di inibizione notificato al ricorrente il 21 ottobre 2020, la doglianza risulta prospettata in palese violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, così come canonizzato dalla giurisprudenza di legittimità, da tempo, consolidata (tra le altre, Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 265053 – 01; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, COGNOME Rv. 263601 – 01; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723 – 01).
A queste considerazioni deve aggiungersi che, nell’atto di appello presentato nell’interesse di NOME COGNOME, presso la Corte di appello di Napoli, non risultava dedotta l’assenza di prova del rispetto del termine di quarantotto ore relative al provvedimento adottato dal Questore di Napoli il 14 ottobre 2020 e notificato al ricorrente il 21 ottobre 2020.
Tutto questo non può che comportare, ulteriormente, l’inammissibilità della censura difensiva in esame, rilevante ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., risultando la doglianza sulla procedura applicativa del divieto di accesso, adottato ex art. 10, comma 2, decreto-legge n. 14 del 2017, dedotta nell’interesse del ricorrente, per la prima volta, con l’atto di impugnazione in esame.
5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 15 luglio 2025.