Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24202 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24202 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACERRA il 03/05/1989
avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale COGNOME NOME era stato condannato per il reato di cui all’art. 624 bis cod. pen;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, in caso di limitazione della libertà dell’imputato, l’obbligo per il giudice di esercitare, d’ufficio e senza ulteriori solle da parte dell’imputato, tutti i poteri che l’ordinamento gli conferisce, al fine di assicurare la partecipazione dell’imputato non rinunciante, sussiste a condizione che il giudice che procede abbia conoscenza dell’esistenza di un impedimento dell’imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della libertà personale (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 7635 30/09/2021, Costantino, Rv. 282806);
che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che l’imputato non aveva chiesto l’applicazione delle sanzioni sostitutive; che «il ricorrente non può dolersi l’impugnazione del mancato riconoscimento dei presupposti per la sanzione sostitutiva, se non ha sollecitato al riguardo i poteri della corte territoriale» (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/ n.m.); che, «in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, è onere dell’imputato, giudizio di appello celebrato con rito cartolare, richiedere il subprocedimento di conversione dell pena detentiva previsto dall’art. 545-bis cod. proc. pen. nell’atto di appello o nei motivi nuo aggiunti, ovvero in sede di formulazione delle conclusioni scritte o nella memoria di replica (Sez. 2, n. 4772 del 05/10/2023, A., Rv. 285996);
che il terzo motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identich doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 2 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, per la consolid giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME Rv. 271269), nel motivare il diniego dell attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, ag elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina della sentenza);
che il quarto motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identich doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 2 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che la concession dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la per offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res (Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, COGNOME, Rv. 275950; Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, COGNOME, Rv. 271695);
che il quinto motivo risulta inedito, posto che non risulta dall’incontestata sintesi motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione; che l’appellante aveva lamentato l’eccessiva entità «degli aumenti operati a titolo di recidiva», ma non la mancanza dei presupposti per l’applicazione della recidiva; che, in ogni caso, i giudici di merito, sul pu hanno reso una motivazione che risulta in linea con l’obbligo argomentativo posto a carico del
giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011,
COGNOME, Rv. 251690 (cfr. anche pagina 8 della sentenza di primo grado);
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il
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giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente