Ricorso per Cassazione: I Limiti dell’Appello e l’Inammissibilità
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue porte non sono sempre aperte. È fondamentale che i motivi di appello siano specifici, pertinenti e focalizzati su errori di diritto. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la riproposizione di censure già valutate portino inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese per il ricorrente.
I Fatti di Causa
Il caso in esame riguarda un giovane condannato in primo e secondo grado per un reato di lieve entità legato agli stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. Non rassegnato alla decisione, l’imputato ha proposto ricorso presso la Corte di Cassazione, affidandosi a tre principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’imputato ha basato il suo ricorso per cassazione su tre punti principali:
1. Errata qualificazione del fatto: Sosteneva che la detenzione della sostanza fosse finalizzata all’uso personale e non allo spaccio, contestando la valutazione dei giudici di merito.
2. Mancata applicazione della non punibilità: Chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, secondo l’art. 131-bis del codice penale.
3. Eccessività della pena: Lamentava un trattamento sanzionatorio troppo severo, in particolare per la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati, dichiarando l’inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha spiegato in modo puntuale perché ciascun motivo di ricorso non potesse essere accolto. L’analisi dei giudici di legittimità è un vademecum su come non impostare un ricorso per cassazione.
In primo luogo, la questione della destinazione della sostanza (uso personale o spaccio) è una valutazione di fatto, di esclusiva competenza dei giudici di merito. La Cassazione non può sostituire il proprio giudizio a quello della Corte d’Appello se quest’ultima ha fornito una motivazione logica, coerente e priva di vizi giuridici. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a riproporre una tesi già adeguatamente vagliata e disattesa, senza evidenziare un reale errore di diritto.
In secondo luogo, anche la doglianza relativa alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. è stata giudicata una mera riproposizione di argomenti già esaminati. La Corte ha sottolineato che il ricorrente non si è confrontato con le ragioni specifiche per cui la Corte d’Appello aveva escluso la particolare tenuità del fatto, ma ha semplicemente ripetuto le sue richieste.
Infine, il motivo sull’eccessività della pena è stato definito “a-specifico”. Lamentarsi genericamente della severità della sanzione non è sufficiente. È necessario contestare in modo puntuale le argomentazioni della sentenza impugnata, dimostrando dove il ragionamento del giudice sia stato illogico o contrario alla legge. Anche in questo caso, il ricorso mancava di un confronto critico con la motivazione della sentenza di secondo grado.
Conclusioni: L’Insegnamento della Suprema Corte
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Non si possono rimettere in discussione i fatti così come accertati nei precedenti gradi di giudizio. Un ricorso per cassazione per avere successo deve basarsi su vizi di legittimità, ovvero violazioni di legge o difetti gravi di motivazione (come l’illogicità manifesta o la contraddittorietà). La semplice riproposizione di argomenti fattuali già respinti conduce non solo all’inammissibilità del ricorso, ma anche alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo la sentenza impugnata definitiva.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare se la droga era per uso personale o per spaccio?
No. Secondo questa ordinanza, la destinazione della sostanza è una valutazione di fatto che spetta ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione interviene solo se la motivazione della sentenza precedente è palesemente illogica o giuridicamente errata, non per riesaminare i fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, non specifici e si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza un reale confronto critico con la decisione impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che la sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, come stabilito in questo caso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1891 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1891 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FONDI il 12/08/2001
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 28776/24 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del detenzione della sostanza ai fini di uso personale non è consentita in sede di legittim trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Cor territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logi pag. 1);
Ritenuto che la seconda doglianza, relativa alla violazione di legge e al vizio di motivazio quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. ripropone censure già vagliate dalla Corte territoriale, che non si misurano con apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo;
Ritenuto che anche i motivi con cui si censura l’eccessività del trattamento sanzionatori (con particolare riguardo alla negata concessione delle attenuanti generiche) sono a-specifi poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024