Ricorso per cassazione: Limiti e Inammissibilità dopo il Concordato in Appello
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma il suo accesso è soggetto a regole precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 10189/2025) chiarisce i confini dell’impugnazione a seguito di un ‘concordato in appello’, una procedura che permette di ridefinire la pena rinunciando ad altri motivi di ricorso. Comprendere questa dinamica è fondamentale per capire quando la strada verso la Suprema Corte è preclusa.
Il Caso in Analisi
Un soggetto, condannato in primo grado per furto in abitazione e truffa, decideva di accedere al ‘concordato in appello’ (previsto dall’art. 599-bis c.p.p.). La Corte di Appello di L’Aquila, accogliendo l’accordo, rideterminava la pena in senso più favorevole all’imputato (in mitius) ma confermava la sua responsabilità penale.
Nonostante l’accordo, l’imputato presentava comunque ricorso per cassazione, lamentando un vizio specifico: l’omessa motivazione da parte della Corte d’Appello riguardo all’insussistenza delle cause di non punibilità, che ai sensi dell’art. 129 c.p.p. avrebbero dovuto portare a un proscioglimento immediato.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione dopo l’accordo
La questione centrale ruota attorno alla natura del concordato in appello. Scegliendo questa via, l’imputato accetta la condanna in cambio di uno sconto di pena, rinunciando implicitamente a contestare la propria colpevolezza e altri aspetti della sentenza che non riguardino la legalità della pena pattuita.
La Corte di Cassazione ha quindi dovuto stabilire se, dopo un simile accordo, fosse ancora possibile sollevare questioni relative alla valutazione di merito, come la presenza di cause di proscioglimento.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile in modo netto e senza discussione in udienza (de plano). Le motivazioni si fondano su un principio consolidato in giurisprudenza. Quando si accede al concordato ex art. 599-bis c.p.p., l’ambito del successivo ricorso per cassazione è estremamente limitato. È possibile contestare solo vizi relativi a:
1.  La formazione della volontà di accedere al concordato.
2.  Il consenso del pubblico ministero.
3.  Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto.
Sono invece inammissibili, come nel caso di specie, le doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato con l’accordo, come la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La scelta del concordato implica l’accettazione del giudizio di colpevolezza, e non si può pretendere che il giudice d’appello motivi su aspetti che esulano dall’accordo sulla pena.
La Corte ha inoltre specificato che l’impugnazione è inammissibile anche per vizi nella determinazione della pena, a meno che questa non sia illegale (ad esempio, perché fuori dai limiti di legge o di tipo diverso da quello previsto).
Conclusioni
La decisione riafferma la natura negoziale del concordato in appello. È uno strumento che offre un beneficio (riduzione della pena) in cambio di una rinuncia (contestare il merito della condanna). Proporre un ricorso per cassazione su punti rinunciati non solo è inutile, ma espone a conseguenze economiche. La Corte, infatti, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una cospicua somma (quattromila euro) alla Cassa delle ammende, ravvisando una colpa nell’aver proposto un’impugnazione palesemente inammissibile. Questa pronuncia serve da monito: le scelte processuali devono essere ponderate, poiché comportano conseguenze definitive e non possono essere rimesse in discussione con impugnazioni pretestuose.
 
È possibile presentare ricorso per cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato)?
Sì, ma solo per motivi molto specifici, come vizi nella formazione della volontà di accordarsi, nel consenso del Pubblico Ministero, o se la sentenza è difforme dall’accordo. Non è possibile contestare aspetti a cui si è rinunciato, come la valutazione della colpevolezza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato si doleva della mancata motivazione su cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.), un motivo a cui aveva implicitamente rinunciato aderendo al concordato sulla pena, che presuppone l’accettazione della condanna.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso palesemente inammissibile?
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa grave nell’aver presentato un’impugnazione senza fondamento giuridico.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10189 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 10189  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIULIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
date-a~e-a4e- Pafft -ii — udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di a L’Aquila che, a seguito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in mitius la pena e ne ha confermato la condanna per il delitto di furto in abitazione e truffa;
considerato che:
il ricorso si duole dell’omessa motivazione in ordine all’insussistenza delle punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. ;
«in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazion volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla r contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfu della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dall dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 – dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01; Sez. 2, n 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrentr al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profi in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., se 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2024.