Ricorso per Cassazione: i limiti invalicabili del giudizio di legittimità
Il Ricorso per Cassazione rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela dei diritti, ma la sua efficacia dipende rigorosamente dal rispetto dei confini stabiliti dal codice di procedura penale. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha chiarito, ancora una volta, che il giudizio davanti agli Ermellini non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
Il caso e la contestazione della responsabilità
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una sentenza di condanna emessa in sede territoriale. I ricorrenti hanno basato la propria difesa su un unico motivo, denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all’affermazione della loro responsabilità penale. Tuttavia, la strategia difensiva si è scontrata con la natura stessa del giudizio di legittimità.
Ricorso per Cassazione e valutazione dei fatti
Il punto centrale della decisione riguarda la distinzione tra questioni di diritto e questioni di fatto. Il Ricorso per Cassazione è ammesso solo per specifici motivi tassativamente indicati dalla legge. Quando le doglianze si limitano a proporre una diversa lettura delle prove o a contestare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, il ricorso viene inevitabilmente dichiarato inammissibile.
Le conseguenze dell’inammissibilità
Oltre al rigetto delle istanze, l’inammissibilità comporta oneri economici significativi. La legge prevede infatti la condanna al pagamento delle spese processuali e, qualora il ricorso sia ritenuto colpevolmente infondato, il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende. Nel caso di specie, la Corte ha quantificato tale sanzione in tremila euro per ciascun ricorrente.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la propria decisione rilevando che i motivi addotti dai ricorrenti non erano consentiti dalla legge. Le doglianze erano costituite da critiche riguardanti esclusivamente il merito della vicenda, volte a sollecitare un nuovo esame delle risultanze istruttorie. Tale operazione è preclusa in sede di legittimità, poiché la Cassazione deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia applicato correttamente la legge e se la motivazione sia logicamente coerente, senza poter entrare nel merito della ricostruzione storica dei fatti.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che il Ricorso per Cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione delle prove già esaminate nei gradi precedenti. La funzione della Corte è quella di garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Tentare di scavalcare questo limite conduce non solo alla perdita del ricorso, ma anche a pesanti sanzioni pecuniarie, sottolineando l’importanza di una consulenza legale tecnica e mirata esclusivamente ai vizi di legittimità.
Cosa succede se il ricorso si basa solo su questioni di fatto?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge e non può rivalutare le prove.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che può arrivare a diverse migliaia di euro.
Si può contestare la motivazione di una sentenza in Cassazione?
Sì, ma solo se la motivazione è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, e non semplicemente perché non si condivide la ricostruzione dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42772 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42772 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AOSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di AOSTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con un unico motivo si denuncia violazione di legge e vizio d motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità;
Ritenuto che il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede d legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a pro una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, preclusa in sede di legit
Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, c condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma d euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende, non potendosi escludere profil di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE s processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, 08/09/2023