Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24971 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24971 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 01/07/1976
avverso l’ordinanza del 05/02/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Palermo udita la relazione svolta dal Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del PG, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
letta la successiva memoria depositata dalla difesa del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’o rdinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo, quale giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza emessa il 15/01/2025 dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di NOME COGNOME sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato in ordine al reato previsto dall’art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, con condotta consistita nell ‘ accertato possesso di sostanze stupefacenti di varia tipologia (hashish, cocaina e ‘crack’) destinate allo spaccio.
Il Tribunale ha premesso l’esposizione della ricostruzione del fatto operata in sede di ordinanza applicativa, rilevando come il procedimento traesse origine da un intervento effettuato il 14/01/2025 all’interno di una piazza di spaccio sita in Palermo, all’interno del quartiere INDIRIZZO e che, durante l’osservazione, gli operanti avevano notato la presenza del COGNOME, il quale era intento a occultare qualcosa all’interno di una barra metallica; ha esposto che il ricorrente, alla vista degli operanti, aveva gettato per terra un sacchetto in plastica, tentando di darsi
alla fuga ma venendo bloccato dai militari; che, all’interno del predetto sacchetto, erano presenti ventisei involucri in carta stagnola contenenti sostanza del tipo hashish mentre -all’interno della suddetta sbarra metallica erano stati rinvenuti due c ontenitori con all’interno, rispettivamente, ventidue involucri contenenti sostanza del tipo crack e dieci involucri contenenti cocaina.
Il Tribunale ha quindi ritenuto pienamente integrato il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, ritenendo non credibile la versione alternativa fornita dall’imputato in sede di interrogatorio e in base alla quale era stata sostenuta l’estraneità risp etto a tutto il materiale rinvenuto; ha quindi ritenuto sussistente un pericolo concreto e attuale di reiterazione di fatti della medesima specie, anche alla luce dei precedenti del prevenuto, gravato da condanne per reati della medesima specie oltre che per reati contro il patrimonio, ritenendo adeguata e proporzionata la misura degli arresti domiciliari già applicata dal giudice procedente.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione nel quale ha dedotto -ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) -la violazione di legge in relazione all’art.73, commi 1 e 4, T.U. stup..
Ha dedotto che il Tribunale aveva ritenuto integrata la fattispecie ascritta sulla sola base del verbale di arresto e senza tenere conto dei rilievi espressi dalla difesa in sede di procedimento di riesame; ove era stato sottolineato che la perquisizione personale aveva dato esito negativo e che non era da escludere che, alla vista dei militari, altro soggetto non identificato avesse lasciato improvvisamente all’imputato la sostanza sequestrata; da ciò deducendo il carattere complessivamente omissivo della motivazione del Tribunale del riesame.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato successiva memoria difensiva nella quale ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
In riferimento alle argomentazioni spiegate dalla difesa del ricorrente in ordine ai dedotti errori motivazionali contenuti nell’originaria ordinanza applicativa, va premesso che -per consolidata giurisprudenza di questa Corte -il
provvedimento emesso dal giudice procedente e quello di conferma emesso dal Tribunale del riesame si integrano tra di loro reciprocamente, in modo che le eventuali carenze di motivazione dell’uno possono essere sanate con le argomentazioni utilizzate dall’altro (Sez. 6, n. 48649 del 06/11/2014, COGNOME, Rv. 261085; Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, COGNOME, Rv. 266765).
Ciò posto, nell’unico motivo di doglianza, il ricorrente ha lamentato il carattere omissivo dell’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame nella parte in cui non ha dato conto delle deduzioni difensive spiegate in sede di procedimento incidentale e tese a negare il dato del possesso della sostanza stupefacente indicata in sede di imputazione provvisoria.
Va quindi premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, Lupo, Rv. 252178); rilevando che, nel caso in cui si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, COGNOME, Rv. 237475); spettando dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente
verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato; se, cioè, in quest’ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l’uno di carattere positivo e l’altro negativo, e cioè l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato.
D’altra parte, in relazione alle concrete modalità di svolgimento del procedimento incidentale di riesame, deve ricordarsi che il Tribunale, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione (Sez. 5, n. 45520 del 15/07/2014, COGNOME, Rv. 260765; Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, COGNOME, Rv. 264938); tenendo altresì presente che è ravvisabile il vizio di omessa motivazione quando dal provvedimento, considerato nella sua interezza, non risultino le ragioni del convincimento del giudice su punti rilevanti per il giudizio e non anche quando i motivi per il superamento delle tesi difensive su una determinata questione siano per implicito desumibili dalle argomentazioni adottate per risolverne altra (Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, COGNOME, Rv. 278944).
Ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale del riesame -nel richiamare in modo congruo ed esauriente i dati fattuali ricavabili dal verbale di arresto -ha dato ampiamento conto delle ragioni sottese alla valutazione in punto di gravi indizi di colpevolezza; con motivazione che -alla luce dei principi predetti -deve ritenersi adeguatamente idonea, pur se per implicito, a smentire le generiche deduzioni in punto di ricostruzione alternativa dell’evento.
Difatti, il Tribunale ha comunque argomentato in modo adeguato sulla non credibilità della versione fornita dall’i ndagato (tesa a negare il possesso degli involucri contenenti sostanza stupefacente), a propria volta posta alla base di deduzioni difensive che sono state meramente reiterate in sede di ricorso per cassazione senza alcun effettivo confronto con il contenuto del provvedimento impugnato.
C onseguendone l’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto meramente riproduttiva di argomentazioni da ritenersi già adeguatamente prese in considerazione da parte del giudice del riesame.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente
va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME