Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16954 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16954 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2025
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Data Udienza: 03/04/2025
Composta da:
NOME COGNOME – Presidente – NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME – Relatore –
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 640/2025 CC – 03/04/2025 R.G.N. 5359/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Acireale il 13/11/1998 avverso l’ordinanza del 27/12/2024 del Tribunale di Catania
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 27 dicembre 2024 con cui il Tribunale di Catania ha rigettato il riesame avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in data 12 dicembre 2024, ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di tentata rapina aggravata.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 56, 110 e 628 cod. pen. nonché omessa motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico per il reato di tentata rapina.
2.1. Il giudice cautelare avrebbe ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, senza tenere conto dell’evidente contrasto tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa NOME COGNOME e dal testimone oculare NOME COGNOME in ordine alle modalità delle azioni perpetrate in danno dell’Indelicato.
Le condotte descritte dalla persona offesa non sarebbero univocamente dirette alla realizzazione del reato di tentata rapina: in particolare le frasi pronunciate in presenza dell’Indelicato non dimostrerebbero una volontà di impossessarsi di alcun bene di proprietà di quest’ultimo, anche in considerazione della ‘ assenza di qualsiasi azione materiale volta a prendere lo zaino o ad impossessarsi dell’ipotetico contenuto e di una minaccia volutamente riferita alla consegne di quest’ultimo ‘ (vedi pag. 4 del ricorso).
I soggetti accusati dall’Indelicato avrebbero posto, al più, condotte ‘da bullo di quartiere’ finalizzate ad esercitare prepotenza e controllo territoriale (vedi pag. 3 del ricorso) con conseguente eventuale configurabilità dei (diversi) reati di violenza privata o minaccia.
2.2. La motivazione sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui è affermata la sussistenza di gravi indizi di reità a carico del Battiato nonostante lo stesso non sia stato riconosciuto dall’Indelicato in occasione della individuazione fotografica svolta dalla polizia giudiziaria; i giudici di merito si sarebbero limitati ad affermare, con argomentazioni di puro stile, che l’effige del ricorrente non era presente nell’album sottoposto alla persona offesa, senza spiegare perché tale ritrazione era invece presente nell’album fatto visionare al testimone oculare COGNOME
La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine all’ulteriore anomalia segnalata dalla difesa consistita nella mancata acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza eventualmente presenti sulla scena del crimine e nella mancata escussione di altro soggetto indicato come testimone oculare dalla persona offesa (tale NOME COGNOME.
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’adeguatezza della sola misura intramuraria a contenere le ritenute esigenze cautelari.
I giudici del riesame non avrebbero adeguatamente indicato le concrete e specifiche ragioni che renderebbero inidonee misure cautelari meno afflittive della custodia in carcere; misura cautelare che si porrebbe, a giudizio della difesa, in contrasto con i principi di adeguatezza e proporzionalità.
Il pericolo di reiterazione, in considerazione della natura del reato contestato al COGNOME, reato che necessita di una totale libertà di movimento, sarebbe stato decisamente limitato ‘ nel caso di arresti domiciliari con ausilio del dispositivo elettronico ‘ (vedi pag. 7 del ricorso).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
Il primo motivo di ricorso è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, non essendo consentito alla Corte di cassazione la rilettura degli elementi indiziari posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
ll motivo è, al contempo, aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale indiziario già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale.
1.1. I giudici del riesame, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice della cautela, hanno indicato la pluralità di elementi logico-fattuali idonei a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentata rapina (vedi pagg. 1 e 2 dell’ordinanza oggetto di ricorso), pienamente integrato nella fattispecie. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Inoltre, l’ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici del riesame ad affermare che il ricorrente ha concorso nella commissione del reato di tentata rapina a seguito di una valutazione degli elementi indiziari che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento degli indizi, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate con l’atto di riesame e reiterate in questa sede (vedi, in particolare, pag. 3 dell’ordinanza impugnata nella parte relativa alle condotte poste in essere dal COGNOME ed alla piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal testimone oculare NOME COGNOME).
La motivazione è, in particolare, incensurabile in punto di logica laddove i giudici di merito hanno affermato la piena attendibilità del riconoscimento fotografico effettuato dal teste COGNOME e rimarcato che la persona offesa non ha individuato il COGNOME come uno dei suoi aggressori solo perché la ritrazione del ricorrente non era presente tra quelle inserite nell’album fotografico esibitogli dalla polizia giudiziaria.
1.2. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive, si è limitato a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità dei motivi di ricorso.
L’errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva su elementi di prova ipotetici e ‘negativi’, su considerazioni, cioè, generiche ed astratte (ci si riferisce in particolare a quanto dedotto in ordine al mancato inserimento della ritrazione fotografica del Battiato nell’album mostrato alla persona offesa, alla mancata acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza eventualmente presenti sulla scena del crimine ed alla mancata escussione del testimone oculare Daniele COGNOME; il ricorrente ha così finito per abbandonare il piano dell’esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all’evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio.
Il secondo motivo di impugnazione è aspecifico.
Il Tribunale, con motivazione adeguata ed esaustiva, ha correttamente affermato che la custodia cautelare, oltre ad essere proporzionata alla particolare gravità delle condotte delittuose, è l’unica misura idonea a tutelare le ritenute esigenze cautelari; appare ineccepibile in punto di logica quanto affermato dai giudici di merito in ordine alla inadeguatezza degli arresti domiciliari ad impedire la reiterazione di condotte delittuose della medesima specie (vedi pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato).
In particolare, il Tribunale ha adeguatamente scrutinato i rilievi in questa sede riproposti, dando conto dell’inadeguatezza della misura auto detentiva alla luce della totale assenza di freni inibitori e della peculiare inclinazione a delinquere del Battiato desumibile dalle modalità della condotta oggetto di giudizio, con conseguente impossibilità di confidare sulla spontanea adesione alla disciplina degli arresti domiciliari (vedi pag. 3 dell’ordinanza impugnata), valutazione supportata da una motivazione priva di manifeste illogicità e, quindi, insuscettibile di rivisitazione in questa sede.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 03/04/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME