Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31238 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31238 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 06/12/1971 a PALERMO
avverso l ‘ordinanza in data 04/03/2025 del TRIBUNALE DI PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ; a seguito di trattazione in camera di consiglio, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 2 0/03/2025 del Tribunale di Palermo che, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza in data 07/02/2025 del G.i.p. del Tribunale di Palermo, che aveva disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere
in relazione al delitto di estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell’art. 416 -bis .1 cod. pen., contestata ai capi 2 e 6 della rubrica provvisoria.
Deduce:
Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e apparenza della motivazione in ordine al concorso nel reato, alla recidiva, all’aggravante della modalità mafiosa e all’aggravante del la violenza o minaccia posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416bis cod. pen., in relazione all’estor sione contestata al capo 2, in danno di NOME COGNOME.
Il ricorrente, dopo avere riassunto le fasi del procedimento e i contenuti dell’ordinanza impugnata, sostiene che la motivazione è carente e apparente, in quanto il Tribunale ha erroneamente interpretato gli elementi costitutivi della fattispecie. A tale proposito assume che «l’insieme degli elementi indiziari raccolti non appaiono idonei per la loro consistenza di prevedere la dimostrazione di una responsabilità penale dell’odierna persona sottoposta ad indagini preliminari, tali da fondare una qualificata probabilità di colpevolezza».
A sostegno dell’assunto, vengono illustrati e compendiati gli elementi valorizzati dal tribunale per evidenziarne la contraddittorietà quanto all ‘ interpretazione dei contenuti delle intercettazioni.
Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e apparenza della motivazione in ordine al concorso nel reato, alla recidiva, all’aggravante della modalità mafiosa e all’aggravante del la violenza o minaccia posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416bis cod. pen., in relazione all’estor sione contestata al capo 6. Erronea qualificazione giuridica del fatto quale estorsione consumata e non quale estorsione tentata.
Anche in questo caso si denuncia la contraddittorietà della motivazione, che si assume fondata sulla lettura errata del contenuto d i un’unica intercettazione ambientale di significato neutro.
Il ricorrente aggiunge che il fatto andava qualificato come tentativo di estorsione, mancando elementi significativi dell’avvenuto pagamento della somma richiesta, così che la piattaforma indiziaria risultava travisata.
Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e apparenza della motivazione in ordine all’aggravante dell e modalità mafiose e all’aggravante della violenza o minaccia posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416bis cod. pen. , in relazione all’estor sione contestata al capo 2 e a quella contestata al capo 6.
Secondo il ricorrente il compendio indiziario avrebbe dovuto portare all’esclusione di tali aggravanti, visto che non emerge che COGNOME abbia agito
per agevolare un’associazione mafiosa, né che abbia assunto un atteggiamento tale da incutere timore e imporre la coartazione tipica del metodo mafioso, tanto più che la sua figura emerge in maniera controversa in entrambi i fatti contestati.
Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e assenza grafica della motivazione ed errata applicazione dell’art. 292, comma 2, lett. c) , cod. proc. pen. in ordine ai capi 2 e 6.
A tale proposito si fa presente che con memorie aggiunte era stata eccepita la nullità dell’ordinanza del G.i.p. in quanto trattava in maniera cumulativa la pericolosità degli indagati, mentre si imponeva una valutazione specifica e individualizzata per ciascuno di essi.
Denuncia la mancata risposta a tale eccezione.
Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari.
In questo caso il ricorrente deduce la mancanza di motivazione in relazione all’attualità e alla concretezza del pericolo di recidiva, in quanto non vengono indicate le condotte e gli autonomi comportamenti posti in essere dall’indagato in ordine ai reati per cui si procede.
Denuncia altresì la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui viene negata la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, risultando inverosimile che l’indagato possa commettere i reati di che trattasi nella sua abitazione.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché si risolve in generiche deduzioni in fatto, prive di censure riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità.
7.1. In punto di gravi indizi di colpevolezza, in relazione a entrambi i reati, il ricorrente denuncia l’errata interpretazione e il travisamento dei contenuti delle conversazioni intercettate, di cui offre una lettura alternativa a quella data dai giudici di merito.
