Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24716 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24716 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
-Presidente –
Sent. n.772/25 sez.
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
CCÐ 14/05/2025
R.G.N. 3647/2025
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Cessaniti il 20/01/1958; nel procedimento a carico del medesimo: avverso la ordinanza del 26/11/2024 del tribunale di Vibo Valentia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta u la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. ssa NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell’imputato avv.to COGNOME NOME
NOME che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Vibo Valentia rigettava l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso il provvedimento del Gip del medesimo tribunale, di rigetto della istanza di revoca del sequestro preventivo disposto dal Gip in ordine a reati edilizi e paesaggistici e a quello ex art. 1161 55 cod. nav..
Avverso la predetta ordinanza COGNOME NOME mediante il proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi di impugnazione.
Si premette al riguardo che in assenza di elementi di novitˆ rispetto a precedente attivitˆ oggetto di decisioni amministrative e giurisdizionali cautelari non impugnate, escludenti in proposito ogni fumus di reato, sarebbe intervenuto un nuovo sequestro preventivo sul terreno agricolo del ricorrente poi parzialmente annullato dal tribunale del riesame il 3.5.2024 ma confermato per una restante parte di terreno interessato da paletti di recinzione e riempimento dell’area con terreno vegetale.
Con il primo motivo il ricorrente deduce vizi di omessa e /o apparente motivazione circa la riconducibilitˆ della fattispecie astratta a quella reale e circa la sussistenza di un fatto nuovo quale una consulenza tecnica di parte non smentita che dimostrerebbe che l’intervento realizzato dal ricorrente sarebbe conseguenza di uno sbancamento effettuato da un vicino cos’ da imporre il ripristino dell’originario argine di confine.
Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione carente. L’intervento secondo la disciplina paesaggistica ed edilizia non avrebbe rilevanza penale. Trattandosi di movimenti di terra pertinenti all’esercizio di attivitˆ agricola.
Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, circa il periculum in mora. Non specificato dal Gip e non integrabile dal tribunale. E comunque non specificato dal collegio della cautela.
Il ricorso è inammissibile. Innanzitutto perchŽ omette ogni confutazione della misura cautelare in ordine al reato pure ipotizzato e considerato dai giudici attraverso la previa elencazione del reati per cui è disposto il vincolo reale oltre che citato nella richiesta di sequestro del Gip ( pag. 3 con riguardo alla collocazione dell’intervento nonchŽ di massi sulla spiaggia a pochi metri dalla battigia), di cui all’art. 1161 55 cod. nav. In proposito va ricordato che è inammissibile, per difetto di specificitˆ, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse “rationes decidendi” poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti. ( Sez. 3, n. 2574 del 06/12/2017 (dep. 23/01/2018 ) Rv. 272448).
In ogni caso, deve osservarsi che il provvedimento impugnato, per sostenere il fumus dei reati richiama correttamente non solo la contestata
decisione di rigetto del gip, ma anche gli atti di accertamenti della polizia Giudiziaria da cui si evince una significativa opera di alterazione del territorio trasformato in gradoni in luogo di un preesistente declivio dell’area, cos’ che si ricavano, anche da una lettura complessiva degli atti richiamati, le ragioni del rigetto, attraverso l’evidenza fattuale delle opere, invero di peculiare consistenza e di profonda alterazione dell’assetto morfologico dell’area come pure precisato dal Gip, degli assunti del consulente di parte. In tal modo le censure difensive dirette e ribadire gli assunti tecnici difensivi, appaiono dirette e contestare vizi di motivazione inammissibili in questa sede, in cui solo è configurabile quello, più radicale, della assenza di motivazione in realtˆ sussistente, anche se non condivisa.
Mediante la stessa, legittima procedura motivazionale appare illustrato anche il periculum in mora, posto che dall’insieme degli atti richiamati emerge una condotta in corso rispetto alla quale appare coerente la prospettazione del pericolo di compromissione ulteriore “
. Anche in proposito il vizio dedotto mira a proporre deficit motivazionali inammissibili in questa sede. Va aggiunto che come pure precisato dal tribunale adito, in tema di misure cautelari reali, l’appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. ha effetto devolutivo, attribuendo piena cognizione al giudice del gravame, che, pertanto, pu˜ porre rimedio sia all’insufficienza della motivazione, sia alla sua mancanza. (In motivazione, la Corte ha precisato che trova applicazione il principio generale di cui all’art. 604 cod. proc. pen., in forza del quale il giudice del gravame deve provvedere a redigere la motivazione mancante in ordine alla sussistenza dei presupposti per il mantenimento del sequestro preventivo). (Sez. 3, n. 42470 del 01/10/2024, Isgro’, Rv. 287140 01)
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza Òversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆÓ, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
14 maggio 2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME