Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31050 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31050 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FIRENZE il 05/10/1964
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
T
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con sentenza del 12 aprile 2022, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunal di Firenze aveva condannato COGNOME NOME in ordine a tre episodi di bancarotta fraudolenta distrattiva (capi A2.1, A2.2. e A2.3) e per il delitto previsto dall’art. 10-ter d.lgs. n. 74 (capo B), assolvendolo dai restanti reati a lui ascritti; che, con sentenza dell’8 novembre 20 la Corte di appello di Firenze, a seguito di impugnazione presentata da entrambe le parti, ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, condannando l’imputato anche per i reati di bancarotta impropria da falso in bilancio (capo A3) e di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (capo A5);
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore;
che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso – con il quale contesta la motivaz della sentenza impugnata, nella parte relativa al giudizio di responsabilità in ordine ai reati ai capi A2.1, A2.2. e A2.3 -, ha articolato generiche censure che sono all’evidenza dirette ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territor e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell’allegazione di spe travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che la Corte territoriale, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all’ipotesi accusatoria, rispondend alle censure mosse con l’atto di impugnazione, ritenendo evidentemente “assorbite” le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fonda che «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593);
– che il secondo motivo di ricorso, con il quale la parte invoca l’applicazione dell’art cod. pen. ovvero dell’art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, è privo di specificità, pe meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato (cfr. pagine 11 della sentenza impugnata); in particolare, la Corte di appello, con motivazione congrua in fatt e corretta in diritto, ha rappresentato che mancavano completamente i presupposti per l’applicazione delle norme in questione e che, comunque, nel caso in esame, il mancato versamento dell’IVA già incassata era derivata da scelte imprenditoriali «effettuate a mont dall’imputato», il quale, come evidenziato dal curatore, fin dall’inizio dell’attività imprendit non aveva adempiuto in modo regolare alle obbligazioni tributarie;
che il terzo motivo, con il quale il ricorrente deduce la presunta inammissibili dell’appello del pubblico ministero per genericità dei motivi, è manifestamente infondato, attes che, come emerge anche dalla incontestata sintesi dei motivi di appello riportata nella sentenza
impugnata, il pubblico ministero aveva in maniera analitica contestato la sentenza di primo grado, nella parte in cui il giudice per l’udienza preliminare aveva assolto l’imputato dai contestati ai capi A3 e A5, esponendo le ragioni per le quali la falsificazione dei bilanci dov ritenersi dimostrata «addirittura per tabulas» e indicando gli elementi dai quali emergeva il gra stato di dissesto della società e la prosecuzione dell’attività, con conseguente aggravamento de dissesto (cfr. pagine 7 e 8 della sentenza impugnata);
che, con il quarto motivo, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizi legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciat artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frut di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238851), come nel caso di specie; che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 239 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congr riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagine 12 e 16 della sentenza impugnata); che la memoria depositata dall’avv. NOME COGNOME non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità del ricorso originario;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2025
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