A questo proposito, deve ribadirsi che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (in tal senso, cfr. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01.; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME Rv. 268389 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164 -01).
7.2. Quanto alla configurabilità di un tentativo di estorsione in relazione al capo 6), si sostiene che non vi sono elementi per ritenere che la vittima avesse
effettivamente pagato. Il ricorrente, però, trascura di considerare che il tribunale alla pagina 12 ha evidenziato che dalla conversazione in data 26/12/2022 emergeva che la vittima aveva pagato nelle mani di COGNOME NOME. Analogamente, in relazione all ‘aggravante del metodo mafioso e all’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., il motivo -al pari del ricorso- si presenta come una mera e generica negazione della sussistenza di elementi significativi della loro configurabilità, priva di alcun reale confronto con le argomentazioni spese dal tribunale alle pagine 14 -17 dell’ordinanza impugnata, i cui contenuti vengono elusi.
Il mancato confronto con la motivazione dell’ordinanza impugnata -particolarmente vistoso per la qualificazione giuridica del capo 6 e per l’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., ma costante in tutti i motivi d’impugnazione- configura il vizio di aspecificità dell’impugnazione, dovendosi ribadire che «è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell’atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286468 -01).
7.3. Identiche considerazioni valgono anche in relazione alle esigenze cautelari, al cui riguardo i giudici hanno spiegato che COGNOME risulta attualmente organico alla cosca del mandamento mafioso Noce COGNOME, che mancano elementi per superare la presunzione di pericolosità e di adeguatezza della misura cautelare e che i precedenti specifici e la gravità dei fatti facevano ritenere inidonea ogni misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, ivi compresa quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
A fronte di una motivazione adeguata, completa, logica e non contraddittoria, il ricorrente oppone argomentazioni e valutazioni in punto di fatto, senza dedurre argomenti astrattamente riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità.
A tal proposito, va ricordato che, in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 -01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME Rv. 269884 -01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME Rv. 252178).
Requisiti che non si rinvengono nel ricorso in esame.
7.4. La presenza di una motivazione in punto di esigenze cautelari calibrata sulla posizione di Tumminia, inoltre, rende manifestamente infondata la denunciata di omessa pronuncia sull’eccezione di nullità per violazione dell’art. 292,
comma 2, lett. c), cod. proc. pen. sollevata in sede di riesame con memoria integrativa.
Lasciando in disparte la genericità del motivo d’impugnazione, va osservato che in presenza di provvedimento genetico assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche stringata, il Tribunale del Riesame, che ha pieno accesso agli atti, può sempre integrare la motivazione, a meno che non si sia in presenza, di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell’organo giudicante cioè nell’evenienza in cui di tale valutazione non sia stata lasciata traccia nel provvedimento poiché, in tal caso, manca un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio, che concerne la consistenza, sul piano logico, fattuale e di legittimità giuridica degli elementi da cui il giudice che ha adottato il provvedimento ha ritenuto di ravvisare i gravi indizi di colpevolezza.
L ‘art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. non limita i poteri integrativi del tribunale, né li accentua, ma ha solo precisato il caso specifico in cui il vizio della motivazione sia particolarmente grave da determinare una nullità insanabile del provvedimento cautelare, vulnus che investe profondamente il diritto di difesa e consistente nell’impossibilità di procedere dinanzi ad un organo terzo, il Tribunale, ad un efficace contraddittorio tra l’accusa e la difesa (cfr. in tal senso, Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, COGNOME, in motivazione).
Il ricorrente, con il motivo che si assume trascurato dal tribunale, non denunciava un così radicale vizio omissivo, limitandosi a osservare che il G.i.p. ha trattato tutte le posizioni cumulativamente, così riconoscendo che l’ordinanza genetica era dotata di una motivazione riferibile anche all’indagat o.
Ne discende che il tribunale ha legittimamente integrato la motivazione dell’ordinanza genetica, ulteriormente individualizzando le ragioni della pericolosità esclusivamente riferibili alla figura di COGNOME.
Da ciò la manifesta infondatezza del vizio di omessa pronuncia eccepita dal ricorrente
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso il 22 luglio 2025 Il Consigliere estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME