Ricorso per Cassazione: perché i motivi generici portano all’inammissibilità
Presentare un Ricorso per Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, un’opportunità per contestare una sentenza d’appello. Tuttavia, l’accesso a questa fase non è automatico. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda una lezione fondamentale: la specificità e la pertinenza dei motivi di ricorso sono requisiti essenziali. Un’impugnazione basata su critiche vaghe e generiche è destinata a essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo questo caso per capire quali errori evitare.
I fatti del caso
Un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di truffa (art. 640 del codice penale), decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi su cui si basava l’impugnazione erano principalmente due:
1. Primo motivo: Una critica alla tecnica di motivazione della sentenza d’appello, accusata di aver fatto un uso eccessivo della cosiddetta motivazione per relationem, ovvero richiamando le argomentazioni della sentenza di primo grado senza sviluppare un ragionamento autonomo.
2. Secondo motivo: Una contestazione più generale sulla responsabilità penale e sul trattamento sanzionatorio, lamentando presunte carenze motivazionali senza però specificare quali argomenti dell’appello fossero stati ignorati dalla Corte territoriale.
In sostanza, il ricorrente ha cercato di smontare la decisione dei giudici d’appello con argomentazioni ampie ma prive di un confronto diretto e puntuale con il ragionamento espresso nella sentenza impugnata.
La decisione sul Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si è fermata a un livello precedente, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione. La Corte ha spiegato in modo chiaro perché ciascuno dei motivi presentati fosse irricevibile.
L’inammissibilità del Ricorso per Cassazione
La Corte ha smontato le argomentazioni del ricorrente punto per punto.
Analisi del primo motivo: la critica alla motivazione per relationem
I giudici hanno definito questa censura ‘generica’. Il ricorrente si è limitato a criticare l’uso di questa tecnica senza indicare in quali punti specifici la Corte d’Appello avrebbe superato i limiti consentiti dalla giurisprudenza. Anzi, la Cassazione ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse, in realtà, un proprio ‘autonomo apparato argomentativo’ (pagine 5-7), tanto che lo stesso ricorrente, nei motivi successivi, tentava di confutarlo, cadendo così in contraddizione.
Analisi del secondo motivo: la contestazione generica
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per la sua vaghezza. Il ricorrente ha evocato ‘presunte carenze motivazionali’ senza mai precisare quali delle sue doglianze d’appello fossero state trascurate. Secondo la Corte, il ricorso si risolveva nel tentativo di proporre una ‘lettura alternativa del materiale probatorio’, un’operazione che non è permessa in sede di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un giudice della corretta applicazione della legge.
le motivazioni
La motivazione centrale della decisione risiede in un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione deve essere specifico. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico con la decisione impugnata. È necessario, invece, creare una correlazione diretta tra le ragioni esposte nella sentenza che si contesta e i motivi posti a fondamento del proprio ricorso. L’impugnazione deve ‘dialogare’ con la sentenza, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici in modo puntuale. In mancanza di questa correlazione, l’atto è considerato inammissibile perché non permette alla Corte di svolgere la sua funzione di controllo sulla legittimità della decisione.
le conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: la redazione di un Ricorso per Cassazione richiede precisione, rigore e un confronto analitico con la sentenza impugnata. L’impiego di formule generiche o il tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti sono strategie destinate al fallimento. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro. Una lezione chiara sull’importanza della tecnica giuridica e della specificità degli atti processuali.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano troppo generici e vaghi. Non specificavano in modo puntuale gli errori della sentenza d’appello e si limitavano a proporre una lettura alternativa delle prove, senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte territoriale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la critica mossa alla sentenza impugnata non è specifica. Ad esempio, lamentare un ‘difetto di motivazione’ senza indicare quali argomenti non sono stati considerati o perché il ragionamento del giudice sarebbe illogico, rende il motivo generico e quindi inammissibile.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24062 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24062 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MARANO DI NAPOLI il 08/02/1968
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., è inammissibile in quanto genericamente impegnato nel censurare il ricorso da parte della sentenza impugnata alla tecnica di motivazione per relationem, senza specificare in che termini la stessa vi avrebbe effettivamente ricorso in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte e senza confrontarsi con l’autonomo apparato argomentativo di cui invece è indiscutibilmente dotata la sentenza medesima (a tal fine, si vedano le pagg. 5-7), come dimostra tra l’altro il fatto stesso che con i successivi motivi il ricorrente abbia provveduto alla sua confutazione;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in ordine alla penale responsabilità dell’imputato e al trattamento sanzionatorio, genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d’appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null’altr che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l’effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito quindi ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025
Il Consigli e estensore
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